Sentenza 26 settembre 2017
Massime • 1
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la colpa grave, ostativa alla riparazione della detenzione subita, non deve consistere necessariamente in una condotta che, gravemente imprudente o negligente, sia idonea ad indurre in errore l'autorità giudiziaria in relazione al reato per il quale si è patita la detenzione, sempre che la trasgressione sia stata giuridicamente idonea a sostenere una misura cautelare detentiva. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure il provvedimento di rigetto dell'istanza di riparazione sulla scorta dell'intercettazione di conversazioni dalle quali emergeva il coinvolgimento dell'istante in episodi delittuosi, seppure diversi, della stessa specie di quelli per cui era stato emesso il titolo cautelare).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/09/2017, n. 48311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48311 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2017 |
Testo completo
" 48 311-17 . REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 26/09/2017 Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: n.1456/17 Dott. Francesco Maria SENTENZA CIAMPI - Presidente - GIANNITI - Consigliere - Dott. Pasquale Dott. Gabriella CAPPELLO Consigliere rel.- PEZZELLA - Consigliere - Dott. Vincenzo REGISTRO GENERALE Dott. Giuseppe PAVICH - Consigliere - n.8175/2017 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'SO ON n. 23/06/1980 avverso la ordinanza 7/2015 del 05 ottobre 2016 della CORTE d'APPELLO di LECCE visti gli atti;
fatta la relazione dal Cons. dott. Gabriella CAPPELLO;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Giuseppe CORASANITI, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Cpl Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Lecce ha rigettato l'istanza proposta da D'SO ON, intesa ad ottenere la riparazione dell'ingiusta detenzione subita a seguito di un fermo (convalidato con successiva emissione della misura della custodia cautelare in carcere, confermata a seguito di interposto riesame), siccome gravemente indiziato dei delitti di associazione per delinquere aggravata, rapina a mano armata, omicidio, tentata rapina e reati in materia di armi. Dichiarata l'inefficacia della misura per decorrenza dei termini di fase, il D'SO era stato poi assolto dalla Corte d'Assise di Brindisi, con sentenza divenuta definitiva a seguito del rigetto dell'atto di appello proposto dal Pubblico Ministero.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il D'SO, a mezzo di proprio difensore, formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza di un comportamento ostativo al riconoscimento del diritto azionato. La parte rileva che il giudice della riparazione non avrebbe indicato le condotte integranti detta condizione negativa e il nesso eziologico tra le stesse e l'adozione e il mantenimento della misura cautelare, avendo inferito, in termini di mera probabilità, dalla esistenza dei contatti tra il D'SO e altri co-indagati e dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia SORATO, una sua cointeressenza negli stessi traffici di natura illecita, obliterando che le dichiarazioni del collaboratore erano intervenute dopo la declaratoria di inefficacia della misura e che tutti i co-indagati erano stati parimenti assolti, la maggior parte di costoro essendo incensurati e privi di carichi pendenti e avendo parimenti agito per il riconoscimento della riparazione della ingiusta detenzione subita, gli unici contatti avendo riguardato, peraltro, il solo DA RO. Sotto altro profilo, il ricorrente rileva che il contenuto delle intercettazioni non potrebbe in alcun modo ritenersi conducente ai fini che ci occupano, atteso che le stesse sono state dichiarate inattendibili per difetto di intelligibilità da ben quattro periti nella fase del giudizio, da ciò derivando una manifesta illogicità della motivazione, nella parte in cui la Corte leccese ha ritenuto l'esistenza di elementi dimostrativi del coinvolgimento del D'SO nell'attività criminosa, senza tuttavia spiegare quale fosse il contenuto di tali intercettazioni e le condotte che ne emergevano. Infine, parte ricorrente evidenzia che il D'SO ha sin da subito ammesso di essere uno degli interlocutori delle intercettazioni effettuate in casa del DA, offrendo due alibi per i due episodi criminosi contestatigli e negando che oggetto delle conversazioni che lo coinvolgevano fossero detti delitti, essendosi limitato a commentare altri episodi. Con successiva memoria, la parte ricorrente ha contestato le rassegnate dal Procuratorededuzioni Generale, sviluppando ulteriormente le proprie difese. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato.
2. Il giudice della riparazione ha escluso il diritto all'indennizzo richiesto sulla scorta del fatto che il D'SO aveva intrattenuto dei rapporti con alcuni co-indagati, tra i quali DA RO, presso la cui abitazione era stato attivato un servizio di intercettazione, dal quale era emerso che il ricorrente aveva discusso con il DA di alcuni episodi delittuosi. Da ciò la Corte salentina ha tratto la prova di frequenti contatti tra i due, al di fuori di un ambito strettamente familiare e la probabile cointeressenza del ricorrente in affari illeciti, rilevando al contempo la mancata spiegazione alternativa di tali rapporti, in ciò ravvisando un comportamento gravemente colposo del D'SO, potenzialmente idoneo ad indurre in errore l'A.G. in ordine alla sussistenza di un grave quadro indiziario del suo coinvolgimento nei reati contestatigli. Ha, poi, precisato che l'alibi fornito dal predetto non era stato ritenuto dallo stesso giudice di merito decisivo per escluderne la responsabilità, giudizio conseguito, invece, alla equivocità dei dati intercettati per deficienze generali degli stessi (riconducibili alla presenza di rumori di fondo, all'idioma utilizzato, alla incertezza auditiva, alle divergenti versioni dei vari periti pronunciatisi sul contenuto delle intercettazioni).
3. Il motivo è infondato. In linea generale, si rileva intanto che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo, può prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in 3 tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la "ratio" solidaristica che è alla base dell'istituto (cfr. Sez. U. n. 51779 del 28/11/2013, Rv. 257606). Il Supremo Collegio ha peraltro chiarito che la condotta colposa a cui consegue l'emissione del provvedimento restrittivo della libertà può essere posta in essere, al pari della condotta dolosa, anche prima dell'inizio del procedimento penale>>, dovendosi respingere la tesi secondo cui la colpa grave potrebbe ravvisarsi solo in relazione alla condotta processuale dell'interessato, e cioè al contegno da lui assunto dopo la conoscenza del procedimento penale a proprio carico>> (cfr. in motivazione Sez. U., n. 32383 del 27/05/2010, Rv. 247664). Quel giudice ha pure aggiunto, con riferimento alla gravità della colpa e alla sua incidenza causale, che il < il giudice di merito deve, in modo autonomo e completo, apprezzare tutti gli elementi probatori a sua disposizione con particolare riferimento alla sussistenza di comportamenti, anteriori e successivi alla perdita della libertà personale, connotati da eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fondando la deliberazione conclusiva non su mere supposizioni ma su fatti concreti e precisi, che consentano di stabilire, con valutazione ex ante, se la condotta tenuta dal richiedente abbia ingenerato o contribuito a ingenerare, nell'autorità procedente, la falsa apparenza della configurabilità della stessa come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto>> (richiama, in sentenza, Sez. U. n. 34599, de Benedictis, Rv. 222263). Premesso, pertanto, che in questa sede non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare, pur nell'errore dell'autorità procedente, quel grave quadro indiziante un suo coinvolgimento negli illeciti oggetto d'indagine, deve ribadirsi, con specifico riferimento alla rilevanza delle frequentazioni cc.dd. ambigue, che la condizione di connivenza e contiguità, pur penalmente insufficiente a fondare un'affermazione di responsabilità a titolo di partecipazione associativa, costituisce tuttavia condotta certamente valutabile ai diversi fini che ci occupano [sul punto, cfr. Sez. 4 n. 8914 del 18712/2014 Cc. (dep. 27/02/2015), Rv. 262436; 45418 del 25/1172010, Rv. 249237; 37528 del 24/06/2008, Rv. 241218; 42679 del 24/05/2007, Rv. 237898]. Il percorso argomentativo seguito nell'ordinanza impugnata è quindi del tutto logico, congruo, non contraddittorio e, soprattutto, coerente con il dato 4 of fattuale, non smentito nella sua storicità, avendo lo stesso ricorrente affermato che il D'SO era effettivamente l'interlocutore del DA e che oggetto delle conversazioni era il proprio il commento di episodi, seppure diversi da quelli riversati nel capo d'imputazione. Sul punto specifico non coglie nel segno l'osservazione difensiva concernente l'estraneità del contenuto dei dialoghi rispetto ai delitti specificamente contestati al D'SO, essendosi a tal proposito precisato che la colpa grave ostativa alla riparazione della detenzione subita non deve necessariamente consistere in una condotta che, gravemente imprudente o negligente, sia idonea a indurre in errore l'A.G. specificamente in relazione al reato per il quale si è patita la detenzione, sempre che la trasgressione sia stata giuridicamente idonea a sostenere una misura cautela detentiva (cfr. sez. 4 n. 37401 del 29/05/2014, Rv. 260306), rilevandosi, peraltro, che, nel caso di specie, il comportamento valorizzato dal giudice della riparazione e ritenuto potenzialmente idoneo a trarre in inganno l'A.G. circa la sussistenza degli specifici reati contestati, per come rilevato dalla Corte leccese alla pag. 5 dell'ordinanza impugnata, era stato desunto dalla circostanza che nel corso di alcuni dialoghi era emerso il coinvolgimento del ricorrente in episodi delittuosi della stessa specie di quelli per cui era stato emesso il titolo cautelare. Quanto all'alibi opposto dall'indagato, la Corte leccese ha ritenuto che tale elemento non incidesse sulla valutazione condotta, atteso che lo stesso giudice dell'assoluzione lo aveva ritenuto non decisivo per escludere la responsabilità del D'SO.
5. Da tutto quanto precede discende, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Deciso in Roma il giorno 26 settembre 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Maria CiampiSco/Maria Gabriella Cappello Gomellcappell Depositata in Cancelleria Oggi. 19 OTT 2017 Il Funzionario Giudiziaric Patrizia C ro 5