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Sentenza 15 maggio 2023
Sentenza 15 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/05/2023, n. 20653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20653 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da TI NN nata a [...] 1'11/7/1961 avverso l'ordinanza emessa il 20 ottobre 2022 dal Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Salerno, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico ministero, ha applicato a NN TI la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai reati di tentata estorsione contestati ai capi 15 e 17 dell'imputazione provvisoria. Penale Sent. Sez. 6 Num. 20653 Anno 2023 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 08/03/2023 Alla TI si contesta di avere chiesto, su mandato di IG VA AL, ritenuto capo e promotore del clan camorristico di cui al capo 1, all'epoca dei fatti detenuto, a GE FO (capo 15) ed a TA NC (capo 17), entrambi già vittima di estorsione posta in essere dal medesimo sodalizio mafioso, del denaro per il mantenimento in carcere del AL 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia di NN TI, avv. LF Viserta, deducendo, con i primi tre motivi, la nullità dell'ordinanza cautelare per la mancanza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di cui ai capi 15 e 17 e per la loro qualificazione quale tentativo di estorsione anziché come favoreggiamento. Censura, infine, la valutazione concernente la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari rilevando che, la rescissione del legame del Galliano con l'associazione di cui faceva parte costituisce un elemento indiziario idoneo a superare la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., non essendovi prova che l'TI, una volta scarcerato il AL, abbia continuato ad operare a favore dell'associazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi tre motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto tutti attinenti alla gravità del quadro indiziario ed alla qualificazione giuridica delle condotte sono inammissibili in quanto, al di là della riproduzione di testi di massime, non prospettano alcuno dei vizi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., limitandosi a proporre una non consentita diversa lettura del quadro indiziario in chiave sostanzialmente adesiva all'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, senza, tuttavia, alcun confronto critico con l'ordinanza impugnata. Il Tribunale, infatti, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, ha ravvisato un quadro gravemente indiziario a carico della ricorrente considerando, con riferimento ad entrambi i reati, da un lato, la rilevanza causale del contributo materiale offerto dalla TI e, dall'altro lato, con riferimento all'elemento psicologico dei reati oggetto dell'imputazione provvisoria, la consapevolezza da parte della ricorrente di operare quale strumento di riscossione dei proventi delle estorsioni, desunta dalla conoscenza della caratura criminale del AL e delle sue attività estorsive ai danni di alcuni imprenditori. 2 Si è, in particolare, posto l'accento sul contenuto del colloquio in carcere tra la donna ed il compagno IG VA AL, ritenuto capo del clan camorristico denominato "I Zi Maist-quelli di San Lorenzo", il quale, oltre a rendere edotta la donna del suo modus operandi con riferimento alle attività estorsive, le affidava l'incarico di consegnare alle due vittime una "ambasciata" contenuta in "pizzini" e le dava precise istruzioni sulle cautele da adottare dicendole di non portare nulla con sé e, con riferimento alla richiesta di denaro rivolta a Buonincontro, di togliere la batteria dal cellulare. Risulta, inoltre, dall'ordinanza impugnata che la vicenda in danno di FO si è inserita nell'ambito di una risalente attività estorsiva posta in essere dal clan che, come riferito dalla stessa vittima, gli aveva imposto una prima dazione di 5000 euro e successive dazioni di 2000 euro in occasione delle festività, oltre che in relazione a specifiche richieste correlate ad esigenze dei sodali. Il FO, inoltre, sentito a sommarie informazioni, ha riconosciuto la TI in sede di individuazione fotografica ed ha precisato che la donna si è presentata dicendo di essere stata mandata da AL e chiedendogli un "contributo per lui". Immune da vizi è, in particolare, la motivazione relativa alla consapevolezza della TI di reiterare la medesima condotta estorsiva, facendosi portatrice della richiesta di denaro proveniente dal AL. Ciò in ragione sia delle accortezze suggerite da quest'ultimo che delle confidenze ricevute in ordine alle attività estorsive compiute ai danni di alcuni imprenditori. Analoghe considerazioni valgono anche per la tentata estorsione in danno di Buonincontro in relazione alla quale i medesimi elementi sono stati valutati dal Tribunale quali indici sintomatici della consapevolezza della TI di inserirsi con la propria condotta nella dinamica di un'unica tentata estorsione, iniziata - secondo quanto dichiarato dalla vittima - con un attentato dinamitardo cui erano seguite plurime richieste di "contributi", formulate anche direttamente dal AL, culminate, infine, con il raggiungimento dell'"accordo" e l'assoggettamento della vittima alle richieste estorsive. 1.1 E', infine, corretta la qualificazione giuridica della condotta. Va, al riguardo, ribadito che sussiste il concorso nel reato di estorsione anche quando, come nel caso in esame, il contributo causale del correo sia limitato alla fase finale della riscossione dei proventi, in quanto nella fattispecie plurisoggettiva l'attività antigiuridica di ciascuno, ponendosi inscindibilmente con quella di altri correi, confluisce in un'azione delittuosa che va considerata unica e produce l'effetto 3 di far ritenere giuridicamente attribuibile a ciascuno dei concorrenti il risultato finale dell'evento cagionato (Sez. 1, n. 41177 del 24/11/2006, Del Vecchio, Rv. 235997). La riscossione delle somme dalla vittima, non costituisce, dunque, un "post factum" rispetto alla commissione del reato, idoneo ad integrare il reato di favoreggiamento, ma configura un concorso nel reato di estorsione in quanto influisce sull'evento costitutivo dello stesso, contribuendo al conseguimento della coartazione perpetrata nei confronti della vittima e a portare così a temine la condotta delittuosa (Sez. 2, n. 36115 del 27/06/2017, Rv. 271005). 2. Anche le doglianze relative alle esigenze cautelari sono inammissibili in quanto, al di là del diffuso richiamo a principi giurisprudenziali, sono generiche, aspecifiche e, comunque, manifestamente infondate. Il Tribunale, infatti, ha considerato che, in ragione della ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., nella duplice forma della finalità agevolatrice del gruppo camorristico e del metodo mafioso, (ciò in ragione della spendita del nome del AL, ritenuta evocatrice della forza intimidatrice del gruppo criminale ed idonea a perpetuare la condizione di assoggettamento delle vittime), opera nella fattispecie in esame la duplice presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare. L'ordinanza impugnata, inoltre, con motivazione immune da vizi, ha ritenuto che, a fronte dell'inserimento dell'indagata in un contesto criminale di elevato spessore e della gravità della condotta, essendosi prestata a fungere da tramite nella riscossione di somme provento di estorsione, non sussistono elementi idonei a superare la presunzione. In particolare, il Tribunale ha stigmatizzato la aspecificità delle censure difensive ponendo l'accento sulla mancata allegazione e documentazione di elementi oggettivi idonei a superare la predetta presunzione. A fronte di tale percorso argomentativo, privo di fratture logiche o di vizi giuridici, la ricorrente, senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni dell'ordinanza ed insistendo, per di più, nella formulazione di censure vaghe ed aspecifiche, si è limitata ad insistere sulla rilevanza di una presunta dissociazione del AL, senza, tuttavia, allegare alcun elemento idoneo a confortare l'assunto difensivo. 3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza 4 versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso 1'8 marzo 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Salerno, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico ministero, ha applicato a NN TI la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai reati di tentata estorsione contestati ai capi 15 e 17 dell'imputazione provvisoria. Penale Sent. Sez. 6 Num. 20653 Anno 2023 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 08/03/2023 Alla TI si contesta di avere chiesto, su mandato di IG VA AL, ritenuto capo e promotore del clan camorristico di cui al capo 1, all'epoca dei fatti detenuto, a GE FO (capo 15) ed a TA NC (capo 17), entrambi già vittima di estorsione posta in essere dal medesimo sodalizio mafioso, del denaro per il mantenimento in carcere del AL 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia di NN TI, avv. LF Viserta, deducendo, con i primi tre motivi, la nullità dell'ordinanza cautelare per la mancanza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di cui ai capi 15 e 17 e per la loro qualificazione quale tentativo di estorsione anziché come favoreggiamento. Censura, infine, la valutazione concernente la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari rilevando che, la rescissione del legame del Galliano con l'associazione di cui faceva parte costituisce un elemento indiziario idoneo a superare la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., non essendovi prova che l'TI, una volta scarcerato il AL, abbia continuato ad operare a favore dell'associazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi tre motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto tutti attinenti alla gravità del quadro indiziario ed alla qualificazione giuridica delle condotte sono inammissibili in quanto, al di là della riproduzione di testi di massime, non prospettano alcuno dei vizi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., limitandosi a proporre una non consentita diversa lettura del quadro indiziario in chiave sostanzialmente adesiva all'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, senza, tuttavia, alcun confronto critico con l'ordinanza impugnata. Il Tribunale, infatti, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, ha ravvisato un quadro gravemente indiziario a carico della ricorrente considerando, con riferimento ad entrambi i reati, da un lato, la rilevanza causale del contributo materiale offerto dalla TI e, dall'altro lato, con riferimento all'elemento psicologico dei reati oggetto dell'imputazione provvisoria, la consapevolezza da parte della ricorrente di operare quale strumento di riscossione dei proventi delle estorsioni, desunta dalla conoscenza della caratura criminale del AL e delle sue attività estorsive ai danni di alcuni imprenditori. 2 Si è, in particolare, posto l'accento sul contenuto del colloquio in carcere tra la donna ed il compagno IG VA AL, ritenuto capo del clan camorristico denominato "I Zi Maist-quelli di San Lorenzo", il quale, oltre a rendere edotta la donna del suo modus operandi con riferimento alle attività estorsive, le affidava l'incarico di consegnare alle due vittime una "ambasciata" contenuta in "pizzini" e le dava precise istruzioni sulle cautele da adottare dicendole di non portare nulla con sé e, con riferimento alla richiesta di denaro rivolta a Buonincontro, di togliere la batteria dal cellulare. Risulta, inoltre, dall'ordinanza impugnata che la vicenda in danno di FO si è inserita nell'ambito di una risalente attività estorsiva posta in essere dal clan che, come riferito dalla stessa vittima, gli aveva imposto una prima dazione di 5000 euro e successive dazioni di 2000 euro in occasione delle festività, oltre che in relazione a specifiche richieste correlate ad esigenze dei sodali. Il FO, inoltre, sentito a sommarie informazioni, ha riconosciuto la TI in sede di individuazione fotografica ed ha precisato che la donna si è presentata dicendo di essere stata mandata da AL e chiedendogli un "contributo per lui". Immune da vizi è, in particolare, la motivazione relativa alla consapevolezza della TI di reiterare la medesima condotta estorsiva, facendosi portatrice della richiesta di denaro proveniente dal AL. Ciò in ragione sia delle accortezze suggerite da quest'ultimo che delle confidenze ricevute in ordine alle attività estorsive compiute ai danni di alcuni imprenditori. Analoghe considerazioni valgono anche per la tentata estorsione in danno di Buonincontro in relazione alla quale i medesimi elementi sono stati valutati dal Tribunale quali indici sintomatici della consapevolezza della TI di inserirsi con la propria condotta nella dinamica di un'unica tentata estorsione, iniziata - secondo quanto dichiarato dalla vittima - con un attentato dinamitardo cui erano seguite plurime richieste di "contributi", formulate anche direttamente dal AL, culminate, infine, con il raggiungimento dell'"accordo" e l'assoggettamento della vittima alle richieste estorsive. 1.1 E', infine, corretta la qualificazione giuridica della condotta. Va, al riguardo, ribadito che sussiste il concorso nel reato di estorsione anche quando, come nel caso in esame, il contributo causale del correo sia limitato alla fase finale della riscossione dei proventi, in quanto nella fattispecie plurisoggettiva l'attività antigiuridica di ciascuno, ponendosi inscindibilmente con quella di altri correi, confluisce in un'azione delittuosa che va considerata unica e produce l'effetto 3 di far ritenere giuridicamente attribuibile a ciascuno dei concorrenti il risultato finale dell'evento cagionato (Sez. 1, n. 41177 del 24/11/2006, Del Vecchio, Rv. 235997). La riscossione delle somme dalla vittima, non costituisce, dunque, un "post factum" rispetto alla commissione del reato, idoneo ad integrare il reato di favoreggiamento, ma configura un concorso nel reato di estorsione in quanto influisce sull'evento costitutivo dello stesso, contribuendo al conseguimento della coartazione perpetrata nei confronti della vittima e a portare così a temine la condotta delittuosa (Sez. 2, n. 36115 del 27/06/2017, Rv. 271005). 2. Anche le doglianze relative alle esigenze cautelari sono inammissibili in quanto, al di là del diffuso richiamo a principi giurisprudenziali, sono generiche, aspecifiche e, comunque, manifestamente infondate. Il Tribunale, infatti, ha considerato che, in ragione della ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., nella duplice forma della finalità agevolatrice del gruppo camorristico e del metodo mafioso, (ciò in ragione della spendita del nome del AL, ritenuta evocatrice della forza intimidatrice del gruppo criminale ed idonea a perpetuare la condizione di assoggettamento delle vittime), opera nella fattispecie in esame la duplice presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare. L'ordinanza impugnata, inoltre, con motivazione immune da vizi, ha ritenuto che, a fronte dell'inserimento dell'indagata in un contesto criminale di elevato spessore e della gravità della condotta, essendosi prestata a fungere da tramite nella riscossione di somme provento di estorsione, non sussistono elementi idonei a superare la presunzione. In particolare, il Tribunale ha stigmatizzato la aspecificità delle censure difensive ponendo l'accento sulla mancata allegazione e documentazione di elementi oggettivi idonei a superare la predetta presunzione. A fronte di tale percorso argomentativo, privo di fratture logiche o di vizi giuridici, la ricorrente, senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni dell'ordinanza ed insistendo, per di più, nella formulazione di censure vaghe ed aspecifiche, si è limitata ad insistere sulla rilevanza di una presunta dissociazione del AL, senza, tuttavia, allegare alcun elemento idoneo a confortare l'assunto difensivo. 3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza 4 versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso 1'8 marzo 2023