Cass. pen., sez. II, sentenza 13/10/2015, n. 2286
CASS
Sentenza 13 ottobre 2015

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In caso d'inammissibilità dell'istanza di rimessione del processo, la condanna al pagamento della sanzione in favore della cassa delle ammende ha natura facoltativa e può essere disposta nel caso in cui l'imputato abbia determinato per propria colpa la causa di inammissibilità. (Nella fattispecie la Corte di cassazione ha ritenuto che l'omessa notifica dell'istanza di rimessione ai sensi dell'art. 46 cod. proc. pen., causa d'inammissibilità del ricorso, fosse ascrivibile alla condotta colposa dell'imputato ricorrente).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 13/10/2015, n. 2286
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2286
    Data del deposito : 13 ottobre 2015

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