Cass. pen., sez. I, sentenza 23/11/2006, n. 41204
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Sentenza 23 novembre 2006

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L'ordinanza che ripristina la misura coercitiva a norma dell'art. 300, comma quinto, cod. proc. pen., nei confronti di imputato già prosciolto o assolto in primo grado e poi condannato in appello per lo stesso fatto non comporta l'obbligo di effettuazione dell'interrogatorio di garanzia previsto dall'art. 294 cod. proc. pen., non potendo essere considerata come nuovo provvedimento coercitivo, dato il nesso necessario e indissolubile che la lega a quella che ha disposto la precedente misura. (Nell'occasione, la Corte ha ribadito che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 294, comma primo, e 302 cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost. nella parte in cui non prevedono l'obbligo dell'interrogatorio di garanzia della persona in stato di custodia cautelare anche dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, avuto riguardo alle peculiarità che caratterizzano tale fase e all'adeguatezza del livello di garanzie "de libertate" in esso dal sistema) (C. cost., ord. 8 giugno 2005, n. 230).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 23/11/2006, n. 41204
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41204
    Data del deposito : 23 novembre 2006

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