Sentenza 23 gennaio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/01/2002, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' LA COR 0.0730702 REPUBBLICA ITALIANA SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente R.G.N. 5274/99 PUTATURO DONATI VISCIDO- Consigliere Cron. 2000 Dott. Mario - Rel. Consigliere Dott. Pietro CUOCO Rep. Dott. Maura LA TERZA - Consigliere Ud. 21/09/01 Dott. Saverio TOFFOLI Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: BI DI B. EN & C SNC, SE CO, EN EN, EN VITO, in proprio e quali legali rappresentanti della BI.VI.CI. snc, elettivamente domiciliati in ROMA C.SO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato SCOGNAMIGLIO RENATO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato FERRARESI PAOLO, giusta delega in atti;
ricorrente contro 2001 INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in 3513 persona del legale rappresentante pro tempore, -1- elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA e avvocati FONZO FABIO, rappresentato difeso dagli PULLI CLEMENTINA, CORETTY ANTONIETTA, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 98/98 del Tribunale di VENEZIA, depositata il 09/10/98 R.G.N. 40/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/09/01 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato SCOGNAMIGLIO;
udito l'Avvocato PULLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con decreto n. 1223 del 1992 il Pretore di Venezia ingiunse alla BI.VI.CI. S.n.c. ed ai soci responsabili RA RO, TO RA e IT RA il pagamento, a favore dell'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.) della somma di lire 122.995.632 a titolo di omissioni contributive (contributi dovuti per quattro dipendenti) e somme aggiuntive. Con sentenza del 16 settembre 1997 il Pretore di Venezia respinse l'opposizione proposta dagli ingiunti e confermò il decreto ingiuntivo, affermando che, in base alle stesse affermazioni del consulente tecnico della società, era provato l'inserimento dei quattro lavoratori nell'azienda, la natura meramente esecutiva delle attività espletate e l'assenza di ogni loro responsabilità nei confronti dei clienti. Con sentenza del 9 ottobre 1998 il Tribunale di Venezia respinse gli appelli proposti dagli opponenti. Il Tribunale, per quanto giunge in sede di legittimità, deduce in modo particolare la natura subordinata del rapporto dei lavoratori dalle dichiarazioni dei testimoni: i lavoratori ricevevano giorno per giorno le direttive dall'azienda, non avevano propri clienti, né diretti contatti con gli stessi, né responsabilità alcuna nei loro confronti, e rispondevano solo nei confronti della società. Ciò consentiva di ritenere l'inserimento dei lavoratori nell'organizzazione aziendale. Irrilevanti erano, poi, le modalità di pagamento: le fatture, peraltro cadenzate nel tempo, costituivano, secondo il Tribunale, il riscontro della natura fittizia del dichiarato rapporto autonomo. 3 Per la cassazione di questa sentenza ricorrono la BI.VI.CI. S.n.c. ed ai soci responsabili RA RO, TO RA e IT RA, percorrendo le linee d'un unico articolato motivo;
l'I.N.P.S. resiste con controricorso Motivi della decisione Con l'unico motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2222 cod. civ. nonché Alman omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, i ricorrenti sostengono che 1. il Tribunale si era limitato ad accertare l'esistenza di direttive, ed aveva omesso di valutare l'elemento volontaristico, deducibile dal contratto;
2. non è sufficiente, poi, l'esistenza di direttive, essendo necessario l'assoggettamento gerarchico del lavoratore alle direttive stesse;
e da un canto il Tribunale aveva omesso da accertare l'esercizio di poteri gerarchici e disciplinari da parte del datore;
d'altro canto i lavoratori erano iscritti nell'Albo delle imprese artigiane, svolgevano la loro attività anche a favore di altri committenti, percepivano compensi con fatturazione dell'opera svolta, e non avevano manifestato in alcun modo la volontà di assoggettarsi al vincolo di subordinazione;
3. a differenza di quanto affermato nella sentenza, l'attività dei lavoratori, avendo per oggetto la posa in opera dei serramenti prodotti dalla BI. VI.CI. S.p.a., non si inseriva nel ciclo produttivo aziendale;
d'altro canto, questo stesso inserimento non sarebbe di per sé solo sufficiente per dedurre la natura subordinata del rapporto. Il ricorso è infondato. Il contratto di lavoro è l'origine di un rapporto che si protrae nel tempo, e che ne è l'esecuzione. Questa è affermazione di una volontà contrattuale, che resta inscritta in ogni atto esecutivo ed accompagna il relativo iter, ed è questa inscrizione che conferisce all'esecuzione il valore di strumento interpretativo (art. 1362 secondo comma cod. civ.); la volontà espressa dall'esecuzione è poi idonea non solo ad interpretare l'iniziale volontà, bensì ad esprimere anche una nuova diversa convergenza del consenso, che, in presenza delle condizioni normativamente necessarie (come la forma e la causa), prevale sulla volontà iniziale (Cass. 15 giugno 1999 n. 5960; Cass. 10 agosto 1999 n. 8574). In tal modo, il nomen juris e lo stesso iniziale assetto contrattuale conservano rilievo, nei confronti d'una divergente esecuzione, solo nei limiti in cui questa non abbia gli elementi di strumento interpretativo (ad esempio, in quanto non sia, pur attraverso tacita accettazione, comune alle parti, esprimendone il comportamento "complessivo") o novativo. E nel caso in esame il Tribunale ha dedotto la natura del rapporto dall'esecuzione che le parti vi hanno dato. In ordine a tale natura, come questa Corte ha affermato, ai fini della distinzione fra rapporto di lavoro autonomo e rapporto di lavoro subordinato, in sede di legittimità è censurabile ciò che attinge alla lettura del modulo normativo: l'individuazione del parametro ivi descritto. L'accertamento dell'effettiva presenza degli elementi (che caratterizzano il parametro) attraverso la valutazione delle risultanze processuali ed il conseguente inquadramento della concreta prestazione nell'astratto modulo normativo è apprezzamento di fatto: valutazione del giudice di merito che, 5 immune da errori giuridici ed adeguatamente motivata, resta insindacabile in sede di legittimità. In particolare, l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato, svolgendo la funzione di parametro normativo, è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con la conseguente limitazione della sua autonomia ed il suo user conseguente inserimento nell'organizzazione aziendale (Cass. 15 giugno мои 1999 n. 5960). d Generali istruzioni, orari, direttive e controlli, non sono estranei ad un rapporto di lavoro autonomo. Poiché l'assoggettamento, che caratterizza il lavoro subordinato, è un vincolo immanente, ciò che differenzia le direttive espresse nell'ambito del lavoro subordinato è la loro continuità. Questa continuità, pur come mera potenzialità di intervento, esprime l'immanenza e la penetrazione del potere datorile nello svolgimento del lavoro: e sono questa immanenza e questa penetrazione ad esprimere, con l'assenza dell'autonomia, la presenza della subordinazione (in tal senso, anche Cass. 12 maggio 2001 n. 6631; Cass. 4 aprile 2001 n. 5036). Altri aspetti del lavoro, come l'inserimento nell'organizzazione aziendale e l'assenza di rischio, pur non essendo elementi determinanti, possono tuttavia svolgere funzione di riscontro dei determinanti aspetti della subordinazione. Nel caso in esame, il Tribunale, applicando questo parametro normativo, da un canto ha accertato l'esistenza delle direttive;
e, dando atto che queste erano ricevute "di giorno in giorno", ha dedotto la loro 106 continuità: e pertanto l'immanenza e la penetrazione che caratterizzano la subordinazione. D'altro canto ha accertato e valutato, con funzione logica di mero riscontro, anche l'inserimento dei lavoratori nell'organizzazione aziendale e l'assenza di rischio. Per quanto attiene alle modalità di pagamento, da un canto l'uniforme importo della retribuzione e l'uniforme cadenza del relativo pagamento non sono necessari per qualificare la natura subordinata del rapporto (Cass. 4 aprile 2001 n. 5036); d'altro canto, il Tribunale ha I D accertato la natura fittizia del rapporto, di ciò ravvisando un riscontro nelle stesse fatture (ed in particolare nella relativa cadenza). Il ricorso deve essere respinto. Ed i ricorrenti devono essere i condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore dell'I.N.P.S., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in lire 35.000 pari ad € 18,08 oltre a lire 4.000.000 per onorario pari ad € 2065,83 Così deciso in Roma, il 21 settembre 2001. Il Consigliere estensore Jistuo чиосо Phillie Gugliem brall IL PRESIDENTE IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 23 GEN. 2002 IL CANCELLERE T O N 7