Sentenza 21 febbraio 2017
Massime • 1
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, pur essendo onere dell'interessato, secondo i principi civilistici, dimostrare i fatti posti a base della domanda, e cioè la sofferta custodia cautelare e la sopravvenuta assoluzione, deve tuttavia ritenersi, avuto anche riguardo al fondamento solidaristico dell'istituto in questione, che il giudice sia tenuto ad avvalersi, se necessario, della possibilità, prevista dagli artt. 213 e 738, comma terzo, cod. proc. civ., di chiedere anche d'ufficio alla P.A. (ivi compresa, quindi, quella della giustizia) informazioni scritte su atti e documenti di cui essa sia in possesso. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato con rinvio l'ordinanza con la quale la Corte d'appello aveva dichiarato l'inammissibilità di una richiesta di riparazione a causa della impossibilità di acquisire la sentenza assolutoria, andata perduta, omettendo di richiedere informazioni all'amministrazione giudiziaria in ordine alla data del passaggio in giudicato della pronuncia).
Commentario • 1
- 1. In materia di riparazione per ingiusta detenzione, quali sono limiti ai poteri istruttori del giudice di merito di intervenire d’ufficioDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 13 giugno 2022
Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni 1. Il fatto La Corte di Appello di Reggio Calabria, quale giudice della riparazione ex art. 314 cod. proc. pen., dichiarava inammissibile una istanza avente ad oggetto il riconoscimento di un equo indennizzo per l'ingiusta detenzione patita in forza di misura cautelare applicatagli per le fattispecie di cui agli artt. 74 e 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. Questa Corte territoriale, in particolare, aveva dichiarato l'inammissibilità dell'istanza, ex art. 315 e 645 cod. proc. pen., in ragione del mancato deposito da parte del proponente, nonostante tre rinvii …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/02/2017, n. 18172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18172 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2017 |
Testo completo
ACR 18 172-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 318/17 Fausto Izzo - Presidente - Pasquale Gianniti CC 21/02/2017 - Relatore - Eugenia Serrao R.G.N. 43179/2016 Gabriella Cappello Vincenzo Pezzella ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MA RI, nato il [...] avverso l'ordinanza n.99/2013 del 01/07/2016 della Corte di appello di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Pasquale Gianniti;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Enrico Delahaye, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Catanzaro, quale Giudice della riparazione, con ordinanza 1/7/2016 emessa in sede di giudizio di rinvio, ha dichiarato inammissibile l'istanza 14/4/2008 con la quale MA RI aveva chiesto riparazione per ingiusta detenzione subita dal 25/04/1994 al 28/04/1997 in relazione ad una imputazione di cui agli art. 629 e 416 bis c.p. e 7 legge n. 203/1991: per l'imputazione di cui agli art. 416 bis e 7 legge n. 203/1992 (di cui al capo M) era intervenuta sentenza di non luogo a procedere emessa in data 19/4/1996 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro (e divenuta inoppugnabile il 17/9/1996), mentre dall'imputazione di cui all'art. 629 c.p. (di cui al capo A) il MA sarebbe stato assolto dal Tribunale di Rossano con sentenza 28/4/1997 (divenuta esecutiva, a dire del giudice della riparazione, in data 16/5/1999), con conseguente tardività della domanda (proposta, come sopra rilevato, il 14/4/2008).
2.Avverso la suddetta ordinanza, tramite difensore di fiducia, propone ricorso l'interessato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorrente si duole che la Corte territoriale - dopo aver per ben due volte ritenuto unica prova certa la sentenza del Tribunale di Rossano di primo grado munita di attestazione di irrevocabilità al fine della verifica dei presupposti di ammissibilità della domanda preso atto della impossibilità di acquisire detta - sentenza (andata perduta) ha ritenuto di poter desumere in data 16/5/1999 l'avvenuto passaggio in giudicato della condanna pronunciata nei suoi confronti dalla sentenza emessa dalla Corte di appello in data 19/11/1998 ad esito del giudizio di secondo grado relativo ad altre posizioni, mentre, in difetto di tale unica e certa prova, avrebbe dovuto considerare ammissibile la domanda e procedere all'esame nel merito della stessa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
2.In punto di fatto, può essere utile ricordare che la Corte di appello di Catanzaro ha fin qui respinto la domanda di riparazione del MA: dapprima, con ordinanza 13/11/2009 (annullata da questa Corte con sentenza n. 44632 del 12/11/2010); e, poi, con ordinanza 2/3/2012, emessa ad esito del primo giudizio di rinvio (annullata da questa Corte con sentenza n. 28782 del 28/3/2013). 2 в Orbene questa Corte regolatrice: nella sentenza n. 44632 del 2010 ha affermato il principio che spetta al giudice attivare i propri poteri officiosi per acquisire la documentazione o le informazioni mancanti;
mentre nella sentenza n. 28782 del 2013 ha ribadito l'obbligo del giudice del rinvio di uniformarsi al principio di diritto affermato nella prima sentenza di annullamento, ai sensi dell'art. 627 c.p.p.. Sempre in punto di fatto, va ricordato che, come precisato nella ordinanza impugnata, è in atti certificazione del Tribunale di Rossano attestante che è andato smarrito l'originale della sentenza emessa il 28/4/1997 da quel Tribunale nei confronti di MA RI in relazione alla imputazione di reato ex art. 629 c.p.
3.In punto di diritto, occorre qui ribadire quanto già affermato nella prima sentenza di annullamento;
e cioè che, se nel sistema processuale vigente il Giudice civile è dotato di poteri istruttori officiosi, tanto più ampi quanto più sono in gioco diritti fondamentali;
a maggior ragione detti poteri officiosi debbono essere riconosciuti al Giudice della riparazione per ingiusta detenzione, in quanto nel relativo procedimento la pretesa civilistica azionata inerisce al processo penale e dunque attiene ad un rapporto obbligatorio di diritto pubblico, al quale non può che conseguire un rafforzamento dei poteri officiosi del giudice. Quanto precede con la conseguenza che il Giudice della riparazione ha il potere non soltanto di respingere la domanda di riparazione per ingiusta detenzione, indipendentemente dalle allegazioni delle parti, nel caso in cui ravvisi comunque una condotta ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo (o di accoglierla, in caso contrario); ma ha anche il potere di fondare la sua decisione su atti diversi da quelli prodotti dalle parti, che abbia acquisito d'ufficio, sempre che detti atti siano stati conosciuti o conoscibili dalle parti. In particolare, è jus receptum nella giurisprudenza di legittimità (cfr., ad es, Sez. 4, sent. n. 21060 del 12/03/2008, D'Innocente ed altro, Rv. 240020) che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, è sì onere dell'interessato, secondo i principi civilistici, dimostrare i fatti posti a base della domanda, e cioè la sofferta custodia cautelare e la sopravvenuta assoluzione, ma il giudice adito, avuto anche riguardo al fondamento solidaristico dell'istituto in questione, è tenuto ad avvalersi, se necessario, della possibilità, prevista dagli artt. 213 e 738, comma 3, c.p.c., di chiedere anche d'ufficio alla pubblica amministrazione (ivi compresa, quindi, quella della giustizia) informazioni scritte su atti e documenti di cui essa sia in possesso. Può essere qui utile aggiungere che il giudice della riparazione, nel caso in cui manchi agli atti copia della sentenza di assoluzione munita di attestazione di 3 l passaggio in giudicato, può d'ufficio disporre l'acquisizione di detta copia, ma può anche, sempre d'ufficio, limitarsi a chiedere all'amministrazione giudiziaria informazioni scritte relative al suddetto passaggio in giudicato, quale emerge dai registri (cartacei o informatici) di Cancelleria.
4. Orbene, l'ordinanza impugnata ha dichiarato inammissibile la domanda di riparazione del MA (per essere stata presentata dopo due anni dal passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione) sulla base di una annotazione che risulta in calce alla copia della sentenza (acquisita d'ufficio) emessa dalla Corte di appello di Catanzaro, quale giudice di appello. Senonché la Corte territoriale, così motivando, non soltanto non ha neppure indicato se aveva chiesto all'amministrazione giudiziaria informazioni scritte relative al passaggio in giudicato della sentenza Tribunale Rossano n.28/4/1997, quale emerge dai registri di Cancelleria (e comunque quale sia stato l'esito di tale richiesta); ma, come ha rilevato il Procuratore Generale in sede di requisitoria, ha anche omesso di tener conto che gli appelli degli altri imputati avevano spostato la data del passaggio in giudicato della sentenza (e, conseguentemente, la data di decorrenza del termine per la presentazione della domanda di riparazione per ingiusta detenzione). E, così facendo, ha omesso di dare applicazione al principio di diritto - affermato da questa Corte (Sez. 3, sent. n. 3891 del 22/10/2010, 2011, Motta, Rv. 249158) per cui, ai fini della decorrenza del termine per la proposizione della domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione, l'impugnazione dei coimputati impedisce, sino a definizione della stessa, che la sentenza di proscioglimento divenga irrevocabile. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro, che dovrà procedere a nuovo esame della domanda, alla luce del principio di diritto affermato nella prima sentenza di annullamento, come sopra richiamato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Catanzaro, cui rimette anche il regolamento delle spese tra le parti del presente giudizio di legittimità. Così deciso il 21/02/2017. Faustotuls Il Presidente Il Consigliere estensore Pasquale Gianniti Depositata in Cancelleria Oggi. 11 APR. 2017 Il Funzionarlo Giudiziario Patrizio Corra