Sentenza 23 novembre 2006
Massime • 1
L'ordinanza che ripristina la misura coercitiva a norma dell'art. 300, comma quinto, cod. proc. pen., nei confronti di imputato già prosciolto o assolto in primo grado e poi condannato in appello per lo stesso fatto non comporta l'obbligo di effettuazione dell'interrogatorio di garanzia previsto dall'art. 294 cod. proc. pen., non potendo essere considerata come nuovo provvedimento coercitivo, dato il nesso necessario e indissolubile che la lega a quella che ha disposto la precedente misura. (Nell'occasione, la Corte ha ribadito che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 294, comma primo, e 302 cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost. nella parte in cui non prevedono l'obbligo dell'interrogatorio di garanzia della persona in stato di custodia cautelare anche dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, avuto riguardo alle peculiarità che caratterizzano tale fase e all'adeguatezza del livello di garanzie "de libertate"
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/11/2006, n. 41204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41204 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 23/11/2006
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - N. 3508
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 026923/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RA RT N. IL 13/04/1977;
avverso ORDINANZA del 27/04/2006 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. CIANI G., che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza del 27.4.2006, il Tribunale di Catanzaro, costituito a norma dell'art. 310 c.p.p., rigettava l'appello proposto nell'interesse di RA RT avverso l'ordinanza emessa il 16.1.2006 dalla Corte di Assise di Appello di Catanzaro con cui era stata disattesa la richiesta di declaratoria di inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere, ritenendo che il mancato espletamento dell'interrogatorio non producesse gli effetti previsti dagli artt. 294 e 302 c.p.p., dato il nesso essenziale e indissolubile esistente tra detta ordinanza e quella applicativa di precedente misura, tanto più che i due provvedimenti riguardavano i medesimi fatti di reato ed esigenze cautelari parzialmente analoghe. Il difensore dell'imputato proponeva ricorso per Cassazione chiedendo l'annullamento dell'ordinanza e deducendo, in subordine, eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 294 c.p.p., art. 300 c.p.p., comma 5, e art. 302 c.p.p., in relazione agli artt. 3, 13 Cost., art.24 Cost., comma 2, nella parte in cui non prevedono l'obbligo per il giudice di procedere ad interrogatorio di garanzia ed escludono la cessazione dell'efficacia del titolo coercitivo in caso di riapplicazione della misura cautelare nei confronti dell'imputato che, assolto nel giudizio di primo grado, viene poi condannato in appello per il medesimo fatto, tanto più che la disciplina appare non compatibile con il patto internazionale del 1966 e con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950, nonché con i principi enunciati dalla Corte costituzionale.
Il ricorso non ha fondamento.
La questione sollevata dal ricorrente è stata già esaminata e disattesa dalla giurisprudenza di questa Corte in cui è stato chiarito - in una situazione identica a quella di specie - che nel caso di riapplicazione, ai sensi dell'art. 300 c.p.p., comma 5, di misura cautelare nei confronti di imputato già prosciolto o assolto in primo grado e poi condannato in appello per lo stesso fatto, non sussiste, per difetto dei relativi presupposti, l'obbligo di effettuazione dell'interrogatorio di garanzia previsto dall'art. 294 c.p.p. (Cass., Sez. 1,20 aprile 1998, Fiandaca). L'esattezza di tale principio è confermata dall'indirizzo interpretativo per cui l'ordinanza che ripristina la misura coercitiva a norma dell'art. 300 c.p.p., comma 5, nei confronti di persona condannata in appello dopo assoluzione in primo grado non può essere considerata come nuovo provvedimento coercitivo, dato il nesso necessario e indissolubile che la lega a quella che ha disposto la precedente misura (Cass., Sez. 1^, 12 febbraio 2002, Lezzo). Deve, poi, considerarsi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente, avendo il Giudice delle leggi dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 294 c.p.p., comma 1, e art.302 c.p.p., nella parte in cui non prevedono l'obbligo dell'interrogatorio di garanzia della persona in stato di custodia cautelare anche dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento in riferimento all'art. 3 Cost. e art. 24 Cost., comma 2, avuto riguardo alle peculiarità che caratterizzano la fase del dibattimento ed alla adeguatezza del livello di garanzie de liberiate apprestato in esso dal sistema(C. cost., ord. 8 giugno 2005, n. 230). In conclusione, risultando infondato in tutti i profili dedotti, il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria dovrà provvedere all'adempimento prescritto dall'art.94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 23 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2006