Sentenza 2 ottobre 2007
Massime • 1
In tema di commercio e somministrazione di sostanze alimentari nocive, nel caso in cui sussista il delitto previsto dall'art. 444 cod. pen. (anche nell'ipotesi colposa di cui all'art. 552 cod. pen.), deve ritenersi assorbita la contravvenzione di cui all'art. 5 della legge n. 283 del 1962, attinente alla disciplina igienica e alla composizione nutritiva delle sostanze alimentari.
Commentario • 1
- 1. Art. 444 - Commercio di sostanze alimentari nocivehttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza L'art. 444 che punisce l'attività di commercializzazione e comunque di messa in circolazione di sostanze alimentari nocive, rappresenta la norma di chiusura posta a presidio del bene della salute pubblica, ponendosi in linea di continuità con le disposizioni precedenti che sanzionano le condotte poste in essere nella fase preparatoria e produttiva, garantendo così la copertura di tutela dell'intero ciclo distributivo. La fonte di pericolosità delle res di cui all'art. 444 viene tradizionalmente ricondotta a fenomeni naturali come l'insorgere di processi modificativi di spontanea degenerazione degli alimenti che sono originariamente genuini (il che può avvenire …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/10/2007, n. 44779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44779 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 02/10/2007
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo PE - Consigliere - N. 1417
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 033090/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) GL GI N. IL 17/04/1947;
avverso SENTENZA del 02/02/2006 CORTE APPELLO di BARI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAMPANATO GRAZIANA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DE SANDRO Anna Maria che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per la parte civile, l'avv. Vittoria (Ndr: testo originale non comprensibile) per AR e (Ndr: testo originale non comprensibile) in sost. Dell'avv. (Ndr: testo originale non comprensibile) per UG F.;
udito il difensore avv. IANNONE Leonardo.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 21.2.05 il Tribunale di Bari in composizione monocratica condannava per il reato di lesioni colpose plurime e violazioni della disciplina degli alimenti GL PE alla pena di mesi sei di reclusione, oltre al risarcimento dei danni alle parti civili costituite ed alla pubblicazione per estratto della sentenza (fatto accertato il 30.10.02).
Il processo aveva avuto origine dalle querele presentate da UG AN, ON TA, ON EL, OD OA, OD FU, ON IN e ER NI che si erano successivamente costituite parti civili e che assumevano di avere subito violente intossicazioni alimentari mangiando degli arancini. A costoro si aggiungevano le intossicazioni di SO GI e IE AN che non avevano tuttavia avanzato istanze di punizione. Il tribunale riteneva accertato che tutti i soggetti intossicati avevano acquistato gli arancini di riso presso il Panificio Veneto di Corso Cavour ed il Panificio Adriatico di Via De Giosa, in Bari, ma che tutti i prodotti erano stati confezionati presso il laboratorio del Panificio Veneto, gestito dal Consiglio. Questi proponeva appello avverso la sentenza invocando l'assoluzione per insussistenza del fatto, o per non averlo commesso o perché il fatto non costituisce reato, in subordine a sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2. Infine chiedeva il proscioglimento per difetto di querela e l'inammissibilità delle domande risarcitorie delle parti civili. Affermava che il primo giudice non aveva correttamente valutato le prove, utilizzando atti di cui aveva ordinato l'estromissione dal fascicolo dibattimentale, prendendo in considerazione le sue dichiarazioni rese in assenza del difensore e quelle delle parti civili che erano state erroneamente ascoltate come testi di riferimento della deposizione del teste moncada, essendo questi un ispettore di polizia che non poteva deporre sulle dichiarazioni da lui acquisite.
Altro motivo di impugnazione verteva sul fatto che l'accusa riguardava una responsabilità personale dell'imputato e non la posizione di garanzia, come posta a fondamento della condanna;
sottolineava che l'esercizio, all'atto dell'ispezione, era stato trovato in buone condizioni igieniche ed eccepiva che erroneamente il tribunale non aveva ritenuto che il reato contravvenzionale di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5 non restasse assorbito nel delitto di cui all'art. 444 c.p.. Il giudice d'appello negava che fossero state prese in considerazioni atti espunti dal fascicolo dibattimentale e le dichiarazioni autoaccusatorie del Consiglio, perché la sua responsabilità risultava da altri fatti, vale a dire la prova che l'acquisto degli arancini era stato effettuato o presso il panificio Veneto o quello Adriatico al quale erano state riforniti dallo stesso;
era stato accertato che la salmonella, colpevole della intossicazione alimentare, era in cinque casi dell'identico tipo;
nessun soggetto aveva ingerito cibi idonei a provocare la salmonellosi. Inoltre affermava che i testi di riferimento desunti dalla deposizione del moncada erano stati correttamente sentiti, essendovi divieto solo alla deposizione su quanto acquisito da parte dell'ispettore dagli stessi, non il nome delle persone sulle cui malattie aveva indagato. Irrilevante era la circostanza che la persona offesa OD, che aveva acquistato per sè e per la figlia gli arancini dal Panificio Veneto, non fosse stato sentito come teste de relato, perché il fatto non era stato contestato dall'imputato;
che si doveva escludere che la salmonellosi dipendesse da cattive condizioni igieniche del panificio Adriatico, posto che non si erano verificate intossicazioni per altri alimenti;
che al contrario non era significativo lo stato in cui era stato trovato il panificio Veneto perché l'ispezione era stata effettuata a distanza di tempo;
che si doveva escludere che la contaminazione da salmonella potesse essere attribuita al venditore delle uova, in quanto nessuna intossicazione da alimenti a base di uova acquistate dal MO si era verificata nello stesso lasso di tempo.
Pertanto, secondo la corte territoriale,non vi era dubbio che la salmonella aveva contaminato gli arancini o per la scarsa igiene del locale gestito dall'imputato o per le modalità di confezionamento degli arancini, a causa della scarsa igiene personale o nell'omesso lavaggio dei gusci delle uova o nell'utilizzo di utensili non adeguatamente puliti.
Quanto alla inammissibilità di una condanna del Consiglio dovuta a posizioni di garanzia la corte sottolineava che il capo di accusa faceva riferimento alla sua qualità di legale rappresentante del panificio che aveva venduto prodotti risultati pericolosi per la salute pubblica.
Quanto all'ipotesi che il batterio fosse presente non sul guscio dell'uovo, ma al suo interno non vi erano elementi per supportare tale circostanza, mentre il Consiglio non aveva fornito la prova di avere usato tutte le precauzione igieniche raccomandate nella confezione di cibi con uova.
Infine la corte respingeva le censure sul ritenuto concorso fra il delitto di cui all'art. 444 c.p. e la contravvenzione alla L. 30 aprile 1962, n. 283 ed in relazione all'eccezione di improcedibilità
per difetto di querela in quanto le persone offese che avevano acquistato gli arancini presso il panificio Adriatico avevano indicato come autore del reato il legale rappresentante dello stesso, richiamava l'art. 123 c.p. che estende la querela a tutti coloro che hanno commesso il reato.
Avverso detta sentenza della Corte d'Appello di Bari, emessa in data 2.2.06, il Consiglio ha proposto ricorso per cassazione deducendo le censure in ordine all'acquisizione e utilizzazione delle prove già proposte con il precedente gravame, contestando la utilizzabilità delle analisi cliniche e batteriologice, in quanto quelle serotipiche sul DNA del batterio erano state fatte senza rispetto del contraddittorio, nonostante non si potesse considerare tale accertamento un atto irripetibile. Inoltre deduce carenza di motivazione in ordine alla sollevata questione dell'inutilizzabilità della testimonianza resa dalla teste AN UG che aveva dichiarato di avere ricevuto l'arancino dalla madre che l'aveva acquistato presso il panificio Veneto, senza avere sentito la predetta come teste de relato.
Con il secondo motivo deduce travisamento della prova e manifesta illogicità della motivazione perché la corte aveva affermato che tutti i soggetti intossicati avevano acquistato gli arancini di riso confezionati dal panificio Veneto, mentre almeno una persona non era stata sentita come testimone, OD OA, per cui non aveva potuto fare tale affermazione ed alcune persone avevano ricevuto arancini acquistati da altri. Vi sarebbe pertanto un vuoto probatorio in ordine all'acquisto degli arancini;
del pari non risultava provata in tutti i casi l'assunzione dei medesimi.
Quanto alle parti offese ON e IO le loro certificazioni cliniche non confermavano la presenza di salmonella e sul punto la corte aveva omesso la motivazione.
Ulteriore censura riguarda la sussistenza del nesso di causa, sia in relazione al delitto di cui all'art. 444 c.p. che al reato di lesioni colpose.
La manifesta illogicità consiste nel fatto che la corte da un lato ammette che la salmonella poteva essere presente all'interno dell'uovo e dall'altro ribadisce che esso era sul guscio, per cui la contaminazione era dovuta alla carenza di norme igieniche nel trattamento delle uova non lavate.
Ulteriore illogicità era contenuta nella parte di motivazione in cui si escludeva che vi fosse responsabilità del MO, fornitore delle uova, senza spiegare perché quelle utilizzate dal Consiglio fossero infettate e nella parte in cui afferma che gli arancini potevano essere stati contaminati per scarsa igiene personale o uso di utensili non adeguatamente puliti da chi aveva preparato l'alimento, ma ammette che gli altri prodotti del panificio esposti sulle scansie per la vendita erano idonei al consumo.
Da tutto l'apparato argomentativo risultava, secondo il ricorrente, una serie di contraddizioni logiche, di carenze probatorie non spiegate che sembra ribaltare sull'imputato l'onere probatorio e addebitargli le mancate spiegazioni dovute alla sua contumacia. Con il quarto motivo il ricorrente censura la mancanza di correlazione tra accusa e condanna, con imputazione del fatto originariamente contestato, in quanto l'accusa consisteva nell'utilizzazione di uova fresche non lavate, rotte a mani nude ed amalgamate con altri ingredienti sempre a mani nude. Pertanto non vi era stata contestazione di colpa generica, ma solo di colpa specifica e ciò impediva di aggiungere profili di colpa diversi da quelli espressamente contestati.
La sentenza, invece, non si concentrava sulla manipolazione a mani nude ed igienicamente non lavate dell'impasto, ma aggiungeva un'ipotesi di scarsa igiene personale dei dipendenti o l'omesso lavaggio dei gusci delle uova degli utensili.
Pertanto il fatto giudicato doveva essere considerato diverso da quello contestato. Inoltre per escludere la presenza di salmonella all'interno dell'uovo la corte aveva dovuto considerare elementi di fatto ancora diversi, come la cottura a temperatura non idonea alla distruzione del batterio e la contaminazione successiva alla cottura all'atto del prelievo dell'arancino al momento della sistemazione sui banchi di vendita, pervenendo a censurare non solo il ciclo di produzione e confezionamento delle prodotto, ma anche il separato ciclo di stoccaggio e distribuzione al consumo, fase estranea alla contestazione, con violazione del diritto alla difesa perché esso imputato avrebbe potuto dimostrare le modalità operative delle macchine utilizzate, le istruzioni fornite agli operatori delle medesime, l'idoneità della strumentazione fornita, i controlli sanitari effettuati sul personale dipendente.
Infine, sempre in ordine alla violazione del principio di correlazione tra la contestazione e la colpa accertata eccepisce che l'imputazione presupponeva che fosse esso imputato colui che personalmente aveva confezionato gli arancini, ma risultava provato che essi erano stati preparati dai dipendenti, per cui la condotta colposa che gli si poteva addebitare non concerneva il mancato rispetto delle regole igieniche, ma una omessa istruzione dei dipendenti ed omessa vigilanza sul loro operare, profili di colpa non contestati.
Con il quinto motivo il ricorrente ribadisce l'eccezione di improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela, in relazione al reato di lesioni colpose, quanto alle persone offese OD OA in proprio e quale genitore di OD FU, ON EL, ON TA e SO GI, perché costoro avevano presentato querela nei confronti del titolare del Panificio Adriatico, persona diversa dal titolare del Panificio Veneto. Censura il ragionamento della corte territoriale che ha respinto tale eccezione sul presupposto che il corona, gestore del panificio Adriatico, doveva considerarsi suo concorrente nel reato di lesioni, perché il corona, acquistando gli arancini, non poteva accertare la presenza della salmonella, a meno di non ipotizzare una culpa in eligendo, mai contestata.
Ma anche in questo caso vi sarebbe errore nel ragionamento della corte perché trattandosi di delitto colposo, occorre distinguere l'ipotesi della cooperazione colposa da quella del concorso di azioni od omissioni colpose, costituenti cause indipendenti dell'evento. Solo nel primo caso la querela è estensibile ai concorrenti, mentre nel secondo caso essa ha effetto soltanto nei confronti delle persone espressamente indicate come gli autori dei singoli fatti colposi. Nel caso di specie le condotte del corona e del Consiglio sarebbero indipendenti, essendo ognuno tenuto ad obblighi di diligenza e controllo del tutto differenti, trattandosi di un rapporto tra produttore e commerciante al minuto, con oneri distinti e separati, cautele che dipendono dalla diversa attività, modalità di azione e momento temporale.
Con il sesto motivo il ricorrente ribadisce il principio della natura sussidiaria della contravvenzione di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5 rispetto al delitto di cui all'art. 444 c.p.. Da tale principio discende l'errore di diritto commesso dalla corte territoriale che al contrario ha affermato il concorso formale tra i reati, in contrasto anche con la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte. Nel caso in esame, inoltre, a giudizio del ricorrente, sussistono tutte le circostanze ed in particolare l'unicità dell'azione per non uscire da tale paradigma interpretativo. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Le parti civili presenti hanno in analogo modo.
Va innanzitutto affrontata l'eccezione relativa alla carenza di querela in ordine al reato di lesioni colpose in danno delle parti offese OD, ON e SO che hanno proposto la querela nei confronti del titolare del panificio Adriatico e non nei confronti del titolare del panificio Veneto, vale a dire l'attuale imputato. Il ricorrente ha censurato il ragionamento della corte territoriale che ha ritenuto estensibile la querela al concorrente, tale qualificando il corona, titolare del panificio Adriatico, che in linea teorica poteva essere perseguito per avere posto in vendita gli arancini in oggetto e con ciò cagionato lo stato di malattia delle predette parti offese che li avevano consumate acquistandoli presso il suo esercizio o ricevendoli da chi li aveva acquistati. A sensi dell'art. 123 c.p.p. la querela si estende ope legis a tutti coloro che hanno commesso il reato, restando al pubblico ministero il potere di accertamento e persecuzione dei reati. In forza di tale principio la querela proposta tempestivamente conserva valore nei riguardi di coloro che ancorché non indicati inizialmente risultino autori o compartecipi del reato.
Nel caso di specie solo in un secondo momento gli acquirenti degli arancini hanno saputo che l'imputazione andava a colpire non il gestore del panificio Adriatico, che ne aveva posto in vendita una parte, ma esclusivamente quello del panificio produttore. L'intento di detti consumatori, al momento della proposizione della querela, non era quella di perseguire esclusivamente il corona, nemmeno conosciuto con le sue generalità, ma il responsabile della contaminazione del cibo che aveva loro provocato lo stato di malattia, per alcuni in forma piuttosto grave.
Se ne deve concludere che la predetta indicazione, effettuata in forma generica nei confronti dell'apparente autore del fatto, ricomprendeva ogni artefice dell'evento che dall'indagine risultasse colpevole, senza alcuna limitazione di sorta, anche se la querela non riportava la frase che cautelarmene normalmente viene aggiunta e fa riferimento oltre al soggetto già individuato, a qualsiasi altra persona che nel corso delle indagini potrebbe risultare responsabile. Questa mancanza di specificazione non ha costituito una scelta consapevole dei querelanti, trattandosi di una formula di stile di salvaguardia che di solito viene utilizzata su suggerimento di chi riceve la querela.
Pertanto dal tenore della medesima si ricava che il vero intento delle persone offese era costituito dalla volontà di rimuovere l'ostacolo che la procedibilità a querela per il reato di lesioni, si frapponeva al perseguimento del colpevole o dei colpevoli. Così intesa la volontà dei querelanti, risulta ultronea la distinzione tra cooperazione colposa e concorso di azioni od omissioni costituenti cause indipendenti che nei reati colposi fa la differenza in ordine alla possibilità dell'effetto estensivo della querela;
distinzione concettuale correttamente richiamata dal ricorrente. Se in punto di diritto la difesa ha ragione nel richiamare la giurisprudenza che ha distinto le due fattispecie, riservando solo alla cooperazione colposa l'effetto estensivo della querela, in punto di fatto nella fattispecie non è ravvisabile una volontà specifica di esclusione di soggetti diversi dal titolare del panificio Adriatico come responsabili da perseguire penalmente. Risulta, invece, la volontà di dare il via ad un'azione penale diretta a coinvolgere l'autore o gli autori responsabili del fatto reato, consistente nella vendita di arancini pericolosi che avevano cagionato loro la gastroenterite acuta febbrile da salmonella enteritidis, attraverso l'esposizione sintetica di come si erano svolti fatti e da chi gli arancini erano stati acquistati, lasciando agli inquirenti il compito di svolgere le indagini che portavano ai colpevoli di cui chiedevano la punizione.
In ordine agli altri motivi di gravame, essi si possono riassumere in due categorie: con diversi argomenti da una parte si mette in discussione il tema dell'acquisizione della prova, censurando anche di illogicità la motivazione contenuta nella sentenza impugnata con la quale la corte ha già respinto le stesse doglianze;
dall'altra parte si assume che vi è stata violazione del principio di correlazione tra il contestato e il decisum, perché la colpa verrebbe fondata su elementi diversi da quelli previsti dall'imputazione originaria, con conseguente violazione del contraddittorio.
Sul primo punto la corte d'appello ha risposto punto per punto ai motivi attraverso i quali veniva contestata l'utilizzabilità delle deposizioni di alcuni testi perché indicati dall'ispettore moncada o perché, avendo riferito fatti appresi da terzi, in particolare in ordine all'acquisto degli arancini, la loro deposizione non è stata completata con l'assunzione della deposizione del teste di riferimento. Tuttavia, pur criticando il ragionamento della corte, che ha smontato le eccezioni una per una, il ricorrente non pone in dubbio seriamente quanto accertato, sia attraverso le predette deposizioni, ma anche attraverso le ispezioni e le analisi vale a dire che gli arancini consumati da tutte le parti offese erano stati prodotti presso il panificio e che lo stato di malattia era la conseguenza di tale consumazione.
Pertanto la discussione si è particolarmente concentrata su di un altro punto, vale a dire la correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto.
Sostiene il Consiglio che l'originaria imputazione gli addebitava la violazione di norme igieniche nella preparazione di tale prodotto, come se si fosse trattato di un'attività svolta personalmente, mentre dall'indagine era risultato qualcosa di diverso ed i giudici di merito in sostanza lo avevano condannato non per un'attività personale, ma per le modalità operative dei suoi dipendenti addetti alla lavorazione necessaria per la preparazione degli arancini, prefigurando anche formule alternative della colpa, pur non avendo contestato la colpa generica, ma quella specifica chiaramente contenuta nel capo di imputazione.
Da ciò l'immutazione del fatto e la violazione del diritto di difesa.
Sul punto già trattato anche davanti alla corte d'appello, questa ha già risposto, sottolineando come le imputazioni addebitassero sin dall'inizio tutti i reati al Consiglio nella sua posizione di titolare del panificio Veneto, produttore degli arancini. La descrizione delle modalità di confezionamento, che lo stesso ricorrente ad un certo punto ammette corrispondere alle sue stesse dichiarazioni avanti la polizia giudiziaria, contengono il riferimento alla procedura seguita dalla quale è ricavabile il mancato rispetto delle norme igieniche nella trattazione delle uova crude.
L'incolpazione diretta riguarda "l'aver somministrato, distribuito e venduto prodotti risultati pericolosi e nocivi per la salute pubblica" e non vi è dubbio che anche se parte dell'attività possa essere compiuta dai dipendenti, è il titolare dell'esercizio a svolgere il commercio della propria merce e a risponderne. In questo senso vi è stata la contestazione dell'addebito e la corte territoriale, come il primo giudice, ha affermato la responsabilità dell'imputato in forza delle modalità di confezionamento degli arancini che non garantivano l'uso di scrupolose norme di igiene. Gli altri argomenti, relativi alla possibile contaminazione delle uova al loro interno anziché sul guscio, alla eventuale responsabilità di altri soggetti, come il produttore delle uova o il rivenditore corona sono stati trattati dal giudice di appello perché queste ipotesi sono state avanzate dallo stesso imputato che ha posto in dubbio la propria responsabilità, per smentire ipotesi alternative a quella contestata.
Pertanto la Corte di Bari, escludendo tali ipotesi, è pervenuta al convincimento che proprio il non lavaggio delle mani dopo il contatto con il guscio delle uova aveva prodotto la contaminazione o durante l'impasto o subito dopo la cottura. Detto convincimento viene esposto con una serie di argomenti che da una parte escludono altre possibili ipotesi di contaminazione attraverso il riferimento alle condizioni di igiene riscontrate negli esercizi in questione e dall'altra non esce dall'elemento basilare della colpa consistito nella mancanza di precauzione di lavare le uova o le mani, onde evitare il passaggio della salmonella dal guscio all'alimento confezionato. L'accusa originaria viene in sostanza posta a fondamento della colpa in nesso eziologico con l'evento, costituito dal confezionamento di un prodotto pericoloso pera la salute pubblica, idoneo ad indurre la gastroenterite e causa della forma contratta dalle parti offese. In questa situazione il Consiglio viene perseguito come titolare dell'esercizio e, dunque, sia nel caso in cui abbia contribuito al confezionamento del prodotto, sia nel caso in cui abbia delegato ai dipendenti tale operazione, trattandosi di una procedura conosciuta, che non aveva contrastato in alcun modo, pur essendo tenuto al rispetto delle condizioni igieniche raccomandante nel caso di specie, che non sono state contestate.
Nessuna carenza o illogicità è ravvisabile nell'apparato argomentativo della sentenza impugnata, nemmeno nelle parti espressamente censurate, come l'avere ritenuto irrilevante ad escludere la colpa dell'imputato il fatto che il suo esercizio era stato trovato in buone condizioni igieniche all'ispezione, per il fatto che questa era stata effettuata a distanza di tempo dal fatto o che altri prodotti non risultassero contaminati.
Pertanto non sussistono le dedotte violazioni in relazione alla motivazione riferentesi ai delitti dei quali il Consiglio è stato dichiarato responsabile.
Va, invece, annullato il capo della sentenza relativa alla contravvenzione di cui alla L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, che secondo la corte territoriale concorre formalmente con il reato di cui agli artt. 452 e 444 c.p.p.. Detta contravvenzione attiene alla disciplina igienica ed alla composizione nutritiva delle sostanze alimentari impiegate per la preparazione degli alimenti e bevande, mentre il delitto è punibile a titolo di colpa o di dolo per la messa in vendita di prodotti pericolosi per la salute pubblica e dunque prevede una condotta più grave diretta a tutelare lo stesso bene giuridico, per cui la contravvenzione si deve ritenere assorbita nel delitto (Cass. Sez. 4^ 24.9.96, n. 9086 Tarditi;
conf. ASN 198603472, 198800733, 198901729). Per altro, anche sotto il profilo dell'azione, essa è unica e consiste nel confezionamento degli arancini destinati all'alimentazione senza il rispetto delle norme igieniche e la conseguente messa in vendita dei medesimi.
Di conseguenza la pena relativa alla detta contravvenzione, pari all'aumento di Euro 100,00 di multa, va eliminata.
Rigettati gli altri motivi di ricorsoci ricorrente va condannato a rifondere alle parti civili presenti in questo grado di giudizio le spese da costoro sostenute, come specificato in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla contravvenzione che dichiara assorbita nel delitto di commercio di sostanze nocive di cui all'art. 452 c.p. in relazione all'art. 444 c.p. ed elimina la relativa pena di Euro 100,00 di multa;
rigetta nel resto e condanna il ricorrente a rifondere alle parti civili ON IN e ER NI le spese da queste sostenute per il presente grado di giudizio spese che liquida in complessive 2.250,00, di cui Euro 250,00 per spese oltre IVA e CPA ed in complessive Euro 1800,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge per l'altra parte civile UG AN. Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2007