Sentenza 10 novembre 2009
Massime • 2
In tema di arresto nella quasi flagranza del reato, il requisito della sorpresa del reo con cose o tracce del reato non richiede la diretta percezione dei fatti da parte della polizia giudiziaria, nè che la "sorpresa" non avvenga in maniera casuale, ma solo l'esistenza di una stretta contiguità fra la commissione del fatto e la successiva sorpresa del presunto autore di esso con le "cose" o le "tracce" del reato e dunque il susseguirsi, senza soluzione di continuità, della condotta del reo e dell'intervento degli operanti a seguito della percezione delle cose o delle tracce. (Nella specie, la Corte ha ravvisato la quasi flagranza nell'arresto di una persona poco prima notata dai carabinieri con un assegno che fuoriusciva dalla tasca e poi bloccata su segnalazione della vittima del furto).
Le tre diverse ipotesi di guida in stato di ebbrezza, contemplate dall'art. 186, comma secondo, cod. strada a seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 117 del 2007, costituiscono autonome fattispecie incriminatrici, non ricorrendo alcun rapporto di specialità tra le diverse disposizioni, caratterizzate invece da reciproca alternatività.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/11/2009, n. 7305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7305 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 10/11/2009
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 1568
Dott. IZZO Fausto - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 2218/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI MELFI, nei confronti di:
1) EO RI N. IL 14/07/1975;
avverso l'ordinanza n. 617/2008 TRIBUNALE di MELFI, del 26/11/2008;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;
lette le conclusioni del PG Dott. BUA Francesco che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza.
FATTO E DIRITTO
1. In data 25/11/2008 la polizia giudiziaria procedeva all'arresto in flagranza di NE DR per il delitto di furto aggravato di un portafoglio, commesso nell'ospedale di Melfi.
In particolare l'indagato era stato visto dai Carabinieri nei pressi del predetto ospedale ed avevano notato che dalla tasca del giubbino fuoriusciva un assegno circolare, che risultava vedere come beneficiaria TI IA che poco prima era stata derubata. Tratto a giudizio direttissimo, il Tribunale non convalidava l'arresto in difetto del requisito della flagranza, in quanto il NE era stato bloccato, non per avere percepito i verbalizzanti l'azione delittuosa, ma perché il fatto era stato loro segnalato con denuncia dalla vittima dopo la sua commissione.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Melfi, lamentando la violazione di legge e la inosservanza di norme processuali, in quanto al momento dell'arresto erano presenti i requisiti della cd. quali flagranza e cioè la percezione da parte dei verbalizzanti delle tracce del reato (assegno) ed il loro collegamento con l'indagato.
3. Il ricorso è fondato.
Va ricordato che questa Corte di legittimità ha di recente avuto modo di affermare che "In tema di arresto nella quasi flagranza del reato, il requisito della sorpresa del reo con cose o tracce del reato non richiede la diretta percezione dei fatti da parte della polizia giudiziaria, ne' che la "sorpresa" non avvenga in maniera casuale, ma solo l'esistenza di una stretta contiguità fra la commissione del fatto e la successiva sorpresa del presunto autore di esso con le "cose" o le "tracce" del reato e dunque il susseguirsi, senza soluzione di continuità, della condotta del reo e dell'intervento degli operanti a seguito della percezione delle cose o delle tracce".
Nel caso di specie l'arresto del NE è stato reso possibile proprio per lo stretto legame temporale tra la commissione del fatto, la denuncia della vittima e l'intervento dei Carabinieri che hanno visto l'autore con indosso le tracce del delitto. Ne consegue la affermazione della legittimità dell'arresto, che impone l'annullamento dell'ordinanza senza rinvio.
Invero in caso di accoglimento del ricorso per cassazione del P.M. avverso l'ordinanza di diniego della convalida di arresto, l'annullamento deve essere disposto senza rinvio, poiché il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai definitivamente perenta, è finalizzato esclusivamente alla definizione della correttezza dell'operato degli agenti di P.G., mentre l'eventuale rinvio del provvedimento impugnato solleciterebbe soltanto una pronuncia meramente formale, senza alcuna ricaduta di effetti giuridici (cfr. Cass. 6, 37099/07, imp. Ilievski, rv. 237192; conf. Cass. 1, 5983/09, imp. Abdelsalam, rv. 243358).
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata senza rinvio dichiarando legittimo l'arresto.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2010