Sentenza 15 ottobre 2009
Massime • 1
Competente a conoscere dell'impugnazione relativa al capo della sentenza assolutoria che disponga unicamente la confisca è la Corte d'Appello e non il Tribunale di sorveglianza. (Fattispecie in tema di confisca obbligatoria di opere d'arte contraffatte).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/10/2009, n. 46833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46833 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 15/10/2009
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 1714
Dott. SENSINI Maria Silvia - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 14071/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) FROSALI NELLO N. IL 25/07/1937;
avverso la sentenza n. 227/2007 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 25/11/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/10/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA SILVIA SENSINI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Bua Francesco che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Udito il difensore Avv. D'Ippolito Roberto.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con sentenza in data 6/7/2006, il Tribunale di Firenze mandava assolto, per insussistenza del fatto, OS Nello dal reato di cui al D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 127, comma 1, lett. b), (ora D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 178), contestualmente disponendo la confisca delle opere in sequestro stimate contraffatte dal perito d'ufficio e disponendo la restituzione all'imputato di quelle, viceversa, ritenute autentiche.
Al OS era stato contestato di aver detenuto, al fine di farne commercio, esemplari contraffatti di opere pittoriche di artisti vari, quali AS, ZI, CA, BU, SC, GU, MO, AN ed altri.
Accertato in Firenze il 2/8/2001.
2 - Avverso la sentenza proponeva appello il OS, chiedendo la restituzione delle opere confiscate, previa - se del caso - rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per disporre nuova perizia sulle opere pittoriche ed audizione del pittore ZI. La Corte di Appello di Firenze, rilevato che il OS non aveva impugnato alcun capo "penale" della sentenza, ma unicamente quello con il quale era stata disposta la confisca delle opere d'arte ritenute apocrife, dichiarava il gravame inammissibile, affermando che, in forza del disposto dell'art. 579 c.p.p., comma 2, quando non sono impugnati capi di sentenza sulla responsabilità penale, il giudizio sulla impugnazione, avverso sentenze che dispongano misure di sicurezza, compete al Tribunale di Sorveglianza. Alla luce di ciò, la Corte di merito dichiarava inammissibile l'appello ed ordinava l'esecuzione della sentenza impugnata.
3 - Avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze ha proposto ricorso per Cassazione il OS a mezzo del difensore, lamentando inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 579 c.p.p., ed osservando come competente a pronunciarsi sulle impugnazioni contro le disposizioni delle sentenze di condanna o di proscioglimento riguardanti la confisca non sia il Tribunale di Sorveglianza, ma la Corte d'Appello.
Erroneamente, i giudici di merito avevano richiamato l'art. 579 c.p.p., comma 2, quando, invece, la fattispecie in oggetto rientrava nella previsione del comma 3, del ridetto articolo, il quale recita che "l'impugnazione contro la sola disposizione che riguarda la confisca è proposta con gli stessi mezzi previsti per i capi penali".
Si chiedeva l'annullamento della sentenza.
4 - Il gravame è fondato e va accolto.
In forza del disposto di cui all'art. 579 c.p.p., comma 2, quando non sono impugnati capi di sentenza sulla responsabilità penale, il giudizio sulla impugnazione avverso sentenze che dispongono misure di sicurezza compete al Tribunale di Sorveglianza, a norma dell'art. 680 c.p.p., comma 2. Tale regola subisce, tuttavia, una deroga, prevista dal ridetto art. 579 c.p.p., comma 3, il quale disciplina specificamente l'impugnazione "contro la sola disposizione che riguarda la confisca" e prevede che la stessa sia proposta "con gli stessi mezzi previsti per i capi penali".
La ratio di tale disposizione va individuata nel fatto che le impugnazioni relative alla citata misura di sicurezza patrimoniale "generalmente riguardano questioni di diritto estranee alle normali attribuzioni cognitive della magistratura di sorveglianza" (cfr. Relazione testo definitivo del c.p.p., 199).
È, pertanto, la Corte di Appello il giudice funzionalmente deputato a conoscere il gravame relativo alla applicazione della confisca (nel caso specifico, obbligatoria), ancorché tale misura di sicurezza sia stata disposta con sentenza di proscioglimento. I recenti interventi della Corte Costituzionale, che hanno restituito all'imputato la facoltà di appellare anche contro le sentenze di proscioglimento, relative a reati diversi dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa (cfr. sent. C. Cost. n. 85/2008), proiettano i loro effetti anche sulla misura di sicurezza in oggetto, avverso la quale l'impugnazione - come si è detto - deve essere proposta con gli "stessi mezzi" previsti per i capi penali della sentenza.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze, per nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze. Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2009