CASS
Sentenza 21 aprile 2026
Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/04/2026, n. 14535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14535 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: LL SC, nato a [...] l' 11/04/1979 avverso l'ordinanza del 26/09/2025 del Tribunale di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Mattei;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Antonio Balsamo, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza depositata l’8 ottobre 2025, il Tribunale di Napoli rigettava il reclamo proposto avverso il provvedimento del Gip in sede, il quale aveva rigettato l’istanza presentata da LL SC, detenuto in regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen., volta ad ottenere l’autorizzazione ad utilizzare un personal computer per scopi processuali. Osservava che non è configurabile un diritto soggettivo del detenuto alla disponibilità di supporti informatici, dovendosi contemperare tale facoltà con le esigenze organizzative e di sicurezza dell’istituto penitenziario. Quindi, rilevava che, dalla lettura dell’ordinanza di custodia cautelare, si evinceva che l’odierno ricorrente era sottoposto a misura cautelare in quanto gravemente indiziato del reato di associazione mafiosa nonché dei reati di cui all’art. 648-ter.1, 512-bis, 629, 644, 391-ter cod. pen. e 2 d.lgs. n. 74/2000, per aver coordinato le attività illecite a far data dal 9.5.2012 (data della sentenza di condanna per il reato di cui Penale Sent. Sez. 1 Num. 14535 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: MATTEI SILVIA Data Udienza: 17/02/2026 all’art. 416-bis cod. pen. del Gip di Napoli, irrevocabile il 15.7.2015) all’attualità, nonostante lo stato detentivo protrattosi ininterrottamente dal 5.5.2010. In particolare, era emerso che egli aveva continuato a impartire direttive ai sodali nonostante la detenzione, avvalendosi del personal computer di proprietà dell’amministrazione, del quale aveva la disponibilità per usi difensivi, nonché attraverso messaggi di posta elettronica, utilizzando il servizio mail concesso ad altri detenuti. Tale circostanza rendeva incompatibile l’uso del computer con le esigenze di sicurezza sottese alla misura applicata nonché agli scopi di prevenzione cui è finalizzato il regime di cui all’art. 41-bis ord. pen. In proposito, osservava che, quand’anche non connesso ad internet, il sistema si prestava a facili elusioni dei controlli per le molteplici funzionalità di cui è dotato, quali i programmi di scrittura (di cui il ricorrente ha chiesto l’uso per scrivere motivi difensivi), utilizzabili per veicolare all’esterno messaggi estranei alle finalità processuali. Aggiungeva che l’istante non aveva adeguatamente motivato la necessità dello strumento ai fini di una difesa effettiva, essendosi limitato ad evidenziare la grande mole di captazioni, senza chiarire le ragioni che impedirebbero l’uso di mezzi alternativi maggiormente compatibili con le esigenze cautelari e di prevenzione.
2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa dell’odierno ricorrente articolando due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., denuncia violazione di legge con riferimento all’art. 14.1 della circolare del 2 ottobre 2017 del Ministero della Giustizia, che disciplina le modalità di utilizzo del personal computer in regime detentivo differenziato, rappresentando che il Tribunale di Napoli non si è confrontato con detta normativa, mancando ogni riferimento alla idoneità delle cautele ivi previste a garantire le finalità di sicurezza e di prevenzione.
2.2. Con il secondo motivo, articolato ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., denuncia il difetto di motivazione, osservando che i giudici si sono limitati ad una esposizione dei fatti storici, omettendo ogni valutazione circa la concreta esigenza di studio di 60.000 pagine e di tre anni di intercettazioni al fine di individuare elementi favorevoli alla difesa, non indicate dal pubblico ministero, ma presenti agli atti del processo. Inoltre, osserva che la motivazione è apparente laddove motiva il diniego dell’uso del computer, nonostante la mancanza di collegamenti ad internet, sulla base di non chiarite possibili elusioni dei controlli e della possibilità di scrittura che consentirebbe di veicolare all’esterno messaggi attraverso canali occulti, omettendo di considerare che l’apparecchio informatico è soggetto a controlli sia prima sia dopo l’uso. Aggiunge che l’aggiramento dei divieti di comunicazione con l’esterno menzionati dal Tribunale, si riferiscono a quando il ricorrente era detenuto in regime ordinario, mentre, 2 attualmente, è precluso qualsiasi collegamento con l’esterno. Infine, osserva che la mole dei documenti da consultare non è compatibile con la loro collocazione nella camera di detenzione.
3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. In relazione al primo motivo, ha osservato che il provvedimento deve ritenersi legittimo, avendo ritenuto, in linea con la previsione dell’art. 14.1 della circolare 2 ottobre 2017, che l'autorizzazione all'uso di un personal computer, seppur limitata alle sole finalità difensive, sia incompatibile con le esigenze cautelari, nonché con gli scopi di prevenzione cui è preposto il regime penitenziario di cui all'art. 41-bis ord. pen., tenuto conto del fatto che il ricorrente, in passato, pur dopo essere stato privato della disponibilità di strumenti informatici, avrebbe continuato ad esercitare il suo potere di indirizzo e di influenza sull’associazione attraverso messaggi di posta elettronica, usufruendo indebitamente del servizio mail erogato ad altri detenuti. Con riferimento al secondo motivo, lo ha ritenuto parimenti infondato non potendo ritenersi mancante o meramente apparente la motivazione, la quale oltre alle considerazioni prima esposte, ha aggiunto che l'istante non ha adeguatamente motivato l'utilità dello strumento ai fini di una difesa effettiva, non avendo chiarito le ragioni impeditive di mezzi alternativi ugualmente idonei. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2. L’art. 40 del d.P.R. n. 230 del 2000 prevede che il direttore dell’istituto penitenziario possa autorizzare il detenuto all’uso di personal computer per motivi di lavoro o di studio. L’art. 41-bis ord. pen. prevede che i detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione possano vedere sospese le regole ordinarie di trattamento qualora siano potenzialmente in contrasto concreto con le esigenze di ordine e di sicurezza. Le limitazioni sono consentite nei limiti necessari ad impedire i collegamenti con le associazioni mafiose e per assicurare le esigenze suddette, essendo volte a prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza o di riferimento e l'interazione con altri detenuti appartenenti alla medesima organizzazione o ad altri sodalizi, e riguardano vari ambiti, tutti caratterizzati dalla necessità di limitare i contatti con l’esterno al fine di recidere i legami con l’associazione di appartenenza. Questa Corte, con riferimento al reclamo avanti il Tribunale di sorveglianza, ha ripetutamente espresso il principio che il rimedio giurisdizionale alla negazione dei permessi è subordinato alla possibilità di qualificare la pretesa dell’istante come diritto, con l’ulteriore precisazione che le limitazioni imposte dalle ordinarie regole di trattamento al particolare regime detentivo possono giustificare una limitazione, anche significativa, di tali diritti, purché siano funzionali al perseguimento delle finalità proprie del regime speciale, non dovendosi risolvere in una mera maggiore afflizione dello stato di detenzione (da ultimo, Sez. 1, n. 17489 del 29/03/2024; n. 24711 del 15/02/2023). 3 3. Nel caso di specie, il diritto che viene in considerazione è quello di difesa, situazione soggettiva di rango costituzionale e, quindi, certamente bisognevole di coordinamento con le esigenze peculiari dei detenuti in regime differenziato. Al fine di assicurare l’effettivo esercizio di tale diritto, il Ministero della Giustizia, con circolare del 2 ottobre 2017, ha disciplinato la consultazione di documentazione processuali in due modalità. All’art. 16.4. ha previsto che il carteggio afferente atti e documenti giudiziari che il difensore vuole consegnare brevi manu al detenuto, in occasione degli incontri, debba essere accompagnato da apposita dichiarazione che si tratta di corrispondenza per ragioni di giustizia. Nel carteggio deve essere indicato il numero del procedimento penale e la conferma del Direttore dell’Istituto che il difensore è regolarmente nominato nel relativo procedimento. Allo stesso modo, si procede nel caso di consegna degli atti dal detenuto al difensore. L’art. 14.1, comma 3, della medesima circolare disciplina una seconda modalità di consultazione. La norma vieta al detenuto il possesso di personal computer portatile e dispone che, qualora egli abbia bisogno di consultare materiale giudiziario che, in ragione del suo volume, non sia consultabile in maniera cartacea, potrà consultarlo su supporto informatico previa autorizzazione della competente Autorità Giudiziaria. Il supporto informatico, ove non proveniente dall’Autorità Giudiziaria, dovrà pervenire con le modalità di cui all’art. 16.4 della medesima circolare. La consultazione può avvenire al di fuori della camera detentiva, salvo che sia necessario visionare gli atti per un tempo significativo, nel qual caso si provvederà ad acquistare un apparecchio di modico valore [e-reader, lettore dvd/dvx portatile, ecc.] privo di connessioni esterne (wi-fi, bluetooth, connessione dati) per la consultazione all’interno della camera detentiva per il tempo strettamente necessario. L’apparecchio, che non dovrà permanere nella disponibilità del detenuto/internato, sarà controllato prima e dopo l’uso da parte del medesimo. Si tratta, quindi, di modalità, la cui attuazione è subordinata ad autorizzazione dell’Autorità giudiziaria, diversamente da quella di cui all’art. 16.4. L’utilizzo dello strumento informatico, in ragione delle sue peculiarità, rende necessaria l’adozione di una serie di cautele finalizzate ad assicurare la compatibilità tra l’esigenza del diritto di difesa e l’esigenza di sicurezza e prevenzione, incidenti anche sull’organizzazione dell’attività carceraria. A proposito di tale esigenza organizzativa, infatti, viene in considerazione la circostanza che, poiché gli strumenti informatici attraverso i quali esaminare la documentazione possono essere oggetto di manipolazione e possono consentire di introdurre in istituto contenuti illeciti o di far uscire comunicazioni non consentite, la piena salvaguardia di così pregnanti esigenze di sicurezza rende necessario, come evidenziato nella stessa circolare, che tale materiale venga assoggettato a previe adeguate verifiche prima e dopo l’uso, come avviene, del resto, per i CD di tipo ammesso o per i dispositivi di lettura. Accanto alla astratta praticabilità di siffatti interventi, va, quindi, apprezzata la loro diretta incidenza sull'organizzazione del carcere, in termini di risorse umane e materiali da 4 destinare ai relativi compiti, anche nelle loro dimensioni quantitative.
4. Nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto di non autorizzare l’utilizzo del personal computer fornito dall’amministrazione, alla luce della condotta tenuta dal ricorrente in precedenza, allorquando, pur in stato di detenzione per lunghi anni, era riuscito a mantenere contatti con i sodali all’esterno dell’istituto di pena proprio abusando di un personal computer al cui uso era stato autorizzato per motivi difensivi, nonché utilizzando abusivamente collegamenti di posta elettronica di altri detenuti. Ha anche osservato che le caratteristiche dell’apparecchio consentono di eludere i controlli, pur in assenza di collegamento internet, in ragione delle molteplici funzionalità di cui dispone che potrebbero consentire comunque di veicolare all’esterno messaggi, specie tenuto conto della intenzione del ricorrente di predisporre motivi difensivi. A fronte della peculiare pericolosità del detenuto, la particolare cautela del Tribunale è, quindi, logicamente e congruamente motivata con richiamo, non solo al curriculum criminale di LL, ma soprattutto alle plurime violazioni connesse proprio all’abuso dello strumento di cui ora chiede l’utilizzo. A fronte di tale particolare e specifica pericolosità, la Corte ha ulteriormente sottolineato un evidente difetto di allegazione e prova, avendo osservato che la mole del materiale da consultare è stata solo genericamente rappresentata, in tal modo non consentendo di apprezzare la possibilità di autorizzare modi alternativi di esame della documentazione (come quelli previsti dall’art. 16.4 della Circolare citata), maggiormente compatibili con le esigenze di sicurezza e prevenzione rappresentate, ugualmente idonei ad assicurare un pieno ed effettivo diritto di difesa. Si tratta di motivazione logica e rispettosa delle esigenze di bilanciamento degli obiettivi di sicurezza e prevenzione con il diritto fondamentale di difesa, rispetto alle quali le censure del ricorrente, basate essenzialmente sulla mancata applicazione dell’art. 14.1 e sulla mole della documentazione, che non si contesta essere stata solo genericamente indicata in sede di reclamo, si palesano infondate.
5. Alla luce delle motivazioni esposte, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 17/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 5
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Antonio Balsamo, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza depositata l’8 ottobre 2025, il Tribunale di Napoli rigettava il reclamo proposto avverso il provvedimento del Gip in sede, il quale aveva rigettato l’istanza presentata da LL SC, detenuto in regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen., volta ad ottenere l’autorizzazione ad utilizzare un personal computer per scopi processuali. Osservava che non è configurabile un diritto soggettivo del detenuto alla disponibilità di supporti informatici, dovendosi contemperare tale facoltà con le esigenze organizzative e di sicurezza dell’istituto penitenziario. Quindi, rilevava che, dalla lettura dell’ordinanza di custodia cautelare, si evinceva che l’odierno ricorrente era sottoposto a misura cautelare in quanto gravemente indiziato del reato di associazione mafiosa nonché dei reati di cui all’art. 648-ter.1, 512-bis, 629, 644, 391-ter cod. pen. e 2 d.lgs. n. 74/2000, per aver coordinato le attività illecite a far data dal 9.5.2012 (data della sentenza di condanna per il reato di cui Penale Sent. Sez. 1 Num. 14535 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: MATTEI SILVIA Data Udienza: 17/02/2026 all’art. 416-bis cod. pen. del Gip di Napoli, irrevocabile il 15.7.2015) all’attualità, nonostante lo stato detentivo protrattosi ininterrottamente dal 5.5.2010. In particolare, era emerso che egli aveva continuato a impartire direttive ai sodali nonostante la detenzione, avvalendosi del personal computer di proprietà dell’amministrazione, del quale aveva la disponibilità per usi difensivi, nonché attraverso messaggi di posta elettronica, utilizzando il servizio mail concesso ad altri detenuti. Tale circostanza rendeva incompatibile l’uso del computer con le esigenze di sicurezza sottese alla misura applicata nonché agli scopi di prevenzione cui è finalizzato il regime di cui all’art. 41-bis ord. pen. In proposito, osservava che, quand’anche non connesso ad internet, il sistema si prestava a facili elusioni dei controlli per le molteplici funzionalità di cui è dotato, quali i programmi di scrittura (di cui il ricorrente ha chiesto l’uso per scrivere motivi difensivi), utilizzabili per veicolare all’esterno messaggi estranei alle finalità processuali. Aggiungeva che l’istante non aveva adeguatamente motivato la necessità dello strumento ai fini di una difesa effettiva, essendosi limitato ad evidenziare la grande mole di captazioni, senza chiarire le ragioni che impedirebbero l’uso di mezzi alternativi maggiormente compatibili con le esigenze cautelari e di prevenzione.
2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa dell’odierno ricorrente articolando due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., denuncia violazione di legge con riferimento all’art. 14.1 della circolare del 2 ottobre 2017 del Ministero della Giustizia, che disciplina le modalità di utilizzo del personal computer in regime detentivo differenziato, rappresentando che il Tribunale di Napoli non si è confrontato con detta normativa, mancando ogni riferimento alla idoneità delle cautele ivi previste a garantire le finalità di sicurezza e di prevenzione.
2.2. Con il secondo motivo, articolato ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., denuncia il difetto di motivazione, osservando che i giudici si sono limitati ad una esposizione dei fatti storici, omettendo ogni valutazione circa la concreta esigenza di studio di 60.000 pagine e di tre anni di intercettazioni al fine di individuare elementi favorevoli alla difesa, non indicate dal pubblico ministero, ma presenti agli atti del processo. Inoltre, osserva che la motivazione è apparente laddove motiva il diniego dell’uso del computer, nonostante la mancanza di collegamenti ad internet, sulla base di non chiarite possibili elusioni dei controlli e della possibilità di scrittura che consentirebbe di veicolare all’esterno messaggi attraverso canali occulti, omettendo di considerare che l’apparecchio informatico è soggetto a controlli sia prima sia dopo l’uso. Aggiunge che l’aggiramento dei divieti di comunicazione con l’esterno menzionati dal Tribunale, si riferiscono a quando il ricorrente era detenuto in regime ordinario, mentre, 2 attualmente, è precluso qualsiasi collegamento con l’esterno. Infine, osserva che la mole dei documenti da consultare non è compatibile con la loro collocazione nella camera di detenzione.
3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. In relazione al primo motivo, ha osservato che il provvedimento deve ritenersi legittimo, avendo ritenuto, in linea con la previsione dell’art. 14.1 della circolare 2 ottobre 2017, che l'autorizzazione all'uso di un personal computer, seppur limitata alle sole finalità difensive, sia incompatibile con le esigenze cautelari, nonché con gli scopi di prevenzione cui è preposto il regime penitenziario di cui all'art. 41-bis ord. pen., tenuto conto del fatto che il ricorrente, in passato, pur dopo essere stato privato della disponibilità di strumenti informatici, avrebbe continuato ad esercitare il suo potere di indirizzo e di influenza sull’associazione attraverso messaggi di posta elettronica, usufruendo indebitamente del servizio mail erogato ad altri detenuti. Con riferimento al secondo motivo, lo ha ritenuto parimenti infondato non potendo ritenersi mancante o meramente apparente la motivazione, la quale oltre alle considerazioni prima esposte, ha aggiunto che l'istante non ha adeguatamente motivato l'utilità dello strumento ai fini di una difesa effettiva, non avendo chiarito le ragioni impeditive di mezzi alternativi ugualmente idonei. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2. L’art. 40 del d.P.R. n. 230 del 2000 prevede che il direttore dell’istituto penitenziario possa autorizzare il detenuto all’uso di personal computer per motivi di lavoro o di studio. L’art. 41-bis ord. pen. prevede che i detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione possano vedere sospese le regole ordinarie di trattamento qualora siano potenzialmente in contrasto concreto con le esigenze di ordine e di sicurezza. Le limitazioni sono consentite nei limiti necessari ad impedire i collegamenti con le associazioni mafiose e per assicurare le esigenze suddette, essendo volte a prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza o di riferimento e l'interazione con altri detenuti appartenenti alla medesima organizzazione o ad altri sodalizi, e riguardano vari ambiti, tutti caratterizzati dalla necessità di limitare i contatti con l’esterno al fine di recidere i legami con l’associazione di appartenenza. Questa Corte, con riferimento al reclamo avanti il Tribunale di sorveglianza, ha ripetutamente espresso il principio che il rimedio giurisdizionale alla negazione dei permessi è subordinato alla possibilità di qualificare la pretesa dell’istante come diritto, con l’ulteriore precisazione che le limitazioni imposte dalle ordinarie regole di trattamento al particolare regime detentivo possono giustificare una limitazione, anche significativa, di tali diritti, purché siano funzionali al perseguimento delle finalità proprie del regime speciale, non dovendosi risolvere in una mera maggiore afflizione dello stato di detenzione (da ultimo, Sez. 1, n. 17489 del 29/03/2024; n. 24711 del 15/02/2023). 3 3. Nel caso di specie, il diritto che viene in considerazione è quello di difesa, situazione soggettiva di rango costituzionale e, quindi, certamente bisognevole di coordinamento con le esigenze peculiari dei detenuti in regime differenziato. Al fine di assicurare l’effettivo esercizio di tale diritto, il Ministero della Giustizia, con circolare del 2 ottobre 2017, ha disciplinato la consultazione di documentazione processuali in due modalità. All’art. 16.4. ha previsto che il carteggio afferente atti e documenti giudiziari che il difensore vuole consegnare brevi manu al detenuto, in occasione degli incontri, debba essere accompagnato da apposita dichiarazione che si tratta di corrispondenza per ragioni di giustizia. Nel carteggio deve essere indicato il numero del procedimento penale e la conferma del Direttore dell’Istituto che il difensore è regolarmente nominato nel relativo procedimento. Allo stesso modo, si procede nel caso di consegna degli atti dal detenuto al difensore. L’art. 14.1, comma 3, della medesima circolare disciplina una seconda modalità di consultazione. La norma vieta al detenuto il possesso di personal computer portatile e dispone che, qualora egli abbia bisogno di consultare materiale giudiziario che, in ragione del suo volume, non sia consultabile in maniera cartacea, potrà consultarlo su supporto informatico previa autorizzazione della competente Autorità Giudiziaria. Il supporto informatico, ove non proveniente dall’Autorità Giudiziaria, dovrà pervenire con le modalità di cui all’art. 16.4 della medesima circolare. La consultazione può avvenire al di fuori della camera detentiva, salvo che sia necessario visionare gli atti per un tempo significativo, nel qual caso si provvederà ad acquistare un apparecchio di modico valore [e-reader, lettore dvd/dvx portatile, ecc.] privo di connessioni esterne (wi-fi, bluetooth, connessione dati) per la consultazione all’interno della camera detentiva per il tempo strettamente necessario. L’apparecchio, che non dovrà permanere nella disponibilità del detenuto/internato, sarà controllato prima e dopo l’uso da parte del medesimo. Si tratta, quindi, di modalità, la cui attuazione è subordinata ad autorizzazione dell’Autorità giudiziaria, diversamente da quella di cui all’art. 16.4. L’utilizzo dello strumento informatico, in ragione delle sue peculiarità, rende necessaria l’adozione di una serie di cautele finalizzate ad assicurare la compatibilità tra l’esigenza del diritto di difesa e l’esigenza di sicurezza e prevenzione, incidenti anche sull’organizzazione dell’attività carceraria. A proposito di tale esigenza organizzativa, infatti, viene in considerazione la circostanza che, poiché gli strumenti informatici attraverso i quali esaminare la documentazione possono essere oggetto di manipolazione e possono consentire di introdurre in istituto contenuti illeciti o di far uscire comunicazioni non consentite, la piena salvaguardia di così pregnanti esigenze di sicurezza rende necessario, come evidenziato nella stessa circolare, che tale materiale venga assoggettato a previe adeguate verifiche prima e dopo l’uso, come avviene, del resto, per i CD di tipo ammesso o per i dispositivi di lettura. Accanto alla astratta praticabilità di siffatti interventi, va, quindi, apprezzata la loro diretta incidenza sull'organizzazione del carcere, in termini di risorse umane e materiali da 4 destinare ai relativi compiti, anche nelle loro dimensioni quantitative.
4. Nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto di non autorizzare l’utilizzo del personal computer fornito dall’amministrazione, alla luce della condotta tenuta dal ricorrente in precedenza, allorquando, pur in stato di detenzione per lunghi anni, era riuscito a mantenere contatti con i sodali all’esterno dell’istituto di pena proprio abusando di un personal computer al cui uso era stato autorizzato per motivi difensivi, nonché utilizzando abusivamente collegamenti di posta elettronica di altri detenuti. Ha anche osservato che le caratteristiche dell’apparecchio consentono di eludere i controlli, pur in assenza di collegamento internet, in ragione delle molteplici funzionalità di cui dispone che potrebbero consentire comunque di veicolare all’esterno messaggi, specie tenuto conto della intenzione del ricorrente di predisporre motivi difensivi. A fronte della peculiare pericolosità del detenuto, la particolare cautela del Tribunale è, quindi, logicamente e congruamente motivata con richiamo, non solo al curriculum criminale di LL, ma soprattutto alle plurime violazioni connesse proprio all’abuso dello strumento di cui ora chiede l’utilizzo. A fronte di tale particolare e specifica pericolosità, la Corte ha ulteriormente sottolineato un evidente difetto di allegazione e prova, avendo osservato che la mole del materiale da consultare è stata solo genericamente rappresentata, in tal modo non consentendo di apprezzare la possibilità di autorizzare modi alternativi di esame della documentazione (come quelli previsti dall’art. 16.4 della Circolare citata), maggiormente compatibili con le esigenze di sicurezza e prevenzione rappresentate, ugualmente idonei ad assicurare un pieno ed effettivo diritto di difesa. Si tratta di motivazione logica e rispettosa delle esigenze di bilanciamento degli obiettivi di sicurezza e prevenzione con il diritto fondamentale di difesa, rispetto alle quali le censure del ricorrente, basate essenzialmente sulla mancata applicazione dell’art. 14.1 e sulla mole della documentazione, che non si contesta essere stata solo genericamente indicata in sede di reclamo, si palesano infondate.
5. Alla luce delle motivazioni esposte, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 17/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 5