Cass. pen., sez. I, sentenza 27/11/2015, n. 15953
CASS
Sentenza 27 novembre 2015

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Ai fini della concessione del permesso di necessità previsto dall'art. 30, comma secondo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, devono sussistere i tre requisiti dell'eccezionalità della concessione, della particolare gravità dell'evento giustificativo e della correlazione dello stesso con la vita familiare, ed il relativo accertamento deve essere compiuto tenendo conto dell'idoneità del fatto ad incidere nella vicenda umana del detenuto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto viziato il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza che aveva rigettato la richiesta di permesso di necessità avanzata dal detenuto per recarsi a pregare sulla tomba del fratello prematuramente scomparso).

Ai fini della concessione del permesso di necessità, previsto dall'art. 30, comma secondo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, è irrilevante che il detenuto abbia tenuto una non corretta condotta carceraria, potendo questa al più essere valutata ai fini della predisposizione di apposite cautele esecutive, giustificate dalla gravità dei fatti commessi e dalla pericolosità del condannato, per come manifestatasi anche nella fase dell'espiazione della pena. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto viziato il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza che aveva rigettato la richiesta di permesso, motivata dalla necessità per il detenuto di partecipare ai funerali di un fratello, facendo riferimento ad esigenze di ordine pubblico desunte, oltre che dalla gravità dei fatti commessi, anche dalla condotta tenuta in carcere, costellata da procedimenti disciplinari).

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    La magistratura di sorveglianza tra umanità della pena e contrasto alla criminalità organizzata: le soluzioni contenute nel D.L. 30 aprile 2020, n. 28. di Paolo Canevelli SOMMARIO 1. La vicenda di Sassari. 2. Il decreto legge n. 28 del 2020. 3. I permessi di necessità. 4. Umanizzazione della pena. 5. Il parere del P.N.A. 6. La detenzione domiciliare per motivi di salute. 7. Le novità del decreto legge. 8. Alcune osservazioni si impongono. 9. Conclusioni. 1.La vicenda di Sassari Un condannato per delitti di camorra è ristretto in carcere dove è sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41 bis. Sta espiando una lunga pena detentiva ed il provvedimento di rigore è stato applicato …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 27/11/2015, n. 15953
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15953
Data del deposito : 27 novembre 2015

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