Sentenza 4 aprile 2017
Massime • 1
In tema di arresto operato d'iniziativa dalla polizia giudiziaria nella quasi flagranza del reato, il requisito - previsto dall'art. 382, comma primo, cod. proc. pen. - della "sorpresa" dell'indiziato "con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima" non richiede che la P.G. abbia diretta percezione dei fatti, né che la sorpresa avvenga in modo non casuale, correlandosi invece alla diretta percezione da parte della stessa soltanto degli elementi idonei a farle ritenere sussistente, con altissima probabilità, la responsabilità del medesimo, nei limiti temporali determinati dalla commissione del reato "immediatamente prima", locuzione dal significato analogo a quella ("poco prima") utilizzata dal previgente codice di rito, di cui rappresenta una mera puntualizzazione quanto alla connessione temporale tra reato e sorpresa. (Fattispecie in cui la Corte, in riforma dell'impugnata ordinanza, ha ritenuto che legittimamente i carabinieri avessero proceduto all'arresto, nella quasi flagranza del reato di furto aggravato, di un soggetto - peraltro reo confesso - sorpreso, durante un normale controllo al confine di Stato, alla guida di un'autovettura risultata rubata poche ore prima in una città vicina).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/04/2017, n. 19948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19948 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2017 |
Testo completo
19948-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione II penale Udienza in camera di consiglio del 04/04/2017 Sentenza n. 760 Reg. gen. n.00074/2017 Composta da: Franco Fiandanese Presidente Consigliere relatore Adriano Iasillo Luciano Imperiali Consigliere Anna Maria De Santis Consigliere Alberto Pazzi Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano avverso l'ordinanza del G.I.P. dello stesso Tribunale, del 02/12/2016, con la quale non si convalidava l'arresto di SC HE (n. il 22/01/1997) per assenza di flagranza. Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Adriano Iasillo. Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dottoressa Giuseppina Casella, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata perché l'arresto è stato eseguito legittimamente. Osserva: Con ordinanza del 02/12/2016, il G.I.P. del Tribunale di Bolzano non convalidò l'arresto in flagranza di OS GH perché non ravvisò la flagranza del reato nel fatto che i Carabinieri sorpresero, nel corso di un normale controllo nei pressi del confine di Stato del Brennero, il OS alla guida di un'autovettura rubata poche ore prima in Merano;
Carabinieri che ritennero sussistente l'ultima ipotesi di flagranza di cui all'art. 382, comma 1, c.p.p. perché il OS era stato sorpreso con cose o tracce (l'autovettura) dalle quali appariva che lo stesso avesse commesso il furto aggravato poco prima (furto tra l'altro ammesso immediatamente dall'indagato sia ai Carabinieri sia al G.I.P. nel corso della convalida dell'arresto). Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano evidenziando le ragioni per le quali ritiene errata la decisione di non convalidare l'arresto. Il P.M. ricorrente conclude, pertanto, per l'annullamento dell'impugnata ordinanza. Motivi della decisione 1. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. 1,1. Invero il G.I.P. del Tribunale di Bolzano non ha convalidato l'arresto ritenendo insussistente la flagranza del reato di furto aggravato limitandosi a riportare la seguente massima delle Sezioni Unite: "È illegittimo l'arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell'immediatezza del fatto, poichè, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di "quasi flagranza", la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato" (Sez. U, Sentenza n. 39131 del 24/11/2015 Cc. - dep. 21/09/2016 - Rv. 267591). Ha aggiunto, poi, il G.I.P.: "che è evidente che nella fattispecie i requisiti richiesti per la legittimità dell'arresto non ricorrono, posto che gli operatori che procedevano all'arresto non avevano autonoma e immediata percezione del fatto” (si veda pagina 1 del provvedimento del G.I.P.). Dunque il G.I.P. non ha preso per nulla in considerazione che la Polizia Giudiziaria aveva proceduto all'arresto in flagranza ravvisando la terza ipotesi di cui all'art. 382, comma 1, del c.p.p. che si ha quando l'autore del reato viene sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima. Infatti, come si è già detto, nel caso di specie i Carabinieri hanno sorpreso l'indagato alla guida di un'autovettura rubata poco prima. Dunque è evidente l'errore di diritto del G.I.P. del Tribunale di Bolzano, dato che nella stessa massima evocata a sostegno della sua decisone si afferma "... la condizione di "quasi flagranza", la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda 2A all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato...' " 1,2. Si deve, invero, osservare che in tema di arresto nella quasi flagranza del reato, il requisito della sorpresa del reo con cose o tracce del reato non richiede la diretta percezione dei fatti da parte della polizia giudiziaria, nè che la "sorpresa" non avvenga in maniera casuale, ma solo l'esistenza di una stretta contiguità fra la commissione del fatto e la successiva sorpresa del presunto autore di esso con le "cose" o le "tracce" del reato e dunque il susseguirsi, senza soluzione di continuità, della condotta del reo e dell'intervento degli operanti a seguito della percezione delle cose o delle tracce (Sez. 4, Sentenza n. 7305 del 10/11/2009 Cc. dep. 23/02/2010 - Rv. 246496; Sez. 5, Sentenza n. 44041 del 03/07/2014 Cc. - dep. 22/10/2014 - Rv. 262097). I principi di diritto di cui sopra sono stati, tra l'altro, confermati dalle Sezioni Unite di questa Corte la cui massima è stata richiamata dal G.I.P. a sostegno della sua errata decisione (Sez. U, Sentenza n. 39131 del 24/11/2015 Cc. - dep. 21/09/2016 - Rv. 267591). In tale decisione, come si è già, detto le Sezioni Unite hanno affermato che è illegittimo l'arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell'immediatezza del fatto, poichè, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di "quasi flagranza", la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato; nel caso trattato dalle Sezioni Unite, l'arresto era stato eseguito sulla base delle sole indicazioni della persona offesa, riguardanti le generalità dell'aggressore. Ma è evidente che il caso di cui ci occupiamo è diverso da quello deciso dalle Sezioni Unite. Nella parte motiva della predetta sentenza delle Sezioni Unite si specifica che per poter procedere all'arresto di un soggetto è necessario che vi sia "/a coessenziale correlazione tra la percezione diretta del fatto delittuoso (quantomeno attraverso le tracce rivelatrici della immediata consumazione, recate dal reo) e il successivo intervento di privazione della libertà dell'autore del reato." quanto sopra è perfettamente in linea con la ratio legis, ben evidenziata nella sentenza delle Sezioni unite sopra citata nella cui motivazione si afferma che "la eccezionale attribuzione alla polizia giudiziaria (o al privato) del potere di privare della libertà una persona trova concorrente giustificazione nella altissima probabilità (e, praticamente, nella certezza) della colpevolezza dell'arrestato. Ebbene, sono proprio la diretta percezione (che, come sopra evidenziato, si ha anche con la sorpresa di un soggetto con cose o tracce del reato, come nel nostro caso;
nds.) e constatazione della condotta delittuosa da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria procedenti all'arresto, che possono suffragare, nel senso indicato, la sicura previsione dell'accertamento D 3 giudiziario della colpevolezza". Quindi quello che conta per ravvisare la flagranza è che la P.G. abbia la diretta percezione di ciò che la porta a ritenere sussistente la responsabilità dell'arrestando. Quanto sopra rende, con evidenza, perfettamente condivisibile il datato principio secondo il quale per la legittimità dell'arresto, eccetto il caso di vera e propria flagranza per l'attualità del reato, è sufficiente che l'indiziato di reato sia sorpreso in possesso di cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso poco prima il reato. A tal fine è irrilevante che tale possesso non sia stato accertato in conseguenza di sorpresa o di indagini di polizia giudiziaria ma per spontanea consegna da parte dell' imputato, dovendo ritenersi decisivo l'accertamento del fatto indicativo dell'avvenuta consumazione del reato nei limiti temporali previsti dalla legge secondo il significato corrente dell'espressione poco prima (nella specie l'imputato, che aveva consegnato spontaneamente l'arma con cui poco prima aveva commesso un omicidio, aveva contestato, ai fini del giudizio direttissimo, la sussistenza della quasi flagranza;
Sez. 1, Sentenza n. 3389 del 06/12/1971 Ud. - dep. 19/05/1972 . Rv. 121055; si veda anche: Sez. 2, Sentenza n. 49388 - dell 08/11/2016 Ud. - dep. 21/11/2016 - non massimata). D'altronde la validità della massima di cui sopra (la sentenza massimata di cui sopra è stata emessa sotto il vecchio codice di procedura penale, ma confermata anche recentemente) discende anche dal condiviso principio di questa Corte secondo il quale la definizione dello stato di flagranza nel reato, formulata nell'art. 382 cod. proc. pen., pur con diversa terminologia, ripropone nella sostanza quella del previgente codice di rito. In particolare l'uso delle locuzioni "subito dopo" ed "immediatamente prima" in luogo di quelle "immediatamente dopo" e "poco prima", rappresenta solo una puntualizzazione sulla connessione temporale tra fatto reato e sorpresa con tracce del reato o l'inseguimento (Sez. 1, Sentenza n. 3318 del 08/07/1992 Cc. - dep. 15/10/1992 - Rv. 192032; Sez. 4, Sentenza n. 1350 del 28/04/1998 Cc. -dep. 13/07/1998 - Rv. 211640) 2. Tanto vale a giustificare l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata poiché l'arresto è stato eseguito legittimamente. 2,1. È appena il caso di segnalare che, in caso di accoglimento del ricorso per cassazione del PM avverso l'ordinanza di diniego della convalida dell'arresto (come nel caso in esame), l'annullamento deve essere disposto senza rinvio, poiché il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai definitivamente perenta, è finalizzato esclusivamente alla definizione della correttezza dell'operato degli agenti di PG, mentre l'eventuale rinvio del provvedimento impugnato solleciterebbe soltanto una pronuncia meramente formale, senza alcuna ricaduta di effetti giuridici (Sez. 6, Sentenza n. 37099 del 4 28/09/2007 Cc. - dep. 08/10/2007 - Rv. 237192; Sez. 6, Sentenza n. 34090 del 12/06/2013 Cc. - dep. 06/08/2013 - Rv. 257215).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato, perché l'arresto è stato legittimamente eseguito. Così deciso in Roma, il 04/04/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Shino frillo Franco Fiandanese Adriano Iasillo luxce DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 26 APR. 2017 IL M .D Il Cancelliere E CA R CANCELLIERE P U E Claudia Pianelli T Z I O S N A E R O C 5