Sentenza 11 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/07/2002, n. 10122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10122 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2002 |
Testo completo
1 REPUBBLICA ITALIANA 1 012 2/02IN NOME DEL PO LO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE obbligazione di ga-fa momia nella reuoti Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: to da fronte berz necenity in from. Presidente R.G.N. 12785/99 Dott. Rafaele CORONA The l a Cron. 27615 Consigliere Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO P. 7999Rep. Dott. Rosario DE JULIO Rel. Consigliere- Consigliere Dott. Carlo CIOFFI ud. 19/09/01 Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ ha pronunciato la seguente Re Julis Removeis, est. SENTEN ZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE D'GI NT, elettivamente domiciliato in ROMA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio P.ZZA UGO DA COMO 9, presso lo studio dell'avvocato dal Sig. Sole per diritti € 1,55 MASULLO G, difeso dagli avvocati DE SENA RAFFAELE, IL CANCELLIERE BOSONE FRANCESCO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CANCELLERIA OGGI SAS, in persona del legale COMPUTER rappresentante pro tempore, SETTEMBRE SALVATORE;
intimati avverso la sentenza n. 173/99 del Tribunale di NOLA, depositata il 18/02/99; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1201 -1- udienza del 19/09/01 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. of -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 26.6.1997 la Computer Oggi s.a.s. esponeva di aver venduto ad AN D'IÒ un computer, per il prezzo di £. 2.915.000, e di non aver ottenuto il pagamento di tale somma;
e pertantoje Conveniva in giudizio AN D'IÒ dinanzi al Giudice di Pace di Nola per sentirlo condannare al pagamento della detta somma e degli interessi. D'IÒ si costituiva ed eccepiva: 1) di aver acquistato da RE SA un computer, per il prezzo di £. 2.600.000, interamente pagato al RE;
2) di aver constatato che le carat- teristiche del computer non corrispondeva a quelle richieste;
3) che aveva riconsegnato al RE il computer, chiedendone la sostituzione;
4) che il RE aveva aderito alla richiesta di sostituzione e aveva accompagnato il D'IÒ presso la Computer Oggi sas in Somma Vesuviana, dove aveva fatto consegnare al D'IÒ, dalla stessa Computer M Oggi sas, altro computer corrispondete alle patterite caratteristiche che quello consegnato dal RE non aveva;
4) che il RE aveva pagato alla Computer Oggi sas il computer consegnato da questa al D'IÒ, con un suo assegno bancario il quale 3 era risultato scoperto. zen' ER ✓chiedeva il rigetto della domanda e l'autoriz- zazione, poi concessa, a chiamare in giudizio il RE che, citato, non si costituiva. Veniva ammessa ed espletata prova testimoniale. Con sentenza in data 2.6.1998 il giudice di pace di Nola respingeva la domanda. Proponeva appello la Computer Oggi s.a.s.. Il Tribunale di Nola, con sentenza del 10.2- 18.2.1999, accoglieva l'appello e condannava D'IÒ AN al pagamento a favore della Computer Oggi della somma di £. 2.915.000, oltre interessi legali. Ricorre D'IÒ AN per cassazione con un solo motivo di gravame, depositando fuori termine memoria illustrativa. Non ha partecipato al presente giudizio la Computer oggi s.a.s.. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 1490, 1492, 1497, 1230, 1470, 1498 cod. civ. 115 e 116 c.p.c., nonché motivazione omessa, insufficiente e illogica, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che il RE non si era impegnato con la Computer Oggi s.a.s. a pagare la macchina acqui- stata dal D'IÒ e che il RE si era solo D'IÒ allimitato presentare a l'acquirente titolare della Computer Oggi. Deduce il ricorrente che il Tribunale aveva omesso di motivare in ordine ad un punto decisivo della controversia, e cioè del subentro alla obbligazione di garanzia, posta dalla legge a carico del venditore (RE) del computer venduto al compratore D'IÒ e risultato difet- toso, - della sostituzione del computer venduto e difettoso con altro computer acquistato dallo stesso RE (venditore nei confronti del D'IÒ) dalla Computer Oggi s.a.s. e pagato dal un assegno bancario, RE a detta società con rimasto insoluto. Il motivo è infondato. Il Tribunale attraverso l'esame delle prove testimoniali assunte ha accertato che il RE aveva solo presentato il D'IÒ al titolare della Computer Oggi e non si era certamente impegnato a pagare alla detta società il computer acquistato dal D'IÒ. Il ricorrente attraverso il riesame delle prove testimoniali vuole provare che fu il RE ad acquistare il computer dalla società, in adempi- mento dell'obbligazione di garanzia per aver in precedenza venduto altro computer al D'IÒ, non alle caratteristiche risultato corrispondente richieste da costui. In definitiva il ricorrente chiede un riesame del merito, inammissibile in sede di legittimità. Nulla deve disporsi per le spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 19 settembre 2001 Il Consigliere est. NihJudin Romania репти 109T 129,11 IL CANCELLIERE C1 DELA 456T 20,66 Valena Neri 2 149,77 A 4 M حا 5 O 0 R ج 0 E 2 T A آقا R G 80 T 7 O U 11 LUG. 2002 N P E 1.7 L P I t L E n a a F L a e 8 g L IGRE 01 r 6 n o A i E c s v G r e a e t e b D i s r S c n a a e e a l e M g A i i R b I n r a a i . s i s s Z s D M n . t o . e o r N p t r o s D E t ( e . a D ( p R r G t s i A i h g e C R w o H