Sentenza 31 marzo 2010
Massime • 1
La sentenza di condanna, ove sia prevista quale causa di revoca del beneficio dell'indulto già concesso, ne impedisce ancor prima l'applicazione. (Fattispecie in tema di indulto previsto dalla L. n. 241 del 2006).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/03/2010, n. 15462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15462 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 31/03/2010
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 972
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 42815/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OU EL N. IL 08/06/1963;
avverso l'ordinanza n. 385/2009 GIP TRIBUNALE di VERONA, del 15/10/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VECCHIO Massimo;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, dott. CEDRANGOLO Oscar, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema, il quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa per le ammende.
RILEVA
1. - Con ordinanza, Delib. il 15 ottobre 2009, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona, in funzione di giudice della esecuzione, ha - per quanto qui rileva - respinto l'istanza del condannato ME Jouini, di applicazione del condono, ai sensi della L. 31 luglio 2006, n. 241, alla pena inflitta giusta sentenza di quel Tribunale 23 dicembre 2004 (irrevocabile dal 15 febbraio 2005), sulla base del rilievo che l'instante a far tempo dal 1 agosto 2006 aveva commesso delitti non colposi pei quali aveva riportato condanna ad anni tre di reclusione.
2. - Ricorre per cassazione il condannato, personalmente, mediante atto dell'11 novembre 2009, col quale, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione alla L. 31 luglio 2006, n. 241, art. 1, comma 3, argomentando che la disposizione - in virtù
del divieto di analogia in malam partem delle norme penali - non deve trovare applicazione all'infuori del caso della pregressa applicazione dell'indulto.
3. - Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 7 gennaio 2010, obietta: "i motivi a sostegno del ricorso sono manifestamente infondati".
4. - Il ricorso è manifestamente infondato.
Già in relazione all'indulto, concesso col D.P.R. 22 dicembre 1990, n. 394, questa Corte ha fissato il principio di diritto secondo il quale "nei casi di indulto soggetto a revoca per successiva condanna, la già verificatasi condizione risolutiva rende l'indulto inapplicabile anche nelle ipotesi in cui il beneficio non sia stato ancora formalmente concesso" (Sez. 1, 24 gennaio 1996, n. 467, Di Giovanni, massima n. 204011; cui adde: Sez. 1, 1 dicembre 1993, n. 5244/1994, Lupo, massima n. 196138 e Sez. 1, 24 febbraio 2005, n. 1146, Arrighini, massima n. 201023) e tanto per "la giuridica ed, ancor prima, logica impossibilità di dichiarare giudizialmente l'applicazione di un condono in relazione al quale siasi già verificata una causa di revoca del beneficio" (Sez. 1, 27 aprile 1994, n. 1877, Vecchi, massima n. 198184). Tale principio deve essere tenuto ben fermo anche in relazione al condono, elargito in virtù della L. 31 luglio 2006, n. 241, risultando evidente che sarebbe, comunque, inutiliter data la eventuale declaratoria del condono, seguita dalla doverosa, contestuale revoca del beneficio in presenza della condizione di legge.
Conseguono la declaratoria della inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione della impugnazione - al versamento a favore della Cassa delle ammende della somma, che la Corte determina, nella misura congrua ed equa, infra indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000 (mille) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 31 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2010