Sentenza 18 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/04/2001, n. 5688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5688 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2001 |
Testo completo
LA CORTE SUF 5 6 88/05 688/0 1 REPUBBLICA ITALIANA " IN NOME Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE danni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA R.G.N. 19506/98 Cron.12256 Consigliere Dott. Giovanni Silvio COCO Consigliere Rep. 2058 Dott. Italo PURCARO - Consigliere Ud. 12/02/01 Dott. Bruno DURANTE Rel. Consigliere Dott. Gianfranco MANZO - CORTE SUPREMA ha pronunciato la seguente Richiewa SENTENZA dal Sig IL SOLE 24 ORE 3000 per ding sul ricorso proposto da: # 18. APR. 2001 IL AN E GG RT, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MARCELLO PRESTINARI 15, presso lo studio dell'avvocato ANLERIA ANTONIO FUSILIO, difesa dagli avvocati HELENE EGGER, OTTO PLATZER, giusta delega in atti;
B
- ricorrente -
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE KA OH, elettivamente domiciliato in ROMA PZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio VESCOVIO 21, presso lo studio dell'avvocato TOMMASO dal Sig. MANTE ROCE 3000 MANFEROCE, che lo difende anche disgiuntamente per diritti 11 SET. 2001 all'avvocato HUBERT GAPP, giusta delega in atti;
B IL ANLIERE 2001 - controricorrente RITTI 296 avverso la sentenza n. 118/98 della Corte d'Appello di -1- 4318 3 TRENTO SEZ DIST BOLZANO, emessa il 23/04/98 e depositata il 19/05/98 (R.G. 108/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/01 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'improcedibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 24 agosto HA ER ha convenuto in giudizio 1992, dinanzi al Tribunale di Bolzano HA OG esponendo le seguenti circostanze. Egli e la OG erano comproprietari, per metà indivisa, di talune proprietà. Tra lcro era intervenuto un accordo allo scioglimento della per procedere stato, quindi, incaricato comproprietà. Era di predisporre un piano di l'arch. Karl Augsten frazionamento. Nel frattempo egli aveva promesso di vendere la propria quota al prezzo di lire 250.000.000 а tal LM EN, che si era impegnato ad acquistare all'esito della divisione. La Convenuta si era però rifiutata di firmare il contratto di divisione. Ciò premesso, ritenuta la responsabilità della convenuta, l'attore chiedeva la condanna della stessa a rifondergli l'importo lire 4.228.950, come da nota di spese dell'architetto incaricato della divisione, e l'importo di lire 41.041.600 corrispondente agli interessi legali sul prezzo del contratto di compravendita con 1'EN. La convenuta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale, con sentenza del 17 marzo 3 1997, rigettava la domanda. Interposto appello, la Corte d'appello di di Bolzano, come Irento, Sezione Distaccata ricorso innanzi аrisulta dall'esposizione del questa Corte, accoglieva l'impugnazione e condannava la OG a risarcire i danni al ER. Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione affidato а tre motivi. Il ER resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è improcedibile. E' stata impugnata una sentenza della sezione distaccata di Corte d'appello di Bolzano. Con il ricorso è stata depositata copia della sentenza in lingua tedesca. Manca diversamente la copia in lingua italiana. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che la parte che intenda proporre impugnazione ad un'autorità giudiziaria con sede fuori dalla regione Trentino - Alto Adige deve chiedere all'ufficio. al quale appartiene il giudice, che ha emanato la sentenza in in lingua tedesca, una copia autentica lingua italiana. Quest'onere aggiuntivo (consistente nell'istanza di traduzione) a carico della parte non la esonera dal 4 rispetto delle disposizioni del codice di procedura civile sul deposito degli atti nel giudizio di impugnazione e quindi, per quanto il procedimento diriguarda in particolare cassazione, deve trovare applicazione l'art. 369 cod. proc. civ. che richiede, a pena di che insieme con il ricorsoimprocedibilità, anche una copia deve essere depositata о della decisione autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione (Cass. S.U. 25 novembre 1938, n. 11932; V. pure Cass. 22 febbraio 1992, n. 2181). Le Sezioni Unite sono pervenute a questa conclusione, facendo applicazione dell'art. 25 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua della lingua ladina nei rapporti dei tedesca e cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari>>), a tenore del quale: < gli atti processuali e i documenti in lingua tedesca contenuti nel fascicolo d'ufficio, che devono essere trasmessi ad organi giurisdizionali situati fuori della Regione depositati presso gliTrentino-Alto Adige stessi per lo svolgimento di procedimenti 5 r d'impugnazione, devono essere tradotti in lingua uffici а cura e spese degliitaliana giudiziari che provvedono alla trasmissione sentenze e i provvedimenti (comma 1)./ Le del giudice, che devono essere depositati a cura un giudice situato fuori di parte davanti a Regione Trentino-Alto Adige, devono della essere tradotti, ad istanza della stessa parte, in cura e spese dell'ufficio>> lingua italiana a comma 2). dei due commi dell'art.25 Dal raffronto sopra riportato risulta che, mentre gli atti processuali del fascicolo d'ufficio devono e trasmessi dagli uffici essere tradotti giudiziari agli organi giurisdizionali che si trovino in Regioni diverse dal Trentino-Alto Adige, la copia autentica della sentenza in italiana dev'essere depositata a talilingua organi direttamente dalla parte alla quale l'ufficio l'abbia a sua richiesta rilasciata. In conclusione il ricorso dev'essere dichiarati improcedibile per non essere stata depositata la copia della sentenza in lingua italiana. Sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di causa
P.Q.M.
6 r La Corte dichiara improcedibile il ricorso;
compensa tra le parti le spese di questa fase. terzaCosì deciso nella camera di consiglio della Sazione civile della Corte di cassazione il 12 febbraio 2001. Jovan Franciia IL PRESIDENTE IL RELATORE EST. диго IL ANLIERE C1 Giovanni MB Depositata in Cancelleria 110000 18 APR. 2001 Oggi, lì 290000 IL ANLIERE Giovanni MB ૧૦૦ E N O 5 2 335 7