Sentenza 31 gennaio 2001
Massime • 1
L'art. 46 della legge 6 marzo 1998, n.40, ripreso dall'art. 47 del D.L.G. 25.7.1998, n.286, contenente il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, ha abrogato espressamente l'art. 151 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza, ma al tempo stesso, con l'art. 13 comma 13 del citato d.lgs. 286/98, è stata ripristinata una corrispondente figura di reato limitata alla violazione infraquinquennale del divieto di rientro; costituisce pertanto reato il rientro non autorizzato in Italia dello straniero espulso qualora si accerti che esso è avvenuto nei limiti del quinquennio previsto dalla nuova normativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/01/2001, n. 15727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15727 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI PIERO - Presidente - del 31/01/2001
1. Dott. BARDOVAGNI PAOLO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MABELLINI ANNA " N. 611/2001
3. Dott. DE NARDO GIUSEPPE " REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIRONI EMILIO " N. 027894/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DR DR N. IL 31/07/1974
avverso SENTENZA del 12/05/1999 PRETURA di GENOVA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MABELLINI ANNA lette le conclusioni del P.G. che chiede l'annullamento della sentenza impugnata
Oggetto del ricorso e motivi della decisione
1^ - Il difensore di ID AN ricorre contro la sentenza 12.5.99 del Pretore di Genova, con la quale al suo assistito a norma dell'art. 444 c.p.p. è stata applicata la pena di un mese d'arresto per il reato previsto dall'art. 151 T.U.L.P.S. contestatogli perché espulso dal territorio dello Stato con provvedimento del Questore, vi faceva rientro abusivamente. Rileva l'avvenuta abrogazione della norma incriminatrice ad opera della legge n. 40 del 1998. 2^ - Il ricorso è infondato.
L'art. 46 della legge 6 marzo 1998 n. 40, ripreso dall'art. 47 del D.L.vo 25.7.1998 n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ha abrogato espressamente l'art. 151 T.U.L.P.S., e al tempo stesso ha ripristinato una corrispondente figura di reato (art.13 c. 13 D.L.vo 286/98), limitata alla violazione infraquinquennale del divieto di rientro nel territorio dello Stato dello straniero espulso (in tema, Cass, Sez. 1^, 22.5.2000, Zawadka, RV. 216092). L'espulsione a carico dell'ID era stata disposta in data 16.3.95 dal Prefetto di Genova (il Questore della stessa città, menzionato nel capo d'imputazione, era solo competente all'esecuzione del provvedimento), vale a dire da un'autorità legittimata ad emettere tale provvedimento sia in base in base alla legge allora vigente, sia in base alla nuova normativa successivamente emanata. Poiché il rientro non autorizzato in Italia dello straniero espulso, accertato in data 13.3.98, entro il quinquennio indicato dalla nuova norma incriminatrice, costituisce reato ai sensi di entrambe le leggi succedutesi nel tempo, non si ravvisa alcuna violazione di norma sostanziale o dell'art. 129 c.p.p. nella sentenza impugnata. Il ricorso deve essere quindi respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2001