Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/10/2007, n. 44779
CASS
Sentenza 2 ottobre 2007

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In tema di commercio e somministrazione di sostanze alimentari nocive, nel caso in cui sussista il delitto previsto dall'art. 444 cod. pen. (anche nell'ipotesi colposa di cui all'art. 552 cod. pen.), deve ritenersi assorbita la contravvenzione di cui all'art. 5 della legge n. 283 del 1962, attinente alla disciplina igienica e alla composizione nutritiva delle sostanze alimentari.

Commentario1

  • 1Art. 444 - Commercio di sostanze alimentari nocive
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza L'art. 444 che punisce l'attività di commercializzazione e comunque di messa in circolazione di sostanze alimentari nocive, rappresenta la norma di chiusura posta a presidio del bene della salute pubblica, ponendosi in linea di continuità con le disposizioni precedenti che sanzionano le condotte poste in essere nella fase preparatoria e produttiva, garantendo così la copertura di tutela dell'intero ciclo distributivo. La fonte di pericolosità delle res di cui all'art. 444 viene tradizionalmente ricondotta a fenomeni naturali come l'insorgere di processi modificativi di spontanea degenerazione degli alimenti che sono originariamente genuini (il che può avvenire …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/10/2007, n. 44779
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44779
Data del deposito : 2 ottobre 2007

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