Sentenza 14 febbraio 2001
Massime • 1
In tema di malattie professionali, ove l'indagine amministrativa abbia riguardato, ancorché in base all'allegazione soltanto dei sintomi da parte dell'assicurato, la sussistenza di una data tecnopatia (nella specie, rinite cronica) e di questa stessa sia stato richiesto l'accertamento in sede giudiziaria, la successiva istanza di riconoscimento della diversa malattia riscontrata dal c.t.u. (nella specie, broncopatia ostruttiva) configura non una mera "emendatio", ma una vera e propria domanda nuova, rispetto a quella introduttiva del giudizio, come tale inammissibile, non potendo prescindere dal previo esperimento della relativa procedura amministrativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/02/2001, n. 2133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2133 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO SANTOJANNI - Presidente -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - Consigliere -
Prof. BRUNO BALLETTI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
ON NI, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Agostini, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma alla via Arno n. 47, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO - I.N.A.I.L. -, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappr.to e difeso dagli avv.ti Antonio Catania e Rita Raspanti e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma alla via IV Novembre n. 144, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Bari - Sezione Lavoro n. 4452/97 del 25 novembre/3 dicembre 1997 (nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 201/97).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 dicembre dal relatore Prof. Bruno Balletti;
Uditi gli avvocati Franco Agostini e Rita Raspanti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al TO - Giudice del Lavoro di Bari il sign. NN ON esponeva: a) di avere espletato attività lavorativa prima come "addetto alla raccolta dei rifiuti" e poi come "spazzino" alle dipendenze dell'azienda comunale di Bari e, avendo contratto a causa dell'attività svolta "rinite cronica", di avere presentato all'I.N.A.I.L. domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della cennata malattia professionale, allegando all'uopo la relativa documentazione (anche tramite il patronato I.N.A.S.); b) di avere avuto respinta tale domanda a seguito di provvedimento dell'Istituto sicuramente errato. Il ON - convenuto in giudizio l'I.N.A.I.L. - richiedeva, quindi, che il TO gli avesse voluto riconoscere quanto dinanzi negatogli stragiudizialmente e, conseguentemente, condannare l'Istituto alla costituzione di una rendita da malattia professionale (rinite cronica).
Si costituiva in giudizio l'I.N.A.I.L. che impugnava integralmente la domanda attorea e concludeva per il rigetto dell'avverso ricorso.
L'adito TO - Giudice del Lavoro - dopo avere ammesso ed espletato consulenza tecnica - rigettava il ricorso del ON in quanto l'infermità da questi denunciata non aveva natura professionale, e - a seguito di appello proposto dal ON - il Tribunale di Bari, quale Giudice del Lavoro di secondo grado, rigettava la cennata impugnativa, dichiarando "non luogo a provvedere tra le parti alle spese di questo grado di giudizio".
Per quanto rileva ai fini del presente giudizio, il Giudice di appello ha rimarcato che "la denuncia di malattia professionale presentata dall'appellante per rinite cronica non può intendersi estesa anche alla broncopatia ostruttiva, sicché l'appello risulta infondato, in quanto, con l'invocare un'indagine su detta ultima infermità, il ON ha introdotto una domanda nuova, la cui trattazione è preclusa dall'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ.". Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso NN ON adducendo a sostegno un unico motivo di annullamento. L'I.N.A.I.L. resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. - Con un unico complesso motivo il ricorrente - denunziando "violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 53 del D.P.R. n. 1124/1965 e dell'art. 112 cod. proc. civ. (error in procedendo) e motivazione insufficiente e contraddittoria" - addebita al Tribunale di Bari di non avere preso in considerazione le infermità collegate con la denunziata insufficienza respiratoria, sintomo sia della rinite sia della bronchite ostruttiva, per cui è incorso in error in procedendo anche per la non corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, in quanto tra la rinite cronica e la broncopatia vi è un evidente collegamento in relazione alla medesima esposizione professionale a rischio relativa al lavoro di smaltimento dei rifiuti e di spazzino svolto per molti anni, poiché ambedue le infermità presentano la stessa sintomatologia di insufficienza respiratoria". II. - Il ricorso come dinanzi proposto appare infondato. Infatti, il Tribunale di Bari ha esattamente affermato che "in tema di malattie professionali, ove l'indagine in sede amministrativa abbia riguardato, ancorché in base all'allegazione soltanto dei sintomi da parte dell'assicurato, la sussistenza di una data tecnopatia e di questa - stessa sia stato richiesto l'accertamento in sede giudiziaria, la successiva istanza di riconoscimento della diversa malattia riscontrata dal c.t.u. (o, come nel caso di specie, dal consulente di parte), configura non una mera emendatio, ma una vera e propria domanda nuova, rispetto a quella introduttiva del giudizio e, come tale, non potendo prescindere dal previo esperimento della relativa procedura amministrativa, inammissibile (Cass. n. 6012/88)". Questo in quanto nella denuncia della malattia all'I.N.A.I.L. il ON aveva dichiarato di essere affetto da "rinite cronica ipertrofica con accenno a degenerazione polipoide del turbinato medio bilateralmente e vestibolite nasale" e della pretesa "broncopatia ostruttiva" il c.t.u. non aveva potuto prendere atto, ne' svolgere idonei accertamenti, dato che - come si è potuto constatare direttamente dall'esame degli atti processuali essendo stato denunziato nella specie un vizio in procedendo - di detta patologia non vi era cenno ne' nella denuncia all'I.N.A.I.L., ne' nell'originario ricorso introduttivo, e che anche in sede di operazioni peritali (cfr. anamnesi riportata nella consulenza tecnica) il ON ha riferito unicamente di disturbi causati dalla rinite cronica ipertrofica.
Pertanto, del tutto correttamente, il Giudice di appello ha statuito che "la denuncia di malattia professionale presentata dall'appellante non può intendersi estesa anche alla broncopatia ostruttiva [sicché] l'appello risulta infondato, atteso che, con l'invocare un'indagine su detta ultima infermità il ON ha introdotto una domanda nuova la cui trattazione è preclusa dall'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ.".
III. - A conferma della infondatezza del ricorso de quo, vale rimarcare, in linea generale, che costituisce domanda nuova, improponibile in appello, la deduzione di una nuova causa petendi, la quale comporti, attraverso la prospettazione di nuove circostanze, il mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia.
Nel "rito del lavoro" - nel quale, mentre è consentita, sia pure previa autorizzazione del giudice e per gravi motivi, la modificazione della domanda (emendatio libelli), non è invece ammissibile la proposizione di domanda nuova per mutamento della causa petendi o del petitum - sussiste la proposizione in appello di una domanda nuova e diversa da quella fatta valere in primo grado allorquando la causa petendi dedotta, essendo fondata su elementi e circostanze non prospettati in precedenza, importi il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato in giudizio ed introduca, appunto (come si è constatato "in generale"), nel processo un nuovo tema d'indagine e di decisione che - alteri l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia (così ex plurimis, Cass. n. 1506/1995). In particolare, in tema di malattie professionali, questa Corte ha statuito che "ove l'indagine in sede amministrativa abbia riguardato, ancorché in base all'allegazione soltanto dei sintomi da parte dell'assicurato, la sussistenza di una data tecnopatia (nella specie: intossicazione da ossido di carbonio) e di questa stessa sia stato richiesto l'accertamento in sede giudiziaria, la successiva istanza di riconoscimento della diversa malattia riscontrata dal c.t.u. (nella specie: broncopneumopatia da possibile inalazione di vapori nitrosi) configura non una mera emendatio, ma una vera e propria domanda nuova, rispetto a quella introduttiva del giudizio e come tale, non potendo prescindere dal previo esperimento della relativa procedura amministrativa, inammissibile" (Cass. n. 2936/1987, Cass. n. 6012/1988). Nel ribadire tale orientamento - che può considerarsi strettamente "in termini" in quanto la ridotta capacità respiratoria nasale collegata esclusivamente alla denunciata "rinite cronica" (esclusa categoricamente dal c.t.u.) non afferisce alle vie respiratorie inferiori di cui alla non - denunciata "broncopatia ostruttiva" -, si precisa che diverso ma non contrastante è quell'indirizzo giurisprudenziale che, sulla base di una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dall'assicurato - e di - quella rilevata dal medico certificatore - nel caso di malattia professionale (ancorché non coincidente con quella denunciata) rientrante nel quadro della sintomatologia allegata e correlativa alla lavorazione dedotta -, ritiene consentita anche al giudice di appello di non considerare nuova la domanda di prestazione assicurativa riferita a detta malattia (ipotesi ricorrente e, si può dire, "classica" è quello del riconoscimento di "broncopneumopatia cronica ostruttiva" successivo alla denuncia di "silicosi polmonare":
cfr., ex plurimis, Cass. n. 6175/1999, Cass. n. 12349/1998). Nella specie, a parte che nella relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dal ON e di quella successivamente accertata, non vi è cenno di affezioni comunque connesse a "broncopatia ostruttiva", detta malattia non rientra con tutta evidenza nel quadro della sintomatologia propria della "rinite cronica" per cui non sussiste la pretesa violazione dell'art. 53 del D.P.R. n. 1124/1965, che va riferito esclusivamente ai casi in cui la sintomatologia denunciata, per identità di apparato o organo sul quale insiste, può essere indifferentemente dichiarata dall'assicurato, ma non così quando come, appunto, esattamente ha fatto nella specie il Tribunale di Bari - gli apparati o organi sono totalmente diversi e presiedono a funzioni differenti. IV. - In definitiva, il ricorso del ON deve essere respinto.
Non sussistono le condizioni di cui all'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. per una pronunzia a favore dell'I.N.A.I.L. di rimborso delle spese legali per il presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso proposto da NN ON;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2001