Sentenza 3 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/02/2003, n. 1532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1532 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2003 |
Testo completo
LA CORTE SU01 532/03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIA Oggelu Contratto di SEZIONE TERZA CIVILE assicurazione Composta dagli il.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 18005/9 Dott. Vittorio DUVA Presiderta Dot RE PERCONTE IICATESE Consigliere 3508 Dot . Bruno DURANTE Consigl o Cron. : cro Rep. Sof Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Dott. Donato CALABRESE Rei Consigliere Ud. 25/09/02 La pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: STR LI SQ, elettivamente domiciliato in ROMA FZZA SAKTI APOSTOLI 81, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO FERMANELLI, difeso dall'avvocato MICHELE MUSCI, giusta delega in atti, - ricorrente
contro
MINERVA ASSICURAZIONI SPA, in persona de Condirettore munito dei corrispondenti poteri ing. FR GL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VASARI 5, presso lo studio dell'avvocato RAOUL RUDEL, che la difende 2002 unitamente all'avvocato DONATO AMENDONI, giusta delega 1728 in alliz controricorrente avverso la sentenza n. 1015/98 del Tribunale di TRANI, sezione promiscu i 4/12/1997, depositata il 11/07/98 RG.3196/96; udita la relazione deila causa svcita nella pubblica udienza del 25/09/02 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito l'Avvocato MUSC1 MICHELE;
udite l'Avvocato RUDEL RAOUL;
udito il P.M. in регаста del Sostituto Procurato re Generale DO_L. EL CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ter Con atto di citazione notificato in data 13.2.1996 PO UA, titolare dell'omonima ricevitoria del ToLocalcio in Corato, conveniva dinanzi al Prelore circondariale di Trani -Sez. dist. di Corato la MI Assicurazioni spa per sentirla condannare al pagamento della somma di L. 19.400.000, oltre svalutazione e in- teressi. L'attore assumeva che in data 21.5.1995 a macchina convalidatrice della schedine di CI ΠΟΙ aveva compiutamente marcato, per ur errore meccanico, la schedira a carature n. 1410 SB giocata dai sigg. Amen- duri EL, LI EL, PO GI, Cam- th panale RE e MP AL, sqltando nella fatti- specie di evindenziare una "doppia", sicchè successiva- mente i partecipanti al gioco avevano realizzato, a se- guito del suddelto errore, due vincite con punti dodi- ci, anziché con punti tredici. Pertanto, essendo assicurato per la responsabilità civile VCISO i giocatori di lotterie e pronostici con La MI ass.ni, in data 29.5.1995 esso PO de- nunciava il sinistro e, successivamente, 30.6.1995, provvedeva a pagare i giocatori, emetlendo cinque asse- gni di L.
3.900.000 ciascuno. Avanzava, pol, richiesta di indennizzo alla propria Compagnia assicuratrice, Ja quale сог raccomardara 26.1.1996 comunicava alio PO di non avere dirit- to ad alcun risarcimento. Costituitasi in giudizio, la MI Ass.ni chiede- va il rigetto della domanda perché infondata. L'adito Prelore con sentenza еmessa in data 25.6.1996, accoglieva la domanda parzialmente, poiché tereva corto che i contra to assicurativo prevedeva "una scopertura del 20% del 'importo del danno", e con- dannava la convenuta al pagamento della Bomma di L. 15.600.000. La decisione veniva appellata dalla MI Ass.ni e il Tribunale di Trani con sentenza dell'il.
7.1998 ac- 3 coglieva l'appello ed in riforma delia dccisione di primo grado rigestava la domanda proposta dallo Strip- poli con l'atto di citazione notificato il 13.2.196. Avverso Lale sentenza PO UA ha propo- sto ricorso per cassazione con due motivi, cui resiste con controricorso la Zurigo Assicurazioni, alla quale è stato trasferito il portafoglio della società MI spa. Le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo si denuncia "violazione e falsa diz applicazione degli arul. 2697 e 1917 c.c., nonché mozi- vazione Insufficiente e contraddictoria, D relazione all'art. 360, Co. 1, гn. 3 e 5 c.p.c.". Il ricorrente deduce che, avendo il Tribunale asserito che i facto storico dell'errore di trascrizione da parte della mac- china convalidatrice era stato provato attraverso la produzione della schedina in contestazione e di quelle dei singoli giocatori versate in atti, La garanzia as- sicurativa doveva ritenersi pienamente operante. So- stiene, quindi, che, rappresentando l'errore meccanico di trascrizione da parte della macchina convalidatrice della schedina un fatto accidentale, tale fatto giusti- ficava esso PO a pagare i danni subiti dai gic- catori c lo legittimava a richiedere, in base alla pc- lizza assicurativa contra la Co la MI (purto 4 16.3. delle norme contrattuali della stessa), il risar cimento dei danni. Assume di non avere, pertanto, prov- veduto [a Sua voltaj a risarcire il danno subito dai giocatori spontaneamente e immotivatamente, bersi in base ad un titolo che giustificava il suo operato. Il motivo non può trovare accoglimento. 1 tribunale affermando che lo PO non pote- va produrre altra o diversa prova del fatto avendo ver- sato in at-i la fotocopia della schedina in contesta- zione da cui si evinceva l'asserito errore di Lrascri- zione da parte della macchina convalidatrice {nella prima e seconda colonna, al quinto pronostico, risulta- M va riportato dalla macchina 1 fisso invece della doppia 1-2 pronosticata) rispetto agli origirali delle schede in possesso degli scommettitori- ha inteso soltanto di- re che 1' (osscrito] errore meccanico di trascrizione, quale fatto storico, era portato dalla stessa scheda, il che non abbisognava, da parte dello strippoli, di alira prova circa l'oggettività dell' (asserito) errore. Vero è, infatti, che lo stesso giudice, con insin- dacabile valutazione di merilo, ha ritenuto fondata la relativa ċensura della compagnia assicuratrice, che aveva lamentato che lo PO non aveva provato un diverso aspetto, e cioè che la difformità tra il marea- mento manuale e la riproduzione meccanica fosse effe:- 5 tiva, originaria e genuina che, se errore vi era sta- to, questo fosse attribuibile alla macchina. Sla di Catto che 11 Tribunale ha osservato in proposito, per parte sua, che, poiché l'errore in questione non consi- steva in un mero scambio di segni, bensi nell'omissione, da parte della maconina, di חנו segno pur riportato rella marcatura manuale, appariva ragio- nevole ritenere sotto l'aspetto probatorio- cho scheda esibita dallo PO non potesse essere assi- stita da una presunzione di conformità rispetto al mo- menico della chiusura del gioco. Esclusosi -in difetto di prova circa la effettivi- tà, originarietà e genuinità della difformità tra il Marcamento manuale e la riproduzione meccanica- 1 1'errore accidentale attribuibile alla macchina conva- lisatrice, l'avvenuto pagamento dei giocatori da parte dello PO non poteva dunque generare, secondo il giudice di appello, l'obbligo della garanzia assicura- tiva. I modo appropriato e corretto il Tribunale ha del resto osservato al riguardo che, finchè non sia scata accertata giudizialmente negozialmente la sua respon- sabilità е 1' aurontare dolla somma da Lui dovuta a] terzo danneggiato, l'assicurato non può pretendere il pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicuratore (alla stregua del richiamato art. 1917, 1° comuna, c.c.). Ha rilevato, portanto, che lo PO provve- dendo immediatamente ė spontaneamente al risarcimento del danno asseritamente subito dai giocatori, aveva vo- lontariamente rinunciato ad opporre agli stessi la ror- ma contrattuale circa il dovere di accertamento de partecipanti al gioco (quanto alla corrispondenza tra cedola e tagliando/figlia) e, conseguentemate, omesso di far accertare nelle forme del giudizio la sussisten- ة منے 0 morio di In suo obbligo risarcitoric, che solo in caso di riconoscimento avrebbe Lualizzato il suc do- vere di pagamento e correlativamente l'obbligo di in- dennizzo da parte della MI Assicurazioni. Insostenibile è, di conseguenza, l'assunto del ri- correnze -cha addune a sostegno Cass. n. 3008/1996- di non avere provveduto spontaneamente e immotivatamente a risarcire il danno subito dai giocatori гла di averio fatto in base ad un titolo che giustificava il suo ope- rato, giacchè, non potendo reputarsi effettiva, origi- naria e genuina La difformità, per cui i rischio di th compilazioni difformi si spostava sui giocatori,La schedina ir Mano a costorc non era titolo che, per quanto non definitivo C for contenente 1'accertamento dolla responsabilità dell'assicurato medesimo e dell'ammontare complessivo del risarcimento, fosse ide- 7 neo ad attribuire al pagamento in loro favore, da parte delio PO, il carattere doveroso previsto dall'art. 1917 c.c. Con 1 secorip aptivo si denuncia "viclazione dell'art. 360 CO. 1 1. 5 c.p.c. PEI insut iciente e contraddittoria motivazione SL un punto decisivo della controversia circa la interpretazione della OTIA соп- trattuale riportata sulla copia della scheda consegrala ai giocatori". Il ricorrente sostiene che, in base a talo norma, al di fuori di doversi il partecipante al giocc {a carature! accertare che il ricevitore abbia compilato a ricalco con esattezza la cedola consegnata a giccatore e vi abbia apposto la Sla firma, Dessun obblige incombe 911 medesimo giocatore di verificare l'esatta corrispondenza tra la marcatura manuale dei pronostici e la cro riproduzione meccanica sul ca- gliando/figlia. Lamenta, quindi, che in maniera de_ ha posto, tutto apodittica cd incongrua il Tribunale invece, tale obbligo in capo al giocatore, atteso che tale obbligo non figura tra le norme del regolamento ufficiale del concorso CI, né sulla schedina rilasciata al gionatore. Anche tale censura va disattesa, in quanto conflig- ge con l'apprezzamento di fatto compiuto da giudice di merito, cui spetta 1'interprelazione delie clausole contrattuali. In particolare emerge dalla sentenza impugnata che é mancata nella specie in ragione, evidentemente, che della stessa non è stata cr ita prova la verifica da parte dei giocatori -giusta norma contrattuale riporta- ta sula schedina dell'esatta corrispondenza tra La marcatura a mano dei pronostici sulla matrice e la loro riproduzione meccanica sul cagliando/figlia esposto nei locali della ricevitoria, ne che зі "a chiaramente consistere, dal giudicante, l'cboligo dei partecipanti al gioco di accertarsi dell'esattezza del "rical co". Trattasi ci valutazione di merito espressa dal Tri- 47 bunale con motivazione sufficiente е Icgica, per cui essa infattinon è sindacabile in questa sede. E' evi- donte che il ricorrente critica il giudizio in sé, non la motivazione come viziata o carence, c cho la diversa interprelazione fornita dallo stesso ricorrente si ri- solve nella sollecitazione ad una inammissibile juova valutazione da parte di questo giudice di legittimita. Pertanto il ricorso va rigettato. Le spese del giu- dizio di Cassazione SOGO compensate tra le parti per giusti motivi.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione. 9 Così deciso, il 25.9.2002 nella Cam era di Consi- glio. 1.9.18005 1999 IL CONSIGLIERE EST. IL P RESIDENTE Airbrese Vinois finafura IL CANCELLIERE CI Dott.ssa Maria Aiello Depositata in Cancelleria OST, 3.02.03 IL CANCELLERE C1 Dott.ssa Maria Aiello CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'AgenziaSi attesta la registrazione delle Entrate di Roma 2 il 26-5-2003. Serie 4 al n. 20025 versate € 170,43 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DICANCELLERIA Roberto Fict 10