Sentenza 16 settembre 2014
Massime • 1
Nell'ipotesi di atti persecutori commessi nei confronti della ex convivente, l'attendibilità e la forza persuasiva delle dichiarazioni rese dalla vittima del reato non sono inficiate dalla circostanza che all'interno del periodo di vessazione la persona offesa abbia vissuto momenti transitori di attenuazione del malessere in cui ha ripristinato il dialogo con il persecutore.
Commentari • 3
- 1. Condanna per stalking e lesioni aggravate nei confronti di ex partner con minore etàhttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Art. 612-bis - Atti persecutori (1)https://www.filodiritto.com/
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi (2) chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita (3). 2. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti …
Leggi di più… - 3. Vittima di stalking manda messaggi accomodanti: reato comunque sussistente (Cass. 225439/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 agosto 2018
L'attendibilità delle dichiarazioni di non voler riprendere la relazione sentimentale interrotta rese dalla vittima del reato non sono necessariamente contraddette dalla circostanza che all'interno del periodo di vessazione la persona offesa abbia vissuto momenti transitori di attenuazione del malessere in cui ha ripristinato il dialogo con il persecutore. CORTE DI CASSAZIONE SEZ. V PENALE - SENTENZA 27 maggio 2016, n.22549 Pres. Fumo – est. Caputo Ritenuto in fatto Con ordinanza in data 24/11/2015, il Tribunale del riesame di Catania, in riforma dell'ordinanza del 03/11/2015 del Giudice delle indagini preliminari di Catania, ha disposto la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/09/2014, n. 5313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5313 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 16/09/2014
Dott. BEVERE Antonio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 2513
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 40873/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S.P. N. IL (OMISSIS) ;
avverso la sentenza n. 1333/2012 CORTE APPELLO di SALERNO, del 28/02/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/09/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MAZZOTTA Gabriele che ha concluso per il rigetto.
Udito il difensore Avv. Gingeri Nicola.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza 28.2.2013, la corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza 16.2.2012 del tribunale di Salerno con la quale S. .P. è stato condannato alla pena di un anno di reclusione e al risarcimento dei danni in favore della parte civile per i reati, uniti dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 612 bis, 582 e 594 c.p. in danno di D.P.G. , con la quale aveva convissuto per alcuni anni.
1. Nell'interesse del S. è stato presentato ricorso, integrato con atto depositato il 19.7.2013, per i seguenti motivi:
1. vizio di motivazione: la corte ha erroneamente giudicato infondati i motivi di appello, avendo ritenuto che non contenessero "elementi nuovi rispetto a quelli già esaminati"; con questa argomentazione non ha tenuto conto che nell'esercizio del diritto di difesa, è fisiologico riproporre in secondo grado gli argomenti disattesi dal primo giudice al fine di ottenere un ulteriore apprezzamento;
2. violazione del diritto di difesa per mancata ammissione di un teste;
vizio di motivazione: la richiesta di integrazione probatoria attraverso l'escussione del teste D.C. - già richiesta in primo grado ex art. 507 c.p.p. - trova logica giustificazione nella censura formulata sulla parcellizzata valorizzazione delle dichiarazioni del teste M. , in base alle quali era stata pronunciata sentenza di assoluzione del S. dal reato di sequestro di persona;
3. vizio di motivazione e violazione dell'art. 192 c.p.p. in riferimento alla riconosciuta attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa: costituitasi parte civile: nonostante il netto contrasto con quelle rese dal M. , unico teste estraneo ai fatti;
4. motivazione apparente in relazione alla sussistenza degli elementi della reiterazione della condotta molesta e dello stato d'ansia: la corte ha omesso di valutare la dichiarazione della donna, secondo cui spontaneamente aveva più volte riallacciato il rapporto con il S. ;
5. motivazione apparente in relazione alla sussistenza dei reati di lesioni e ingiuria e al mancato riconoscimento dell'esimente ex art. 599 c.p.: la donna ha ammesso di essere un soggetto violento e quindi ne deriva che lei stessa si sia procurate le lesioni cadendo sul fianco, mentre colpiva l'imputato. Quanto al reato di ingiuria, i giudici hanno utilizzato stampati senza averli sottoposti ad alcuna perizia. Quanto alla reciprocità delle ingiurie,non è stato valutato che ogni rapporto sentimentale vive momenti caratterizzati da scontro linguistico reciproco;
6. vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio: non è stata data adeguata giustificazione alla quantificazione della pena base, sebbene non fosse prossima al minimo edittale;
7. omessa motivazione sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
2 Il ricorso non merita accoglimento, in quanto i motivi, da un lato, mancano di specificità (per genericità e indeterminatezza, nonché per reiterazione di censure già formulate nei confronti della decisione del giudice di primo grado, determinando un irrituale regredire dello svolgimento del processo); dall'altro, contengono argomenti che propongono una serie di critiche a valutazioni fattuali, sprovviste di specifici e persuasivi addentellati storici, idonei a infrangere la lineare razionalità della decisione impugnata.
La struttura della motivazione della sentenza impugnata - facendo proprie le analisi fattuali e le valutazioni logico-giuridiche della sentenza di primo grado - ha determinato un organico e inscindibile accertamento giudiziale, avente una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa, che è saldamente ancorata agli inequivoci risultati dell'istruttoria dibattimentale incentrata sulla documentazione sanitaria, attestante le lesioni sulla persona della donna e sulle dichiarazioni dei testi P.L. e delle figlie della D.
.P. , C.S. e J. , che hanno confermato le accuse formulate dalla persona offesa. Le censure sulla forza persuasiva delle dichiarazioni di quest'ultima si pongono in inefficace contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui questa fonte conoscitiva non presenta un'affidabilità ridotta, bisognevole di rafforzamento per raggiungere un'adeguata capacità persuasiva. La testimonianza della persona offesa, al pari di tutte le testimonianze, deve essere sottoposta al generale controllo sulle capacità percettive e mnemoniche del dichiarante, nonché sulla corrispondenza al vero della sua rievocazione dei fatti, desunta dalla linearità logica della sua esposizione e dall'assenza di risultanze processuali incompatibili,caratterizzate da pari o prevalente spessore di credibilità. Questo controllo è stato effettuato in maniera esaustiva dalla sentenza dei giudici di merito, che hanno effettuato la precisa ricostruzione del drammatico e sconvolgete comportamento aggressivo dell'uomo, fonte di offese all'onore e al decoro della donna, di lesioni fisiche, di destabilizzanti turbamenti psichici in danno della vittima. Le dichiarazioni della D.P. , costituita parte civile sono ugualmente valutabili e utilizzabili ai fini della tesi di accusa, poiché, a differenza di quanto previsto nel processo civile, circa l'incapacità a deporre del teste che abbia la veste di parte, il processo penale risponde all'interesse pubblicistico di accertare la responsabilità dell'imputato, e non può essere condizionato dall'interesse individuale rispetto ai profili privatistici, connessi al risarcimento del danno provocato dal reato, nonché da inconcepibili limiti al libero convincimento del giudice. Pertanto non sono meritevoli di alcuna censura in sede di legittimità le logiche conclusioni che i giudici ne hanno tratto in merito alla responsabilità dell'imputato in ordine ai reati di lesioni e di ingiuria e precipuamente in ordine allo stravolgimento materiale e psicologico del modo di sentire e di vivere della vittima, costitutivo dell'evento tipico del reato di atti persecutori. La corte ha efficacemente ricostruito, anche in base al confronto della D.P. con l'imputato, l'evoluzione negativa del loro rapporto, causata dalla progressione degli atti di violenza, dalle continue minacce provenienti dall'uomo; ha descritto compiutamente i conseguenti condizionamenti delle abitudini di vita della donna, lo stato d'ansia e di paura per l'incolumità propria e delle figlie (nell'ultima aggressione del (OMISSIS), il S. si è rivolto con tono minaccioso anche nei loro confronti).
2.1.Quanto alla censura sulla credibilità della D.P. , che ha accettato di ricostruire il rapporto, va precisato che la sussistenza del reato di atti persecutori non può essere messa in dubbio da momenti di attenuazione del malessere e del ripristino del dialogo, ravvisabili nel comportamento della persona perseguitata: Non va sottovalutato che la vittima di questo reato deve assumere atteggiamenti di difesa e di accusa nei confronti di un persecutore, che,in un passato più o meno lontano, è stato al centro del proprio mondo di affetti e di umana solidarietà. Una momentanea volontà di benevola rivalutazione del passato e un transitorio desiderio di pacificazione per il futuro non incidono sulla forza persuasiva della ricostruzione storica delle reiterate violenze fisiche e morali, compiuta dalla donna nell'istruttoria dibattimentale , e sulla loro giuridica rilevanza ex art. 612 bis c.p., riconosciuta dai giudici di merito.
3.Quanto alla censura per la mancata assunzione di una prova decisiva, costituita dall'esame del teste M.
, va ribadito che, ai fini della configurazione del vizio previsto dall'art. 606 c.p.p., lett. d), è indispensabile che la prova decisiva indicata dal ricorrente abbia ad oggetto un fatto certo nel suo accadimento e non una prova dichiarativa di parte (come nel caso della richiesta dell'esame del teste, giustificata da un imprecisato contrasto con la tesi accusatoria), che debba essere vagliata unitamente agli altri elementi di prova acquisiti, non per elidere l'efficacia dimostrativa di questi ultimi, ma per effettuare un confronto, all'esito del quale si prospetta l'ipotesi di un astratto quadro storico-valutativo, favorevole alla parte ricorrente, da sovrapporre alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione effettuate dai giudici di merito. Si tratta di proposizioni inammissibili, in quanto tese a provocare le non consentite "rilettura" e rivalutazione delle emergenze processuali.
4. Quanto alla censura sulla sussistenza del reato di lesioni, va rilevata la sua infondatezza, posto che il giudice di appello ha messo in incontestabile evidenza che la stessa tipologia delle medesime (trauma contusivo-distorsivo, contusione dell'arto superiore destro e dell'emibacino) le rende assolutamente incompatibili con l'ipotesi di condotte auto lesive della donna.
5. Sono infine manifestamente infondati i motivi sull'entità della pena e sulla mancata concessione del beneficio della sua sospensione condizionale.
La corte di merito, nel determinare il trattamento sanzionatorio, ha dato adeguato e insindacabile rilievo alla capacità a delinquere del S. , desunta, ex art. 133 c.p., comma 2, nn. 2 e 3, dai precedenti penali e dal procedimento in corso per analoghi reati. L' accertata assenza di percezione, da parte dell'imputato, del disvalore morale e sociale di questi reiterati comportamenti e l'implicito rifiuto del ripristino di civili relazioni con eventuali antagonisti giustificano ampiamente la negativa prognosi formulata dalla corte territoriale sui futuri comportamenti dell'imputato. Il ricorso va quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2015