CASS
Sentenza 19 luglio 2023
Sentenza 19 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/07/2023, n. 31247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31247 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BE DE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/05/2022 del GIP TRIBUNALE di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento della ordinanza impugnata Penale Sent. Sez. 4 Num. 31247 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: MICCICHE' LOREDANA Data Udienza: 22/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lecce, con ordinanza emessa il 13 maggio 2022, disponeva la revoca della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità applicata nei confronti di AL BE, e ripristinava la pena irrogata con decreto penale di condanna n.726/2020. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato a mezzo del difensore di fiducia. 3. Con unico motivo si deduce vizio di violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 187, comma 8 bis del CdS. Il giudice aveva disposto il ripristino della originaria pena, senza considerare il periodo di svolgimento della prestazione lavorativa, da computarsi quale effettiva espiazione della complessiva pena detentiva inflitta. 4. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Merita accoglimento la censura che segnala il vizio di violazione di legge in riferimento alla ammissione al lavoro di pubblica utilità ed al ripristino dell'intera pena sostituita, come determinata nel decreto penale di condanna. 2.1 II ricorso pone la questione in punto di diritto dell'individuazione degli effetti derivanti dall'interruzione del lavoro di pubblica utilità, quale pena sostituiva applicata al condannato ai sensi dell'art. 186 comma 9 bis CDS e del conseguente provvedimento di revoca, imponendo di verificare se operi in via retroattiva senza assegnare alcuna rilevanza al periodo di lavoro già svolto, oppure se debba tenersene conto mediante lo scomputo dalla pena residua ancora da eseguire, previo ragguaglio. Nel caso in esame il giudice di merito ha ripristinato la sanzione originaria. 2.2 La norma di riferimento è costituita dall'art. 186 comma 9-bis citato la quale stabilisce che in caso di violazione degli obblighi connessi al lavoro di pubblica utilità il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione dispone "la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida e della confisca". Di per sé la disposizione nel suo testuale tenore prescrittivo e nell'interpretazione letterale per l'uso del verbo ripristinare pare significare l'eliminazione per il futuro della pena sostitutiva e l'applicazione di quella originariamente inflitta e sostituita con il lavoro di pubblica utilità, senza testualmente disporre alcunché per il caso in cui tale misura punitiva abbia trovato attuazione concreta sino alla violazione delle relative prescrizioni e quindi nemmeno disciplinare positivamente gli effetti prodotti dalla revoca disposta. 2.2.1 Ritiene questo Collegio, in conformità con altre precedenti decisioni, di ribadire il principio affermato da questa Corte di legittimità secondo cui la revoca della sanzione i, sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, disposta per mancata osservanza delle prescrizion' comporta il ripristino della sola pena residua, calcolata sottraendo dalla pena complessivamente inflitta il periodo di positivo svolgimento dell'attività, mediante i criteri di ragguaglio dettati dall'art. 58 D.Lgs. 28 agosto 2000, n.274. (Sez. 1, n. 32416 del 31/03/2016 Cc. (dep. 26/07/2016 ) Rv. 267456 - 0) E' stato osservato infatti che, entrambi gli artt. 186 e 187 del codice della strada operano il richiamo esplicito, in quanto compatibile, all'istituto del lavoro di pubblica utilità come disciplinato dal D. Lgs. n. 274 del 2000, che regola il procedimento davanti al giudice di pace e prevede le sanzioni irrogabili per i reati attribuiti alla sua competenza;
viene in rilievo in particolare il disposto dell'art. 58, secondo il quale ad ogni effetto giuridico l'obbligo di permanenza domiciliare ed il lavoro di pubblica utilità si considerano come pene detentive della specie corrispondente a quella della pena originaria. Ritiene questa Corte che la limitazione della libertà personale subita da chi abbia espletato attività lavorativa nell'interesse della collettività costituisce per l'ordinamento sanzione detentiva espiata e non misura alternativa alla carcerazione secondo la disciplina dettata per gli istituti previsti dall'ordinamento penitenziario. Deve ritenersi che il comportamento del condannato inadempiente che non si sia del tutto sottratto all'esecuzione dell'attività impostagli a titolo di sanzione para-detentiva, ma ne abbia violato gli obblighi dopo una prima fase esecutiva caratterizzata da svolgimento regolare, susciterebbe una duplice reazione dell'ordinamento, da un lato la sanzione penale per il reato commesso ai sensi dell'art. 56 D.Lgs. n. 274/2000 e dall'altro il prolungamento della durata della pena originaria sostituita per effetto della revoca. Per evitare tale irragionevole inasprimento punitivo, che pone nel nulla il pur corretto comportamento esecutivo tenuto, seppur temporalmente limitato, e che finirebbe per contrastare la finalità rieducativa del reo, cui anche il lavoro di pubblica utilità tende, è stato affermato il seguente principio di diritto che questo Collegio ribadisce secondo cui "l'inosservanza degli obblighi inerenti il lavoro di pubblica utilità può comportarne la revoca, ma l'adozione di tale provvedimento impone al giudice, quanto agli effetti della revoca stessa, di tener conto del periodo di lavoro espletato sino al momento della commessa trasgressione e, previa effettuazione del ragguaglio dei giorni di lavoro non prestato con la pena detentiva sostituita secondo i criteri di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 58, di scomputarlo dalla restante pena ancora da eseguire nelle forme ordinarie" (Sez. 1, n. 42505 del 23/09/2014, Di Giannatale, rv. 260131; Sez. 1 n. 46551 del 25.05.2017). 2.2.2. Poiché il provvedimento in verifica non si è atter uto ai superiori criteri interpretativi, ma ha in via automatica disposto la revoca retroattiva della pena sostitutiva senza condurre alcuna indagine in merito alla individuazione temporale delle violazioni compiute e alla loro incidenza sul periodo di esecuzione della sanzione sostitutiva, in ciò incorrendo in violazione di legge, lo stesso va annullato con rinvio al Tribunale per il Così deciso il 22.06.2023 rinnovato esame della richiesta di revoca che dovrà svolgersi alla luce del principio di diritto sopra affermato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al GIP presso il Tribunale di Lecce.
viene in rilievo in particolare il disposto dell'art. 58, secondo il quale ad ogni effetto giuridico l'obbligo di permanenza domiciliare ed il lavoro di pubblica utilità si considerano come pene detentive della specie corrispondente a quella della pena originaria. Ritiene questa Corte che la limitazione della libertà personale subita da chi abbia espletato attività lavorativa nell'interesse della collettività costituisce per l'ordinamento sanzione detentiva espiata e non misura alternativa alla carcerazione secondo la disciplina dettata per gli istituti previsti dall'ordinamento penitenziario. Deve ritenersi che il comportamento del condannato inadempiente che non si sia del tutto sottratto all'esecuzione dell'attività impostagli a titolo di sanzione para-detentiva, ma ne abbia violato gli obblighi dopo una prima fase esecutiva caratterizzata da svolgimento regolare, susciterebbe una duplice reazione dell'ordinamento, da un lato la sanzione penale per il reato commesso ai sensi dell'art. 56 D.Lgs. n. 274/2000 e dall'altro il prolungamento della durata della pena originaria sostituita per effetto della revoca. Per evitare tale irragionevole inasprimento punitivo, che pone nel nulla il pur corretto comportamento esecutivo tenuto, seppur temporalmente limitato, e che finirebbe per contrastare la finalità rieducativa del reo, cui anche il lavoro di pubblica utilità tende, è stato affermato il seguente principio di diritto che questo Collegio ribadisce secondo cui "l'inosservanza degli obblighi inerenti il lavoro di pubblica utilità può comportarne la revoca, ma l'adozione di tale provvedimento impone al giudice, quanto agli effetti della revoca stessa, di tener conto del periodo di lavoro espletato sino al momento della commessa trasgressione e, previa effettuazione del ragguaglio dei giorni di lavoro non prestato con la pena detentiva sostituita secondo i criteri di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 58, di scomputarlo dalla restante pena ancora da eseguire nelle forme ordinarie" (Sez. 1, n. 42505 del 23/09/2014, Di Giannatale, rv. 260131; Sez. 1 n. 46551 del 25.05.2017). 2.2.2. Poiché il provvedimento in verifica non si è atter uto ai superiori criteri interpretativi, ma ha in via automatica disposto la revoca retroattiva della pena sostitutiva senza condurre alcuna indagine in merito alla individuazione temporale delle violazioni compiute e alla loro incidenza sul periodo di esecuzione della sanzione sostitutiva, in ciò incorrendo in violazione di legge, lo stesso va annullato con rinvio al Tribunale per il Così deciso il 22.06.2023 rinnovato esame della richiesta di revoca che dovrà svolgersi alla luce del principio di diritto sopra affermato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al GIP presso il Tribunale di Lecce.