Sentenza 29 maggio 2014
Massime • 1
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la colpa grave, ostativa alla riparazione della detenzione subita, non deve consistere necessariamente in una condotta che, gravemente imprudente o negligente, sia idonea ad indurre in errore l'A.G. specificamente in relazione al reato per il quale si è patita la detenzione, sempre che la trasgressione sia stata giuridicamente idonea a sostenere una misura cautelare detentiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/05/2014, n. 37401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37401 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente - del 29/05/2014
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - SENTENZA
Dott. DOVERE Salvatore - rel. Consigliere - N. 1084
Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 21042/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OS PE N. IL 17/12/1970;
avverso l'ordinanza n. 60/2012 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 04/04/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOVERE SALVATORE;
lette le conclusioni del PG Dott. POLICASTRO Aldo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. OS SE, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata la sua istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione subita dall'8.4.2010 (custodia cautelare in carcere) e dal 22.9.2010 al 13.11.2010 (agli arresti domiciliari), in relazione ai delitti di cui agli artt. 74 e 73 T.U. stup., per i quali era stato mandato assolto.
La Corte territoriale ha ravvisato l'insussistenza dei presupposti del diritto alla riparazione di cui all'art. 314 c.p.p., comma 1, in quanto il comportamento dell'odierno ricorrente aveva dato corso all'ordinanza di custodia cautelare, individuando gli estremi della colpa grave, preclusiva al riconoscimento dell'indennizzo richiesto. E ciò in quanto l'OS era stato stabile acquirente di droga dal coindagato FF ON, terminale di un gruppo di fornitori di droga operanti nel reggino;
per tale motivo e perché già tratto in arresto per ipotesi analoghe era stato ritenuto in sede cautelare partecipe del sodalizio criminoso.
2. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata per violazione dell'art. 314 c.p.p. e vizio motivazionale, rilevando che il provvedimento impugnato manca di qualsivoglia giustificazione in merito alla incidenza delle condotte dell'OS nella formazione dell'errore nel quale è incorso il giudice della cautela, non potendo ritenersi rilevante, al riguardo, "il solo fatto che si sia ingenerato il convincimento in relazione al coinvolgimento in vicende di cessione di stupefacenti".
3. Con memoria depositata il 9.5.2014, l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiesto la conferma dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è infondato.
4.1. L'assunto dell'esponente tende a veder affermato che una condotta che può effettivamente ingenerare negli inquirenti il convincimento del coinvolgimento di un soggetto in illeciti relativi a sostanze stupefacenti (i reati-fine) non può valere quale causa dell'errore nel quale eventualmente incorre l'autorità giudiziaria circa la partecipazione del medesimo all'associazione finalizzata al compimento di quei reati (reato-mezzo).
Detto altrimenti, il rimprovero per colpa che importa la negazione del diritto all'indennizzo riparatorio richiederebbe la prevedibilità della carcerazione per il reato per il quale è stata effettivamente disposta.
La tesi è errata.
Sia sufficiente rammentare che la giurisprudenza di legittimità ha sufficientemente chiarito che ai fini della riparazione per l'ingiusta detenzione va accertata la sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti. Idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314 c.p.p., comma 1, è non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche "la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'"id quod plerumque accidit" secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo. Poiché inoltre, anche ai fini che qui interessano, la nozione di colpa è data dall'art. 43 c.p., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi dell'art. 314 c.p.p., comma 1, quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso" (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 09/02/1996, Samataro ed altri, Rv. 203637).
Può aggiungersi che il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo non si identifica con la "colpa penale". La colpa che vale ad escludere l'indennizzo è rappresentata dalla macroscopica violazione di regole, dalla quale può insorgere, grazie all'efficienza sinergica di un errore dell'A.G., una misura restrittiva della libertà personale. Viene in gioco, quindi, la sola componente oggettiva di quella che si è usi indicare come colpa penalmente rilevante. Allo stesso modo, l'errore del quale si è fatta menzione ha parimenti valenza sul piano meramente oggettivo, dovendo essere identificato nell'assunzione - anche incolpevole - da parte dell'A.G. di una ricostruzione della vicenda, non convalidata dal successivo evolversi del procedimento. La prevedibilità assume rilievo sul piano oggettivo, quale fattore di definizione della regola cautelare da osservarsi nel caso concreto;
ma si tratta della prevedibilità secondo l'id quod plerumque accidit, che quindi non concede rilevanza al giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente. Inoltre, l'oggetto della prevedibilità non è lo specifico reato per il quale si rimarrà destinatari di misura cautelare, bensì la generica possibilità che la condotta possa dare luogo, sia pure perché malamente intesa, ad un intervento coercitivo dell'A.G. Ciò trae origine dal fondamento solidaristico dell'indennizzo e, valendo la colpa grave ad individuare il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo, è sufficiente quanto compiuto dall'interessato sul piano materiale. Un simile spazio di operatività della prevedibilità assume particolare rilievo nel caso di condotte lecite, nel senso della necessità di una puntuale verifica della sua ricorrenza;
mentre di fronte a condotte illecite che già possono determinare in astratto l'adozione di provvedimenti restrittivi essa non appare dubitabile. Da quanto appena precisato discende il seguente principio: "in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la colpa grave, ostativa alla riparazione della detenzione subita, non deve consistere necessariamente in una condotta che, gravemente imprudente o negligente, sia idonea ad indurre in errore l'A.G. specificamente in relazione al reato per il quale si è patita la detenzione, sempre che la trasgressione sia stata giuridicamente idonea a sostenere una misura cautelare detentiva".
Nel caso di specie tanto importa la non censurabilità dell'ordinanza impugnata, non essendo discusso neppure dal ricorrente che la condotta serbata dall'OS poteva legittimamente indurre a farlo ritenere autore di delitti in materia di stupefacenti.
5. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Segue al rigetto la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese in favore del Ministero resistente, spese che si liquidano in complessivi Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché a rimborsare al Ministero dell'Economia e delle Finanze le spese sostenute per questo giudizio che liquida in Euro 1.000,00.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 maggio 2014. Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2014