Sentenza 13 novembre 2003
Massime • 2
Il ricorso previsto dal comb. disp. degli artt. 11 della legge n. 319 del 1980 (compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria) e 29 legge 13 giugno 1942 n. 794 (onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziarie in materia civile) introduce un procedimento riconducibile non allo schema delle impugnazioni penali, ma a quello delle impugnazioni mediante ricorso in materia civile, che costituisce una forma particolare di "vocatio in iudicium", il cui atto introduttivo, destinato a consentire al giudice la fissazione dell'udienza di comparizione, deve essere depositato in cancelleria, a pena di decadenza, nel termine di venti giorni dalla notificazione del provvedimento impugnabile, non bastando l'eventuale spedizione a mezzo del servizio postale che sia avvenuta nel rispetto di quel termine. (Nella specie, relativa a compenso di perito, il provvedimento impugnato era stato notificato il 16 novembre e il "ricorso", spedito tempestivamente a mezzo del servizio postale, era pervenuto nella cancelleria del giudice competente il 10 dicembre successivo, e cioè tardivamente; conseguentemente la Corte ha ritenuto che erroneamente il tribunale avesse deciso nel merito, omettendo di rilevare la causa di decadenza).
È ricorribile per cassazione per violazione di legge l'ordinanza emessa dal tribunale a seguito di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al perito proposta ai sensi del comb. disp. degli artt. 11 della legge n. 319 del 1980 (compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria) e 29 legge 13 giugno 1942 n. 794 (onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziarie in materia civile), in considerazione della sua natura sostanziale di sentenza. (Nella specie il provvedimento impugnato era stato depositato prima dell'entrata in vigore dell'art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e la Corte ha ritenuto correttamente applicata la normativa antecedente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/11/2003, n. 3936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3936 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe M. - Presidente - del 13/11/2003
1. Dott. DE CHIARA Francesco - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere - N. 1874
3. Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 29595/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
LO RI FR e AB AZ;
contro l'ordinanza in data 11.6.2002 del Tribunale di Roma, 6^ sezione penale, con la quale è stata rideterminata la liquidazione per l'attività svolta dai ricorrenti in qualità di periti nel procedimento n. 20367/95 RGNR
contro
TI UG + altri;
sentita la relazione del Cons. Dott. Giuliano Casucci;
CONSIDERATO
che con ordinanza in data 11.6.2002, il Tribunale di Roma, a scioglimento della riserva avente ad oggetto il ricorso del pubblico Ministero contro del decreto del GUP di Roma, con il quale, applicato l'art. 11 d.P.R. 352/88, era stata liquidata in L. 190.000.000, oltre accessori e spese, l'attività svolta dai periti LO RI FR e AB AZ nell'ambito del procedimento a carico di TI UG + altri, rideterminava il compenso in Euro 14.299,00, oltre accessori e spese, previa commisurazione degli onorari al tempo ritenuto necessario e determinato sulla base delle vacazioni;
che il Tribunale riteneva che la perizia eseguita non riguardava una costruzione edilizia ma aveva ad oggetto verifiche di natura amministrativa e penale in ordine alla rispondenza di elaborati a norme, regolamenti, vincoli e disposizioni vigenti;
che contro tale decisione hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione entrambi i periti, a mezzo del difensore, che ne chiedevano l'annullamento per i seguenti motivi: - violazione e falsa applicazione dell'art. 11 L. 319/80 e dell'art. 583 c.p.p. nonché omessa e insufficiente motivazione, per non applicabilità del citato art. 583 in quanto si tratta di ricorso introduttivo di procedimento contenzioso e non impugnazione, sicché entro il termine di venti giorni il ricorso deve essere depositato e non spedito;
- insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla ritenuta erronea applicazione dell'art. 11 d.P.R. 352/88, che ha ad oggetto non soltanto le perizie su costruzioni edilizie ma "in materia" di costruzioni edilizie e per non aver chiarito quale fosse l'oggetto della perizia;
- violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4 e 11 L. 319/80 e degli artt. 1 e 2 d.P.R. 352/88 nonché insufficienza e contraddittorietà della motivazione per essersi il Tribunale limitato ad escludere la riconducibilità della perizia nell'ambito del cit. art. 11, senza accertare la sua riconducibilità nell'ambito dell'art. 2 riguardante gli accertamenti in "materia amministrativa" ovvero, in via analogica, tra le materie indicate nelle tabelle;
- violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 4 L. 319/80 nonché omessa e insufficiente motivazione per avere accorpato i quesiti senza tenere conto che essi si connotavano per la riferibilità a sei diversi ed autonomi capi d'imputazione con espletamento di attività non solo ricognitive ma anche tecnico- valutative;
violazione e falsa applicazione dell'art. 8 L. n. 319/80 e degli artt. 392 e 227 c.p.p., nonché omessa e insufficiente motivazione in ordine alla riduzione di 1/4 dei compensi, per non aver tenuto conto della sospensione dei termini feriali;
che il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, richiamato il disposto degli artt. 84 e 170 T.U. n. 115/02, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, per essere l'ordinanza non impugnabile, ovvero, in subordine, di rimettere la decisione alle Sezioni Unite in considerazione delle contrastanti decisioni assunte in materia,
osserva:
1. sulla richiesta di inammissibilità del P.G. si rileva che l'art. 29 L. 13 giugno 1942 n. 794 (sostanzialmente riprodotto nell'art. 170
TU ,n. 115/2002 non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale alla data di pronuncia del provvedimento impugnato) deve essere interpretato in ottemperanza al disposto dell'art. 111 Cost., stante la natura decisoria del provvedimento del Tribunale, assimilabile quindi alla sentenza. Con specifico riferimento alla liquidazione dei compensi ai periti, in senso favorevole alla ricorribilità in cassazione si sono già espresse le Sezioni Unite penali con sentenza n. 5 del 26.4.1989, ricorribilità comunemente riconosciuta dalle sezioni civili di questa stessa Corte (in tal senso Cass. Sez. 4^ 23.5-4.7.2001 n. 27176). Il ricorso è quindi ammissibile e l'eccezione sollevata dal Procuratore Generale deve essere rigettata.
2. Ammessa la natura decisoria del provvedimento impugnato (e quindi sostanzialmente di sentenza), perché conclusivo di procedimento di natura contenziosa incidente su posizione soggettive giuridicamente tutelate e che costituisce titolo esecutivo (art. 29 c. 6 L. 794/42), va rilevato che il ricorso è limitato al vizio di "violazione di legge", l'unico preso in considerazione dall'art. 111 Cost. (Cass. Pen. Sez. 4^ n. 27176/01 cit.; Cass. Sez. Lav. 20.4.95 n. 4445).
3. La denuncia di violazione e falsa applicazione dell'art. 11 L. 319/80 per tardività del ricorso, è fondata, non essendo applicabile la disciplina dettata per le impugnazioni dall'art. 583 c.p.p.. Il procedimento disciplinato dall'art. 11 L. cit. non è
infatti riconducibile allo schema delle impugnazioni penali ma a quello delle impugnazioni mediante ricorso in materia civile (cfr. Corte Cost., sentenza 20 maggio-3 giugno 1998 n. 197), che costituisce una forma particolare di vocatio in iudicium, il cui atto introduttivo è dato dal ricorso che deve essere "depositato nella cancelleria del giudice onde consentirgli di emettere il provvedimento ordinatorio di fissazione dell'udienza di comparizione". Tale regola non è estranea al procedimento penale allorché si verte nell'assimilabile ipotesi di opposizione a provvedimento pronunciato inaudita altera parte, opposizione idonea ad ottenere la decisione in contraddittorio (cfr. Cass. S.U. 28.11.2001-25.1.2002 n. 3026 in tema di opposizione regolata dall'art. 667 c. 4 c.p.p. che va depositata in cancelleria a norma dell'art. 121 c.p.p.). Il ricorso, proposto dal Procuratore della Repubblica contro il provvedimento di liquidazione in esame notificato il 16.11.2001, è pervenuto alla Cancelleria del Tribunale il 10 dicembre successivo, oltre il termine di venti giorni stabilito a pena di decadenza, a nulla rilevando la data di spedizione a mezzo del servizio postale. Il Tribunale avrebbe dovuto rilevare la dedotta decadenza e non pronunciare nel merito.
In conseguenza il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2004