Sentenza 5 novembre 1999
Massime • 1
Nell'ipotesi di ricorso al T.A.R. avverso il diniego di concessione edilizia in sanatoria ex art. 39 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 il procedimento penale non deve essere sospeso, poiché la legge non stabilisce, in materia, una pregiudiziale amministrativa ed attribuisce anzi al giudice penale il potere-dovere di espletare ogni accertamento per stabilire l'applicabilità della causa di estinzione del reato. Peraltro il giudice penale non è vincolato all'esito del procedimento instaurato davanti al giudice amministrativo, da cui l'inutilità di ogni sospensione del giudizio penale.
Commentario • 1
- 1. Cassazione penale, SS.UU., sentenza 19/01/2000 n° 5Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 ottobre 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/11/1999, n. 1188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1188 |
| Data del deposito : | 5 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe SAVIGNANO Presidente del 5.11.1999
1. Dott. Aldo RIZZO Consigliere SENTENZA
2. Dott. Nicola QUITADAMO " N. 3688
3. Dott. Aldo CECCHERINI " REGISTRO GENERALE
4. Dott. Aldo FIALE " N. 26098/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da RN Marco, n. a Pisa l'1.3.1964 avverso la sentenza 5.3.1999 della Corte di Appello di Firenze Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo Fiale
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Antonio SINISCALCHI che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 5.3.1999 la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza 25.5.1998 del Pretore di Pisa:
- ribadiva l'affermazione della penale responsabilità di CA Marco in ordine al reato di cui:
- all'art. 20, lett.b), legge n. 47/1985 (per avere realizzato opere di ampliamento di un edificio preesistente in assenza della prescritta concessione edilizia - acc. In Pisa, fino al 250.5.1995) - e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, determinava la pena di giorni venti di arresto e lire 20 milioni di ammenda, confermando l'ordine di demolizione delle opere abusive e la concessione dei doppi benefici di legge.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, il quale ha eccepito carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine:
- al diniego di sospensione del procedimento penale in attesa della conclusione del giudizio instaurato davanti al T.a.r. della Toscana avverso il rigetto, da parte del Comune di Pisa, della domanda di condono edilizio da lui presentata ai sensi dell'art. 39 della legge n. 724/1994, sul contestato presupposto che le opere non fossero completate funzionalmente alla data del 31.12,1993;
- all'asserita circostanza dell'intervenuta edificazione del manufatto nella primavera del 1995, con attribuzione di "fideistica e dogmatica attendibilità" alla deposizione di un privato cittadino denunziante (TI GI) ed alla documentazione fotografica da quegli prodotta, equivoca e priva di data certa;
- alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto tutte le doglianze in esso articolate sono manifestamente infondate.
1. Nell'ipotesi di ricorso al T.a.r. avverso il diniego di concessione edilizia in sanatoria ex art. 39 della legge non stabilisce, in materia, una pregiudiziale amministrativa (art. 3 c.p.p.) ed attribuisce anzi al giudice penale il potere-dovere di espletare ogni accertamento per stabilire l'applicabilità della causa di estinzione del reato.
Il giudice, così operando, svolge un compito primario riservato alla giurisdizione, che non può essere delegato alla P.A., cui è demandata soltanto la verifica della congruità delle somme versate a titolo di oblazione (vedi Cass., Sez. III, 15.10.1996, Nocera). Lo stesso giudice penale non è vincolato all'esito del procedimento instaurato davanti al giudice amministrativo, da cui l'inutilità di ogni sospensione del giudice penale.
Nè è configurabile violazione dell'art.479 c.p.p., proprio perché "la decisione sull'esistenza del reato" non dipende dalla risoluzione della controversia amministrativa (che dovrebbe essere altresì caratterizzata da una particolare complessità), mentre l'irrilevanza assoluta della pretesa pregiudiziale comporta - al contrario - l'obbligo di procedere.
Per le opere abusive in zone non vincolate (tale è il caso in esame), inoltre, l'estinzione del reato discende dalla semplice "effettuazione dell'oblazione integralmente corrisposta", anche "qualora le opere non possano conseguire la sanatoria", purché le stesse siano comunque ultimate entro il 31.12.1993, e ciò è stato escluso nella fattispecie in esame.
Giova ricordare, in proposito, che la Corte Costituzionale - con decisione n. 85 dell'1.4.1998 - ha dichiarato infondata, con riferimento all'art.3 della Costituzione, la questione di legittimità dell'art.39, 9^ comma, della legge n. 724/1994, nella parte in cui non prevede la sospensione dell'azione penale in pendenza dell'impugnazione giurisdizionale del provvedimento di diniego sulla richiesta di condono edilizio e di autorizzazione paesaggistica per opere abusive in zona sottoposta a vincolo paesistico.
Per interventi abusivi siffatti l'effetto del condono-sanatoria si verifica solo quando l'autorità preposta al vincolo, mediante una valutazione di compatibilità con le esigenze sostanziali di tutela, abbia ritenuto l'opera già eseguita suscettibile di conseguire l'autorizzazione in sanatoria e l'autorità comunale abbia rilasciato la concessione edilizia sanante.
Anche in tal caso, in cui gli effetti dell'oblazione-condono e della sanatoria debbono necessariamente coincidere, la Consulta ha rilevato che non è prevista una specifica sospensione del procedimento penale qualora la domanda di sanatoria abbia avuto esito negativo in via amministrativa e sia sorta contestazione avanti al giudice amministrativo sulla legittimità del rifiuto. Ed il giudice delle leggi ha evidenziato che "sul piano costituzionale non si pone per il legislatore, come soluzione obbligata, la sospensione del procedimento penale, quando sia pendente avanti ad un altro giudice una controversia che debba risolvere una questione su un atto, pregiudiziale alla definizione del primo processo, anzi in sede di disciplina positiva si è andato affermando il principio della separazione dei giudizi e della autonomia ed indipendenza delle giurisdizioni civile;
amministrativa e tributaria da un lato e penale dall'altro, con le sole previsioni di ipotesi derogatorie tassativamente previste dalla legge, ritenendosi di privilegiare, anche in sede penale, l'esigenza di sollecita definizione del processo".
La sceltà di sospensione del corso dell'azione penale fino alla definizione della controversia giurisdizionale amministrativa, fermi tutti i poteri di autonoma valutazione del giudice penale, è "tutt'altro che obbligata" e razionalmente il legislatore non ha inteso effettuarla.
2. La realizzazione del manufatto abusivo "nella primavera del 1995" e la prosecuzione dei lavori fino al sequestro intervenuto in data 20.5.1995 (quindi ben oltre il termine di "condonabilità" fissato dalla legge al 31.12.1993) risulta correttamente e motivatamente dedotta non soltanto dalle dichiarazioni del denunziante TI e dalle lettere di denunzia da lui inoltrate, bensì ricollegata pure ai riscontri forniti dalle deposizioni:
- dei vigili urbani Belli e Vallini, che hanno attestato la conformità dello stato dei luoghi (in data 3 maggio 1995) alle fotografie prodotte dal denunziante, raffiguranti la presenza di attrezzi e di copioso materiale edilizio in un cantiere ancora aperto;
- dell'architetto comunale IO, il quale ha specificato di avere notato in particolare, sempre in occasione dell'accesso effettuato il 3 maggio del 1995, la presenza di "muratura fresca, forse addirittura risalente alla mattinata stessa, nonché di sabbia e di alcune reti elettrosaldate da posizionare a rinforzo delle gettate di cemento dei pavimenti e del tetto: al momento, infatti, la copertura era costituita soltanto da longherine e tavelloni di mattone su cui doveva essere ancora fatta una gettata di cemento, previa apposizione della rete elettrosaldata".
Nessuna prova contraria (fatture di acquisto dei materiali, ricevute dei compensi corrisposti agli operai, etc.), inoltre, è stata fornita dalla difesa.
3. La contravvenzione in oggetto ha natura colposa ed il ricorrente non ha mai prospettato (nè prospetta in ricorso) alcuna circostanza che porti ad escludere la colpa.
I giudici del merito, con argomentazioni tutt'altro che illogiche, hanno posto in rilievo che il prevenuto agì addirittura con dolo, traendo congrue significazioni anche dalla rappresentazione di una "falsa realtà" nella domanda di condono. Tali considerazioni, comunque, unitamente a quelle riferite alla valutazione del comportamento processuale, sono state legittimamente svolte in relazione alla sola determinazione della pena (in ogni caso prossima ai minimi edittali).
4. A norma dell'art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di lire un milione.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma di lire un milione in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2000