Sentenza 28 aprile 1998
Massime • 1
Ai fini della sussistenza dello stato di flagranza previsto dall'art. 382 cod. proc. pen., l'apprezzamento sul tempo decorso tra commissione del fatto ed arresto è affidato in via esclusiva al giudice di merito, come è dimostrato dal fatto che il legislatore ha fatto riferimento a locuzioni avverbiali quali "subito dopo" o "immediatamente prima", e tale apprezzamento, se correttamente motivato, non è censurabile in sede di legittimità. (Fattispecie in cui pur essendo decorse alcune ore dal rinvenimento e sequestro della droga all'arresto dell'indagato, è stata ritenuta motivazione sufficiente, sia pure sintetica , quella che il tempo decorso era stato calcolato "con riferimento al momento in cui l'arresto era stato formalizzato e il tempo trascorso era stato necessario per l'espletamento delle attività di indagini quali perquisizione e sequestro della droga e redazione materiale degli atti").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/04/1998, n. 1350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1350 |
| Data del deposito : | 28 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Vincenzo Auriemma Presidente del 28.4.1998
1. Dott. Gianfranco Tatozzi Consigliere SENTENZA
2. " Benito De Grazia " N. 1350
3. " Antonio Merone " REGISTRO GENERALE
4. " Paolo Sepe " N. 44023/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da AL ED, nato a [...] l'[...] e res. a Forlì via Cucchiari, 15
avverso l'ordinanza di convalida dell'arresto del G.I.P. presso il Tribunale di Forlì del 4-11-1997 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Benito De Grazia Udito il Pubblico Ministero che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
AL ED propone ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del 4-11-1997 con la quale il G.I.P. presso il Tribunale di Forlì convalidava l'arresto eseguito nei suoi confronti per il reato di detenzione illecita di gr. 170 di marijuana - art. 73 d.p.r. n.309/90. Deduce che l'arresto ha da ritenere illegittimo e chiede l'annullamento dell'ordinanza di convalida, argomentando su quanto già prospettato in sede di convalida e precisamente che:
1) ricorreva l'ipotesi attenuata di cui al 5^ comma dell'articolo sopra menzionato, sicché l'arresto era facoltativo e il G.I.P. avrebbe dovuto per l'effetto verificare la sussistenza ai fini della convalida delle condizioni di cui al 4^ comma dell'art. 381 c.p.p., verifica che dalla ordinanza impugnata non risulta che il G.I.P. abbia fatto;
2) l'arresto non risulta che sia stato in flagranza di reato, emergendo dagli atti che i Carabinieri avevano rinvenuto lo stupefacente alle ore 16 e dichiarato in arresto il ricorrente alle ore 22, con verbale di arresto materialmente redatto dai Carabinieri alle ore 23,30 dello stesso giorno.
Le censure del ricorrente sono da ritenere manifestamente infondate risultando l'ordinanza di convalida dell'arresto adeguatamente motivata e non manifestamente illogica avendo il G.I.P., ai fini della convalida, fatto riferimento a quanto contenuto nei verbali di perquisizione e sequestro e a quanto fino a quel momento accertato dagli organi di Polizia Giudiziaria.
I suddetti atti contenevano elementi sufficienti per ritenere legittimo l'arresto - il AL venne trovato in possesso di grammi 157 di marijuana - e la suddetta quantità era a quel momento elemento rilevante, incompatibile con la prospettata ipotesi attenuata di cui al 5^ comma del menzionato articolo 73 di guisa che nè gli organi di P.G. al momento dell'arresto ne' il giudice della convalida poi sulla base di quegli atti, in presenza dell'indicato dato ponderato, potevano essere in grado di ritenere che ricorresse piuttosto l'ipotesi dell'arresto facoltativo, con conseguente obbligo di valutare la sussistenza o meno delle condizioni di cui al 4^ comma dell'art. 381 c.p.p. - gravità del fatto e pericolosità del soggetto - valutazione questa imposta dal legislatore e necessaria per l'arresto e per la sua convalida.
L'argomentazione sulla legittimità a quel momento operato arresto obbligatorio, contenuta nell'ordinanza impugnata, rende legittimo il provvedimento di convalida e l'apprezzamento di merito sulla ipotesi ritenuta - art. 73 1^ comma - non è censurabile ne' sul piano fattuale - detenzione di elevata quantità di droga - ne' sul piano logico.
Nè ha fondamento il fatto lamentato circa il tempo decorso - alcune ore - dal rinvenimento e sequestro della droga all'arresto dell'indagato, di guisa che, come assume il ricorrente, l'arresto avvenne quando ormai era cessata la flagranza, con violazione, pertanto, dell'art. 382 c.p.p.. Invero, sul punto è da evidenziare che l'apprezzamento sul tempo decorso tra commissione del fatto e arresto è di per sè affidato in via esclusiva al giudice di merito, tant'è che in relazione alla flagranza e alla sua persistenza nel tempo il legislatore ha fatto ricorso a locuzioni avverbiali "subito dopo" o "immediatamente prima", omettendo di proposito di quantificare il tempo della cessata flagranza o quasi flagranza.
Dal che consegue l'apprezzamento del G.I.P. circa la sussistenza nella circostanza della flagranza non è censurabile in sede di legittimità, avendo, di poi, questi sia pure sinteticamente spiegato nel provvedimento che il tempo decorso era stato calcolato con riferimento al momento in cui l'arresto era stato formalizzato e il tempo impiegato era stato necessario per l'espletamento delle attività di indagini quali perquisizione e sequestro della droga e redazione materiale degli atti.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di lire un milione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di lire un milione.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 1998