CASS
Sentenza 22 maggio 2023
Sentenza 22 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/05/2023, n. 21899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21899 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TO TO nato a [...] il [...] avverso la sentenza dei 19/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AT SESSA;
udito il Pubblico Minister rsona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME che ha conclusox-hréd-endo udito*ctifensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 21899 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: SESSA AT Data Udienza: 28/04/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Con sentenza del 19.5.2022 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la pronuncia emessa in primo grado, in sede di giudizio ab revi , nei confronti di RR e NT, che lo aveva dichiarato colpevole del reato di furto in abitazione/10=1z e, riconosciute le attenuati generiche con giudizio di equivalenza alla recidiva (reiterata specifica ed infraquinquennale), lo aveva condannato alla pena di anni uno, mesi nove e giorni dieci di reclusione e di euro 412 di multa. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo deduce la violazione degli artt. 99, comma 4, cod. pen., lamentando che né la Corte di appello né il giudice di primo grado hanno escluso la recidiva contestata all'imputato in assenza di precedente contestazione/applicazione della recidiva con altre sentenze, e degli artt. 62-bis e 69, comma 4, cod. pen. per non essersi conseguentemente dichiarata la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva. Si rappresenta l'esistenza al riguardo di due orientamenti a fronte dei quali la Quinta Sezione di questa Corte ha rimesso alle Sezioni Unite la questione se ai fini dell'applicazione della recidiva reiterata sia necessaria una sentenza divenuta irrevocabile anteriormente al fatto per il quale si procede che abbia condannato l'imputato per un reato aggravato dalla recidiva. 2.2.Col secondo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 192 del codice di rito e degli artt. 131-bis, 56 e 133 cod. pen., nonché degli artt. 27, comma 3, e 3 Cost. Si lamenta che la Corte territoriale ha travisato il dato probatorio relativo alle caratteristiche e al valore del bene oggetto di furto così da ritenere insussistente la causa di non punibilità di cui all'articolo 131-bis cod. pen., ed ha altresì errato nell'applicare la riduzione di pena per il tentativo nella misura minima in ragione del valore del bene, ritenuto considerevole, pur in mancanza di elementi in ordine alle caratteristiche del televisore oggetto della condotta delittuosa, alle sue dimensioni, al modello e allo stato di fatto dello stesso. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, e succ. mod., senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso;
il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso. 2 4.11 ricorso è nel suo complesso infondato. 4.1.11 primo motivo di ricorso deve essere ritenuto infondato perché all'atto della proposizione del ricorso sussisteva il contrasto evidenziato dal ricorrente col primo motivo, risolto dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza del 30 marzo 2023, che Lthier~ , hanno affermato il principio secondo il quale "ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica e adeguata motivazione". Sicché deve concludersi che la recidiva reiterata è stata correttamente applicata nel caso in esame, pur in mancanza di una sentenza irrevocabile emessa anteriormente al fatto per il quale si procede che abbia condannato l'imputato per un reato aggravato dalla recidiva. Né risulta, d'altro canto, oggetto di contestazione il discorso giustificativo del riconoscimento della recidiva, incontroverso essendo, d'altronde, il fatto che l'imputato fosse gravato da precedenti anche specifici per furto - come risulta dal certificato penale in atti;
essendo il contenuto della doglianza, unicamente, ancorato al profilo del contrasto risolto dalle Sezioni Unite in termini opposti a quelli sostenuti in ricorso, in tuta condivisi da questo Collegio, il motivo che !a contempla nei termini indicati è rimasto privo di pregio. 4.2.11 secondo motivo è inammissibile in quanto generico e, comunque, manifestamente infondato. Quanto alla doglianza sul mancato riconoscimento della fattispecie della particolare tenuità del fatto si evidenzia la circostanza che, di là del valore del bene che pure ha assunto un peso nella decisione di rigetto dell'applicazione della fattispecie della particolare tenuità del fatto, nel caso di specie è stata applicata la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale, condizione, alla luce della consolida giurisprudenza di legittimità, ex se ostativa all'applicazione dell'invocata causa di non punibilità in quanto espressiva di abitualità. Egualmente corretta ed esente da censure appare la sentenza laddove ha confermato la pena come determinata dal primo giudice che aveva già spiegato, fornendo una motivazione congrua sul punto, che il tentativo era giunto a un passo della consumazione, essendosi l'imputato già impossessato del televisore quando fu notato e scoperto (tant'è che il fatto era stato originariamente qualificato come consumato e dal giudice riqualificato in tentativo). La determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra, d'altronde, nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. 5. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento. 3
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 28/4/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere AT SESSA;
udito il Pubblico Minister rsona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME che ha conclusox-hréd-endo udito*ctifensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 21899 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: SESSA AT Data Udienza: 28/04/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Con sentenza del 19.5.2022 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la pronuncia emessa in primo grado, in sede di giudizio ab revi , nei confronti di RR e NT, che lo aveva dichiarato colpevole del reato di furto in abitazione/10=1z e, riconosciute le attenuati generiche con giudizio di equivalenza alla recidiva (reiterata specifica ed infraquinquennale), lo aveva condannato alla pena di anni uno, mesi nove e giorni dieci di reclusione e di euro 412 di multa. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo deduce la violazione degli artt. 99, comma 4, cod. pen., lamentando che né la Corte di appello né il giudice di primo grado hanno escluso la recidiva contestata all'imputato in assenza di precedente contestazione/applicazione della recidiva con altre sentenze, e degli artt. 62-bis e 69, comma 4, cod. pen. per non essersi conseguentemente dichiarata la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva. Si rappresenta l'esistenza al riguardo di due orientamenti a fronte dei quali la Quinta Sezione di questa Corte ha rimesso alle Sezioni Unite la questione se ai fini dell'applicazione della recidiva reiterata sia necessaria una sentenza divenuta irrevocabile anteriormente al fatto per il quale si procede che abbia condannato l'imputato per un reato aggravato dalla recidiva. 2.2.Col secondo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 192 del codice di rito e degli artt. 131-bis, 56 e 133 cod. pen., nonché degli artt. 27, comma 3, e 3 Cost. Si lamenta che la Corte territoriale ha travisato il dato probatorio relativo alle caratteristiche e al valore del bene oggetto di furto così da ritenere insussistente la causa di non punibilità di cui all'articolo 131-bis cod. pen., ed ha altresì errato nell'applicare la riduzione di pena per il tentativo nella misura minima in ragione del valore del bene, ritenuto considerevole, pur in mancanza di elementi in ordine alle caratteristiche del televisore oggetto della condotta delittuosa, alle sue dimensioni, al modello e allo stato di fatto dello stesso. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, e succ. mod., senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso;
il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso. 2 4.11 ricorso è nel suo complesso infondato. 4.1.11 primo motivo di ricorso deve essere ritenuto infondato perché all'atto della proposizione del ricorso sussisteva il contrasto evidenziato dal ricorrente col primo motivo, risolto dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza del 30 marzo 2023, che Lthier~ , hanno affermato il principio secondo il quale "ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica e adeguata motivazione". Sicché deve concludersi che la recidiva reiterata è stata correttamente applicata nel caso in esame, pur in mancanza di una sentenza irrevocabile emessa anteriormente al fatto per il quale si procede che abbia condannato l'imputato per un reato aggravato dalla recidiva. Né risulta, d'altro canto, oggetto di contestazione il discorso giustificativo del riconoscimento della recidiva, incontroverso essendo, d'altronde, il fatto che l'imputato fosse gravato da precedenti anche specifici per furto - come risulta dal certificato penale in atti;
essendo il contenuto della doglianza, unicamente, ancorato al profilo del contrasto risolto dalle Sezioni Unite in termini opposti a quelli sostenuti in ricorso, in tuta condivisi da questo Collegio, il motivo che !a contempla nei termini indicati è rimasto privo di pregio. 4.2.11 secondo motivo è inammissibile in quanto generico e, comunque, manifestamente infondato. Quanto alla doglianza sul mancato riconoscimento della fattispecie della particolare tenuità del fatto si evidenzia la circostanza che, di là del valore del bene che pure ha assunto un peso nella decisione di rigetto dell'applicazione della fattispecie della particolare tenuità del fatto, nel caso di specie è stata applicata la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale, condizione, alla luce della consolida giurisprudenza di legittimità, ex se ostativa all'applicazione dell'invocata causa di non punibilità in quanto espressiva di abitualità. Egualmente corretta ed esente da censure appare la sentenza laddove ha confermato la pena come determinata dal primo giudice che aveva già spiegato, fornendo una motivazione congrua sul punto, che il tentativo era giunto a un passo della consumazione, essendosi l'imputato già impossessato del televisore quando fu notato e scoperto (tant'è che il fatto era stato originariamente qualificato come consumato e dal giudice riqualificato in tentativo). La determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra, d'altronde, nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. 5. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento. 3
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 28/4/2023.