Sentenza 22 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/10/2003, n. 15788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15788 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2003 |
Testo completo
Ce69211 REPUBBLICA ITALIANA 1 57-88703 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIO Oggetto pourellita dhi fecetton a maestri Composta dagli Ill. Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 9263/00 - Presidente Dott. Vincenzo CARBONE 11642/00 Consigliere Dott. Paolo VITTORIA Cron. 32201 Consigliere Dott. Roberto PREDEN Dott. Antonio LIMONGELLI Rel. Consigliere Rep.4143 Ud. 13/05/03 ConsigliereDott. Michele LO PIANO ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: LI IO, AT RI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA OSLAVIA 14, presso 10 studio dell'avvocato UMBERTO DIECI, che li di fende anche disgiuntamente agli avvocati LUCIO FLORINO, CARLO M VON BERGER, giusta delega in atti;
ricorrenti -
contro
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA. VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell'AVVOCATURA GENERALE 2003 1138 DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
controricorrente nonchè
contro
RAS ASSIC SPA;
intimata - e sul 2° ricorso n° 11642/00 proposto da: RAS ASSIC SPA, con sede in Milano, in persona dei legali rappresentanti dr. Ermanno Mariucci ing. Filippo Ceccarini, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PANAMA 88, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO SPADAFORA, che la difende, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
LI IO e AT RI in proprio e n.q. di genitori esercenti la potestà sulla minore AN LI, MINISTERO DELLA ISTRUZIONE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 593/99 della Corte d'Appello di MILANO, Sezione II Civile, emessa il 10/02/99 e depositata il 19/03/99 (R.G. 2054/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/05/03 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
2 udito l'Avvocato Giorgio SPADAFORA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Santi CONSOLO che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. Svolgimento del processo Con citazione del 9/12/1992 EL IO e RA NG , premesso che la propria figlia minore EL CL mentre partecipava , nella scuola materna statale ' di Robbiano di Mediglia, ad una esercitazione di "punteg- giatura", che comportava l'uso di punteruoli da parte dei bambini, era stata punta in un occhio da un punteruolo utilizzato da una sua compagna ed aveva subito gravi le- sioni con postumi, convenne dinanzi al Tribunale di Milano il Ministero della Pubblica Istruzione per sentirlo con- dannare al risarcimento dei danni. Il Ministero resistette alla domanda e chiamò in causa la R.A.S. ( Riunione Adria- tica di Sicurtà ) s.p.a. che aveva assicurato la scuola ' per esserne garantito. La R.A.S. contestò il fondamento ' della domanda principale , che fu rigettata dal Tribunale con sentenza del 13/7/1995. Su appello dei coniugi Danel- li-RA la Corte di Milano, con sentenza del 19/3/1999 , - ha confermato la decisione del Tribunale osservando che nell'accaduto non erano ravvisabili responsabilità del 3 personale scolastico. Ricorrono il EL e la RA con due motivi illustrati anche con memoria. Resiste il Mi- ' nistero della Pubblica Istruzione con controricorso. Anche la R.A.S. resiste con controricorso e propone ricorso in- cidentale condizionato affidato ad un motivo. Motivi della decisione Va previamente disposta la riunione dei ricorsi. Con la memoria prodotta ai sensi dell'art. 378 Cod. Proc. Civ. i ricorrenti principali eccepiscono pregiudi- zialmente la nullità della procura conferita per il con- troricorso della resistente R.A.S. essendosi i deleganti qualificati genericamente legali rappresentanti della so- cietà, senza indicazione delle rispettive cariche. L'ecce- - zione é inammissibile perché il controricorso della R.A.S. 5 contiene un ricorso incidentale onde l'eccezione pregiu- diziale avrebbe dovuto essere sollevata dai ricorrenti principali con controricorso e non con la memoria. Con i due motivi della impugnazione principale che es- 'sendo connessi vanno congiuntamente esaminati i ricor renti denunziano violazione degli artt.2048 Co. e II 3 2 2697 Cod. Civ. e 115 Cod. Proc. Civ. Lamentano che la Corte di merito abbia escluso la responsabilità delle maestre ' quantunque costoro non avessero provato di non aver potuto impedire l'evento dannoso. La doglianza non ha fondamento. La Corte territoriale ha Osservato che i genitori della piccola EL HI non avevano prospettato alcun fatto illecito a carico della bambina che maneggiava il punte- ruolo ed avevano attribuito l'infortunio esclusivamente al fatto che la loro figliola aveva avvicinato la testa al- l'attrezzo. Con recente pronunzia (27/6/2002,n.9346) le Sezioni Unite di questa Corte , risolvendo un contrasto di indirizzi giurisprudenziali hanno statuito che la pre- sunzione di responsabilità posta dall'art.2048 secondo Comma Cod. Civ. a carico dei precettori trova applicazione limitatamente al danno cagionato ad un terzo dal fatto il- lecito dell'allievo. Essa, pertanto non è invocabile al fine di ottenere il risarcimento del danno che l'allievo , con la sua condotta abbia come nella specie -cagionato ' a se stesso. Il caso in esame non è dunque , inquadrabi- le nell'ambito di previsione dell'art.2048 Cod. Civ. e neppure in quello dell'art.2047 Cod. Civ. , che reca una disciplina analoga a quella espressa dall' art.2048 e che in astratto avrebbe potuto considerarsi più pertinente all'evento "de quo" , attesa l'età prescolare delle bambine coinvolte nella vicenda di che trattasi. Il fatto dannoso in argomento avrebbe forse potuto ' ' 5 ricondursi ad una ipotesi di responsabilità contrattuale della scuola e ( per contatto sociale ) del personale sco- ' ma questa tesi lastico ( Cass. 27/6/2002, n.9346 cit) non è stata prospettata dai ricorrenti in questa sede e nemmeno nei gradi di merito e non può quindi essere as- ' ' sunta in considerazione. Il ricorso principale va , dunque rigettato mentre ' il ricorso incidentale della R.A.S. in quanto espressa- ' mente condizionato all'accoglimento del ricorso principale va dichiarato assorbito. Stimasi di compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidenta- le. Compensa le spese del giudizio di cassazione. Roma, 13/5/2003 IL/CONSIGLIERE/EST.Chith IL PRESIDENTE DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista 22 OTT. 2003 IL CANCELLIERE C1 Oggi Innocenzo Battista CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione a debito presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 115.11.03 al n. 6041 Mod. 9 Art. 6041 Camp, (€ 149,77 apposta in calce alla copia autent (art. 278 TU. n°115 deb 30/5/2002 Vane дом 6