Sentenza 23 maggio 2001
Massime • 1
L'ordinanza che decide sul ricorso proposto contro il decreto di liquidazione del compenso al perito è impugnabile per cassazione, in sede penale, limitatamente al vizio di violazione di legge, trattandosi di provvedimento di natura decisoria conclusivo di un giudizio che incide su posizioni soggettive giuridicamente tutelate.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/05/2001, n. 27176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27176 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANGINI BRUNO - Presidente - del 23/05/2001
1. Dott. LISCIOTTO FRANCESCO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. TATOZZI GIANFRANCO - Consigliere - N. 2391
3. Dott. BOGNANNI SALVATORE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE - Consigliere - N. 036308/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) VA CI N. IL 00/00/0000
2) RD IV N. IL 02/05/1958
avverso ORDINANZA del 13/06/2000 TRIBUNALE di MANTOVA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE
lette le conclusioni del P.G. Dr. Vito Monetti che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
La Corte osserva:
VA CI ha proposto ricorso avverso il provvedimento 13 giugno 2000 del Tribunale di Mantova che ha respinto il ricorso, proposto ai sensi dell'art. 11, comma 5^, l. 8 luglio 1980 n. 319, contro il decreto di liquidazione emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Mantova e relativo ai compensi spettantigli per aver svolto le funzioni di perito in procedimento penale.
A sostegno del ricorso deduce: 1) violazione dell'art. 1 c. 2^ l.319/1980 perché erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto applicabile il compenso per i periti e non anche (cumulativamente) quello per i consulenti tecnici e perché apoditticamente il Tribunale ha affermato essere applicabile esclusivamente la liquidazione a vacazioni;
2) violazione dell'art. 4 legge citata perché erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto che la doppia vacazione sia dovuta per il primo giorno di esecuzione delle operazioni e non per ogni prima ora dei giorni in cui l'incarico è stato svolto;
3) violazione dell'art. 7 legge citata perché sono state escluse dalla liquidazione le spese non documentate;
4) violazione dell'art. 4 legge citata in relazione al numero di vacazioni estremamente ridotto liquidato.
Il Procuratore generale presso questo Ufficio ha concluso per l'inammissibilità del ricorso in quanto manifestamente infondato. A queste conclusioni il ricorrente ha replicato con memoria con la quale si ribadiscono le ragioni del ricorso.
Il primo problema che si pone all'esame della Corte è quello relativo alla ricorribilità in cassazione del provvedimento impugnato. Il problema si pone perché l'art. 11, comma 6^, della l.319/1980, che disciplina la materia in esame, stabilisce che il procedimento "è regolato dall'art. 29 della l. 13 giugno 1942 n.794" (onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile) e l'art. 29 in questione, al comma 6^, stabilisce che il collegio (del tribunale o della corte d'appello) "provvede alla liquidazione con ordinanza non impugnabile".
Nella sua originaria formulazione contro il provvedimento di liquidazione in esame non era quindi consentita alcuna impugnazione. Ed è anche oggi questa la tesi seguita da Cass., sez. 1^, 6 marzo 1997, Congiu mentre sez. 3^, 24 settembre 1999, Seminara e sez. 6^, 12 gennaio 1996, Somi, hanno affermato la ricorribilità in cassazione del provvedimento in questione con riferimento ai compensi per i difensori delle persone ammesse al patrocinio a carico dello Stato (per i quali l'art. 12, comma 5^, l. 30 luglio 1990 n. 217 usa una formulazione identica a quella citata contenuta nell'art. 11 c.6^ l. 319/1980) mentre, con specifico riferimento ai compensi dei periti, il problema, dopo iniziali precedenti contrastanti, è stato risolto positivamentè, nel senso della ricorribilità, da Cass., sez. un., 11 luglio 1989, Medea. Ricorribilità che, al contrario, è comunemente riconosciuta dalle sezioni civili di questa Corte che, in più occasioni (sez. 2^, 27 gennaio 1998, n. 786; 3 dicembre 1996, n. 10770; 15 marzo 1994, n. 2456; 21 maggio 1991, n. 5724; sez. lav., 20 aprile 1995, n. 4445) hanno affermato, sempre in materia di patrocinio a carico dello Stato, che, anche nel caso di ricorso alla procedura di ingiunzione, il procedimento di opposizione, soggetto (come quello in esame) al procedimento di cui agli artt. 29 e 30 della l. 13 giugno 1942 n.794, si conclude con un provvedimento non impugnabile con l'appello ma ricorribile in cassazione.
Questa interpretazione è condivisibile perché il provvedimento non impugnabile previsto dall'art. 29 della legge del 1942 è divenuto ricorribile in cassazione a seguito dell'entrata in vigore dell'art.111 della Costituzione. Deve infatti ritenersi indiscussa la natura decisoria (e quindi sostanziale di sentenza) dell'ordinanza che conclude il procedimento in esame. Questa ordinanza non costituisce un semplice atto d'impulso, ne' ha caratteristiche di provvisorietà, ma ha natura di provvedimento conclusivo di un giudizio, incide su posizioni soggettive giuridicamente tutelate, implica verifiche ed accertamenti. Si risolve quindi nella statuizione sulla giustezza della pretesa ed è conseguentemente idonea ad acquisire forza di giudicato.
Ammessa la natura decisoria del provvedimento impugnato - e la conseguente ricorribilità - va però rilevato che il ricorso in questione può essere limitato esclusivamente al vizio di "violazione di legge", l'unico preso in considerazione dall'art. 111 della Costituzione, con esclusione quindi delle ipotesi di ricorso relative al vizio di motivazione previste dall'art. 606 lett. e c.p.p. (in senso conforme, per quanto riguarda l'esclusione dei vizi previsti dall'art. 360 comma 1^ n. 5 c.p.c., v. la citata sentenza Cass., sez. lav., 20 aprile 1995, n. 4445).
Nel caso in esame va quindi innanzitutto dichiarato inammissibile il quarto motivo di ricorso con il quale si censurano i criteri utilizzati dal Tribunale per accertare il numero di ore che sarebbero state necessarie per espletare l'incarico conferito al ricorrente. Gli altri tre motivi di ricorso devono parimenti essere dichiarati inammissibili in quanto manifestamente infondati. Nel primo motivo il ricorrente incorre in una palese confusione tra l'attività del perito e quella del consulente tecnico che, nel processo penale vigente, non possono essere confuse e cumulate essendo il perito nominato dal giudice e il consulente tecnico dalle parti. Priva di senso è quindi la richiesta di cumulare i due onorari perché diverse e inconciliabili sono le due funzioni. Alla medesima conclusione deve pervenirsi in merito al secondo motivo in quanto la pretesa di ottenere il raddoppio di ogni vacazione iniziale, per ogni giorno in cui è stata svolta l'attività, si pone in evidente contrasto con la lettera della legge palese essendo il significato letterale dell'art. 4 l. 319/1980 che si riferisce esclusivamente alla prima vacazione e, quando richiama le altre, indica genericamente le successive con ciò intendendo ricomprenderle tutte e disciplinarle con lo stesso trattamento.
Infine il terzo motivo di ricorso contrasta palesemente con l'art. 7 della legge citata che richiede espressamente che, alla nota delle spese sostenute, sia allegata la corrispondente documentazione. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso conseguono le pronunzie di cui al dispositivo.
Con riferimento a quanto statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza 13 giugno 2000 n. 186 si rileva che non si ravvisano, ai fini della condanna al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende, ragioni per escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, sezione quarta penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire 1.000.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 maggio 2001. Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2001