CASS
Sentenza 16 febbraio 2023
Sentenza 16 febbraio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/02/2023, n. 6568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6568 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MU UI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI che ha chiesto rigettarsi il ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 6568 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 31/01/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.La Corte d'appello di Napoli, giudicando in sede di rinvio, a seguito dell'annullamento da parte della Corte di Cassazione di altra precedente sentenza, ha rideterminato la pena nei confronti di IG AZ in ordine al delitto di cui agli artt. 73 comma 4 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 30 commesso in Napoli il 5.12.2012, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, in anni 3 e mesi 4 di reclusione e euro 14.000 di multa. 1.1 La vicenda processuale si è così articolata: - il Giudice per l'Udienza Preliminare del Tribunale di Napoli con sentenza del 25 novembre 2013 aveva condannato AZ in ordine al reato su indicato con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche valutate equivalenti alla aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309/1990; - la Corte di Appello con sentenza del 16 maggio 2014, a seguito degli appelli del Pubblico Ministero e della difesa, ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309/90 e le circostanze attenuanti generiche e, riqualificato il fatto come delitto di cui all'art. 73 comma 4 d.P.R. 309/90, ha rideterminato la pena in anni 4 di reclusione ed euro 20.000 di multa, muovendo dalla pena base di anni 6 di reclusione e euro 30.000 di multa, pari al massimo edittale;
- la Corte di Cassazione con sentenza del 29 ottobre 2015 ha annullato la sentenza della Corte di Appello, senza rinvio limitatamente alla revocata concessione delle circostanze attenuanti generiche e con rinvio in punto determinazione della pena, rilevando che il diniego delle circostanze attenuanti generiche, concesse dal primo giudice, in assenza di impugnazione del Pubblico Ministero in ordine a tale specifico punto, aveva violato il principio di cui all'art. 597 cod. proc. pen. 1.2. Con la sentenza oggetto di ricorso la Corte di Appello ha ritenuto che la valutazione complessiva del fatto e del suo autore (detenzione ai fini di spaccio di 73,17 kg di hashish suddivisi in 699 tavolette da cui potevano essere ricavate 60.000 dosi medie singole) non consentisse di applicare una pena prossima al minimo edittale e ha stimato pena congrua quella di anni 3 e mesi 4 di reclusione e euro 14.000 di multa così determinata: pena base anni 6 di reclusione ed euro 30.000 di multa, ridotta per le circostanze attenuanti generiche ad anni cinque di reclusione ed euro 24.000 di multa, ulteriormente ridotta nella misura indicata per il rito. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato a mezzo del difensore deducendo due motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge ed in specie dell'art. 623 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, per avere la corte disatteso il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione. Osserva il difensore che il giudice di primo grado aveva riconosciuto le circostanze attenuanti equivalenti alla aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309/90 che prevede un aumento della pena da un terzo alla metà ed in tal modo aveva riconosciuto dette attenuanti nella massima estensione. Il giudice del rinvio, dunque, dovendo concedere le circostanze attenuanti generiche a seguito della pronuncia rescindente avrebbe dovuto anch'egli riconoscerle nella massima estensione. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte omesso di motivare in ordine alle ragioni della concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura inferiore alla massima estensione. Il difensore osserva che nei motivi di appello era stato richiesto il riconoscimento delle circostanze con giudizio di prevalenza sulla aggravante contestata. Nella sentenza impugnata la Corte si era soffermata sulla gravità del fatto al fine di giustificare la pena base, mentre nulla aveva argomentato in ordine al contenimento della diminuzione della pena rispetto al massimo consentito. 3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto IM ER, ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 4.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 5.11 primo motivo è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il giudice del rinvio si è uniformato al dicutm della sentenza rescindente così come imposto dall'art. 623 cod. proc. pen. Invero la Corte di Cassazione ha annullato la prima sentenza della Corte di Appello senza rinvio con riferimento alla statuizione relativa alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, in quanto in relazione a tale profilo era precluso al giudice del gravame un diverso apprezzamento, ma ha invece annullato con rinvio in ordine alla determinazione della pena, in coerenza con il principio per "cui la gradazione della pena , anche in relazione agli aumenti e le diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti rientra nella discrezionalità del giudice di merito che a esercita in aderenza ai principi di cui agli artt. 132 e 133. cod. pen". Proprio in ragione del dictum della sentenza rescindente, dunque, il giudice del rinvio ha conservato la facoltà di determinare la misura della pena e di determinare altresì la quantificazione della diminuzione per effetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche nella forbice da un minimo di un giorno ad un massimo di un terzo della pena base. Né può dirsi che il giudice del rinvio, dopo che nella prima sentenza le circostanze attenuanti erano state riconosciute equivalenti alla aggravante ad effetto speciale, per effetto della eliminazione di tale ultima circostanza fosse tenuto ad operare la diminuzione della pena nella massima estensione possibile. Il giudizio di bilanciamento, invero, non costituisce operazione algebrica, ma implica semmai un'operazione valoriale avente carattere complessivo e sintetico. Come ha osservato lo stesso Procuratore Generale nella requisitoria, la ritenuta equivalenza tra aggravanti e attenuanti "poggia su di una valutazione di carattere qualitativo, quale forma di esclusione della prevalenza delle une sulle altre, e non integra una reciproca compensazione in termini puramente quantitativi e numerici, sicché prescinde da una previa quantificazione della variazione - in aumento, ovvero in riduzione - della pena. Ad argomentare diversamente, non sarebbe spiegabile l'ammissibilità del giudizio di equivalenza operato tra circostanze ad effetto comune e circostanze ad effetto speciale, ove la variazione della pena sia quantificata in misura eccedente un terzo e in assenza di limiti edittali". 6. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello ha determinato la diminuzione della pena per effetto del riconoscimento delle circostanze nella misura ritenuta congrua sulla base dell'esercizio, motivato, del suo potere discrezionale. La giurisprudenza di legittimità in una risalente pronuncia ha affermato che, nell'applicazione di un criterio eminentemente discrezionale, come quello concernente la determinazione della riduzione della pena conseguente alla concessione di una circostanza attenuante, non si può pretendere dal giudice di merito la precisazione di specifiche ragioni, essendo sufficiente che possa desumersi dalla motivazione che il giudice ha esercitato il suo potere discrezionale con senso di equità e di proporzione (Sez. 5, n. 699 del 08/05/1967, Amadei, Rv. 104781). In continuità con tale principio si è sostenuto che il giudice d'appello, nel determinare la diminuzione della pena in conseguenza del riconoscimento di una attenuante ad effetto comune, reclamata dall'impugnante nella massima estensione possibile, non deve necessariamente prendere in considerazione gli elementi favorevoli dedotti dalla parte, fosse anche per disattenderli, ma è sufficiente che egli, facendo riferimento a quelli sfavorevoli ritenuti rilevanti e stimati ostativi ad una ulteriore riduzione della pena inflitta, abbia riguardo al 4 trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, imposte dall'art. 27 Cost. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217; Sez. 7, n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475) 4.Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 31 g nnaio 2023 Il Consig er est. Il Presidente Anna ES ri4 Ciampi
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI che ha chiesto rigettarsi il ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 6568 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 31/01/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.La Corte d'appello di Napoli, giudicando in sede di rinvio, a seguito dell'annullamento da parte della Corte di Cassazione di altra precedente sentenza, ha rideterminato la pena nei confronti di IG AZ in ordine al delitto di cui agli artt. 73 comma 4 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 30 commesso in Napoli il 5.12.2012, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, in anni 3 e mesi 4 di reclusione e euro 14.000 di multa. 1.1 La vicenda processuale si è così articolata: - il Giudice per l'Udienza Preliminare del Tribunale di Napoli con sentenza del 25 novembre 2013 aveva condannato AZ in ordine al reato su indicato con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche valutate equivalenti alla aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309/1990; - la Corte di Appello con sentenza del 16 maggio 2014, a seguito degli appelli del Pubblico Ministero e della difesa, ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309/90 e le circostanze attenuanti generiche e, riqualificato il fatto come delitto di cui all'art. 73 comma 4 d.P.R. 309/90, ha rideterminato la pena in anni 4 di reclusione ed euro 20.000 di multa, muovendo dalla pena base di anni 6 di reclusione e euro 30.000 di multa, pari al massimo edittale;
- la Corte di Cassazione con sentenza del 29 ottobre 2015 ha annullato la sentenza della Corte di Appello, senza rinvio limitatamente alla revocata concessione delle circostanze attenuanti generiche e con rinvio in punto determinazione della pena, rilevando che il diniego delle circostanze attenuanti generiche, concesse dal primo giudice, in assenza di impugnazione del Pubblico Ministero in ordine a tale specifico punto, aveva violato il principio di cui all'art. 597 cod. proc. pen. 1.2. Con la sentenza oggetto di ricorso la Corte di Appello ha ritenuto che la valutazione complessiva del fatto e del suo autore (detenzione ai fini di spaccio di 73,17 kg di hashish suddivisi in 699 tavolette da cui potevano essere ricavate 60.000 dosi medie singole) non consentisse di applicare una pena prossima al minimo edittale e ha stimato pena congrua quella di anni 3 e mesi 4 di reclusione e euro 14.000 di multa così determinata: pena base anni 6 di reclusione ed euro 30.000 di multa, ridotta per le circostanze attenuanti generiche ad anni cinque di reclusione ed euro 24.000 di multa, ulteriormente ridotta nella misura indicata per il rito. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato a mezzo del difensore deducendo due motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge ed in specie dell'art. 623 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, per avere la corte disatteso il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione. Osserva il difensore che il giudice di primo grado aveva riconosciuto le circostanze attenuanti equivalenti alla aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309/90 che prevede un aumento della pena da un terzo alla metà ed in tal modo aveva riconosciuto dette attenuanti nella massima estensione. Il giudice del rinvio, dunque, dovendo concedere le circostanze attenuanti generiche a seguito della pronuncia rescindente avrebbe dovuto anch'egli riconoscerle nella massima estensione. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte omesso di motivare in ordine alle ragioni della concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura inferiore alla massima estensione. Il difensore osserva che nei motivi di appello era stato richiesto il riconoscimento delle circostanze con giudizio di prevalenza sulla aggravante contestata. Nella sentenza impugnata la Corte si era soffermata sulla gravità del fatto al fine di giustificare la pena base, mentre nulla aveva argomentato in ordine al contenimento della diminuzione della pena rispetto al massimo consentito. 3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto IM ER, ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 4.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 5.11 primo motivo è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il giudice del rinvio si è uniformato al dicutm della sentenza rescindente così come imposto dall'art. 623 cod. proc. pen. Invero la Corte di Cassazione ha annullato la prima sentenza della Corte di Appello senza rinvio con riferimento alla statuizione relativa alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, in quanto in relazione a tale profilo era precluso al giudice del gravame un diverso apprezzamento, ma ha invece annullato con rinvio in ordine alla determinazione della pena, in coerenza con il principio per "cui la gradazione della pena , anche in relazione agli aumenti e le diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti rientra nella discrezionalità del giudice di merito che a esercita in aderenza ai principi di cui agli artt. 132 e 133. cod. pen". Proprio in ragione del dictum della sentenza rescindente, dunque, il giudice del rinvio ha conservato la facoltà di determinare la misura della pena e di determinare altresì la quantificazione della diminuzione per effetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche nella forbice da un minimo di un giorno ad un massimo di un terzo della pena base. Né può dirsi che il giudice del rinvio, dopo che nella prima sentenza le circostanze attenuanti erano state riconosciute equivalenti alla aggravante ad effetto speciale, per effetto della eliminazione di tale ultima circostanza fosse tenuto ad operare la diminuzione della pena nella massima estensione possibile. Il giudizio di bilanciamento, invero, non costituisce operazione algebrica, ma implica semmai un'operazione valoriale avente carattere complessivo e sintetico. Come ha osservato lo stesso Procuratore Generale nella requisitoria, la ritenuta equivalenza tra aggravanti e attenuanti "poggia su di una valutazione di carattere qualitativo, quale forma di esclusione della prevalenza delle une sulle altre, e non integra una reciproca compensazione in termini puramente quantitativi e numerici, sicché prescinde da una previa quantificazione della variazione - in aumento, ovvero in riduzione - della pena. Ad argomentare diversamente, non sarebbe spiegabile l'ammissibilità del giudizio di equivalenza operato tra circostanze ad effetto comune e circostanze ad effetto speciale, ove la variazione della pena sia quantificata in misura eccedente un terzo e in assenza di limiti edittali". 6. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello ha determinato la diminuzione della pena per effetto del riconoscimento delle circostanze nella misura ritenuta congrua sulla base dell'esercizio, motivato, del suo potere discrezionale. La giurisprudenza di legittimità in una risalente pronuncia ha affermato che, nell'applicazione di un criterio eminentemente discrezionale, come quello concernente la determinazione della riduzione della pena conseguente alla concessione di una circostanza attenuante, non si può pretendere dal giudice di merito la precisazione di specifiche ragioni, essendo sufficiente che possa desumersi dalla motivazione che il giudice ha esercitato il suo potere discrezionale con senso di equità e di proporzione (Sez. 5, n. 699 del 08/05/1967, Amadei, Rv. 104781). In continuità con tale principio si è sostenuto che il giudice d'appello, nel determinare la diminuzione della pena in conseguenza del riconoscimento di una attenuante ad effetto comune, reclamata dall'impugnante nella massima estensione possibile, non deve necessariamente prendere in considerazione gli elementi favorevoli dedotti dalla parte, fosse anche per disattenderli, ma è sufficiente che egli, facendo riferimento a quelli sfavorevoli ritenuti rilevanti e stimati ostativi ad una ulteriore riduzione della pena inflitta, abbia riguardo al 4 trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, imposte dall'art. 27 Cost. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217; Sez. 7, n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475) 4.Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 31 g nnaio 2023 Il Consig er est. Il Presidente Anna ES ri4 Ciampi