Sentenza 2 marzo 2007
Massime • 1
La richiesta di remissione del debito non corredata da sufficiente documentazione non è inammissibile, in quanto la relativa attività istruttoria è riservata all'ufficio di sorveglianza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2007, n. 12389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12389 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 02/03/2007
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 987
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 037495/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SC FILIPPO, N. IL 24/07/1964;
avverso ORDINANZA del 29/08/2006 del MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA di L'AQUILA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. URBAN GIANCARLO;
lette le conclusioni conformi del P.G. Dott. DELELAYE Enrico. OSSERVA
Con decreto in data 29 agosto 2006 il Magistrato di Sorveglianza dell'Aquila dichiarava inammissibile - ai sensi dell'art. 666 c.p.p., comma 2 - l'istanza proposta da SC PP volta ad ottenere la remissione del debito in quanto la documentazione prodotta era insufficiente.
Propone ricorso per cassazione l'interessato a mezzo difensore, rilevando la violazione di legge e la carenza e il logicità della motivazione in quanto l'istanza era corredata di tutte le indicazioni sufficienti alla istruttoria della stessa, che è di competenza dell'Ufficio di Sorveglianza e non già del condannato. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Questa Corte ha già affermato il principio che "In tema di richiesta di remissione del debito, nessuna norma impone al richiedente di fornire un'istanza già corredata da istruttoria, anche perché questa è riservata all'ufficio il quale può agevolmente individuare la pratica relativa al debito per spese di mantenimento e di procedimento che gravano sul condannato, (nella fattispecie la cassazione ha annullato il decreto del magistrato di sorveglianza che respingeva la richiesta di remissione del debito perché non corredato degli estremi necessari all'istruttoria della pratica)". (Cass. Sez. I, 16 novembre 1990, ric. Palmieri, RV 186099).
L'ordinanza impugnata deve essere quindi annullata, con rinvio per nuovo esame al Magistrato di Sorveglianza dell'Aquila.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Magistrato di Sorveglianza dell'Aquila.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2007