Sentenza 13 ottobre 2015
Massime • 1
In caso d'inammissibilità dell'istanza di rimessione del processo, la condanna al pagamento della sanzione in favore della cassa delle ammende ha natura facoltativa e può essere disposta nel caso in cui l'imputato abbia determinato per propria colpa la causa di inammissibilità. (Nella fattispecie la Corte di cassazione ha ritenuto che l'omessa notifica dell'istanza di rimessione ai sensi dell'art. 46 cod. proc. pen., causa d'inammissibilità del ricorso, fosse ascrivibile alla condotta colposa dell'imputato ricorrente).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/10/2015, n. 2286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2286 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2015 |
Testo completo
L 2 2 8 6/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 13/10/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. ANTONIO ESPOSITO N. 1881 - Consigliere - Dott. DOMENICO GALLO REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. GIOVANNA VERGA N. 37972/2015 Dott. ANDREA PELLEGRINO - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. SERGIO BELTRANI ha pronunciato la seguente SENTENZA vista la richiesta di rimessione proposta da: CASAMONICA NANDO N. IL 09/09/1973 avverso il provvedimento n. 435/2015 GIP TRIBUNALE di ROMA, del 18/09/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
lene/sentite le conclusioni del PG Dott. Vito D'Ambrosio, che ha chiesto : dichiara l'ine in missibilità nelle richieste;
riluete la regolarità degliavvisi di rito;
Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO che l'imputato, con l'assistenza dell'avv. SANDRO D'ALOISI, ha presentato istanza di rimessione del procedimento penale n. 1301/15 RG not. r., pendente a suo carico dinanzi al Tribunale di Roma per i reati di cui agli artt. 629, comma 2, 644, 582 c.p. ed altro (secondo quanto lo stesso instante indica); - che, all'odierna udienza camerale, celebrata ex art. 127 c.p.p., il collegio ha preso atto della regolarità degli avvisi di rito e delle conclusioni della parte presente (riportate in epigrafe) ed, all'esito, ha deciso come da dispositivo in atti;
CONSIDERATO IN DIRITTO che l'istanza è all'evidenza inammissibile, ai sensi dell'art. 46, comma 4, c.p.p., perché non corredata dalle notificazioni previste dall'art. 46, comma 1, c.p.p.; che, nell'ipotesi di rigetto o di dichiarazione di inammissibilità della richiesta di rimessione presentata dall'imputato, va disposta obbligatoriamente la sua condanna al pagamento delle spese del procedimento, poiché, in tema di procedimenti incidentali, deve trovare applicazione il principio generale, fissato per tutti i giudizi da celebrarsi dinanzi alla Corte di cassazione (compresi quelli riservati alla sua competenza funzionale) dall'art. 616, prima parte, c.p.p., a norma del quale le spese processuali, anticipate dallo Stato, vanno poste a carico di chi ha dato infondatamente luogo al relativo incidente;
diversamente, deve ritenersi soltanto facoltativa quella, prevista dall'art. 48, comma 4, c.p.p., al pagamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende (Cass. pen., Sez. I, sentenza n. 4633 del 15 luglio 1996, CED Cass. n. 205587; Sez. I, sentenza n. 944 del 9 febbraio 2000, CED Cass. n. 216006); - che, pertanto, l'odierna declaratoria di inammissibilità dell'istanza comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per evidente colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto dell'entità particolarmente rilevante di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.. Così deciso in Roma, udienza camerale 13 ottobre 2015 Il componente estensore Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE Antonio Esposito Sergio Beltrani IL 20 GEN. 2016 CANCELLIERE CASS Claudia Pianelli S A I O Z N A *