Sentenza 16 dicembre 2004
Massime • 1
Non integra il reato di cui all'art. 171 quater lett. a) legge n 633 del 1941 la detenzione di videocassette per il noleggio all'interno di un esercizio commerciale, in quanto la disposizione citata, sanzionando il comportamento di chi concede in noleggio o comunque in uso, a qualunque titolo, originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto d'autore, richiede, invece, l'effettivo compimento di tali atti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/12/2004, n. 6339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6339 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZUMBO Antonio - Presidente - del 16/12/2004
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 2341
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - N. 36495/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SC AR IA, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 22 maggio 2002 dal giudice del tribunale di Agrigento;
udita nella Pubblica udienza del 16 dicembre 2004 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe il giudice del tribunale di Agrigento dichiarò IA AR IA colpevole del reato di cui all'art. 171 quater legge 22 aprile 1941, n. 633, per avere detenuto nel suo esercizio commerciale al fine di destinarle a noleggio 30 videocassette cinematografiche che invece erano destinate alla vendita, e la condannò alla pena di euro 400,00 di ammenda. L'imputata propone ricorso per Cassazione deducendo:
a) inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 171 quater legge 22 aprile 1941, n. 633, in quanto questa disposizione punisce l'abusiva concessione in noleggio o in uso a fine di lucro mentre egli è stato condannato per la mera detenzione al fine di concedere in noleggio. Inoltre manca completamente la motivazione in ordine alla condotta contestata di concessione in noleggio.
b) violazione dell'art. 171 quater legge 22 aprile 1941, n. 633, e dell'art. 192 cod. proc. pen. Lamenta che la detenzione al fine di noleggio è stata ritenuta accertata sulla base di elementi indiziari insufficienti, equivoci ed irrilevanti e trascurando gran parte dei risultati probatori acquisiti.
c) violazione dell'art. 175 cod. pen. per la mancata concessione del beneficio della non menzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo, ed assorbente, motivo è fondato.
L'art. 171 quater legge 22 aprile 1941, n. 633, punisce "chiunque, abusivamente ed a fini di lucro: a) concede in noleggio o comunque concede in uso a qualunque titolo, originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto di autore". La condotta vietata, quindi, consiste nell'abusivo "noleggio" o "concessione in uso" di originali, copie o supporti lecitamente ottenuti.
Si tratta quindi di stabilire se la formula "concede in noleggio o comunque concede in uso" debba essere intesa, come ha ritenuto la sentenza impugnata, non come effettivo compimento di un atto di noleggio o di concessione in uso, bensì come attività che consiste nel predisporre per il noleggio o per la concessione in uso gli originali, le copie o i supporti di cui trattasi.
Ritiene questa Corte che la interpretazione adottata dal giudice a quo non può essere condivisa, perché con essa si scade da una legittima interpretazione estensiva ad una indebita interpretazione analogica della condotta incriminata laddove equipara al noleggio la semplice detenzione per il noleggio e finisce per configurare un reato a consumazione anticipata al di là del dettato legislativo e della tassatività della fattispecie.
La questione, del resto, si è già posta in termini sostanzialmente analoghi con riguardo al previgente testo dell'art. 171 ter legge 22 aprile 1941, n. 633 (testo poi modificato dalla legge 18 agosto 2000, n. 248, che ha appunto introdotto per tutte le ipotesi ivi previste un reato a consumazione anticipata), testo previgente introdotto dall'art. 17 del d.lgs. 15 marzo 1994, n. 204 e quindi modificato con l'art. 1 del d.lgs. 15 marzo 1996, n. 204, il quale, in riferimento alle opere abusivamente riprodotte, puniva "chiunque:
a) abusivamente duplica o riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento, opere destinate al circuito cinematografico o televisivo, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero qualsiasi altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento;
b) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, pone in commercio, concede in noleggio o comunque in uso a qualunque titolo a fine di lucro, detiene per gli usi anzidetti, introduce a fini di lucro nel territorio dello Stato, proietta in pubblico o trasmette per il mezzo della televisione le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alla lettera a);
c) vende o noleggia videocassette, musicassette od altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) ai sensi della presente legge e del regolamento di esecuzione". Va precisato che le lett. a) e b) del primo comma del previgente testo dell'art. 171 ter cit. riguardavano esclusivamente le opere cinematografiche o audiovisive mentre la lett. c) riguardava anche le musicassette i dischi ed altri supporti omologhi contenenti fonogrammi. Quindi, nel caso di videocassette e più in generale di opere cinematografiche o audiovisive e supporti omologhi abusivamente riprodotte era punita, tra l'altro, sia la messa in commercio, sia la concessione in noleggio o comunque in uso, sia la detenzione per gli usi anzidetti, nel caso di musicassette, dischi e altri analoghi supporti, aventi un contenuto musicale e non cinematografico, era punita soltanto la vendita e il noleggio, e non anche la detenzione per la vendita o per il noleggio (v. Sez. 3^, 11 dicembre 2003, n. 5875, Romano, m. 227.841). Orbene, mentre per le videocassette e le opere cinematografiche, stante l'espressa previsione legislativa, era pacifica la punibilità della detenzione ai fini di vendita o di noleggio, per quanto riguardava invece le musicassette e gli altri analoghi supporti aventi contenuto musicale, contemplati esclusivamente dalla lett. c) dell'art. 171 ter cit, era sorto il dubbio se fosse punibile, oltre che la vendita o noleggio, anche la detenzione per la vendita o il noleggio. Solo con l'art. 14 della legge 18 agosto 2000, n. 248, infatti, la norma è stata completamente riformulata, punendo espressamente anche la detenzione per la vendita o per la distribuzione di videocassette o musicassette o altri analoghi supporti provi del contrassegno SIAE.
Ora, la più recente e convincente giurisprudenza di questa Corte, ha risolto il dubbio ermeneutico che si era posto nel senso che la semplice detenzione ai fini di vendita o di noleggio di musicassette e dischi audio privi del contrassegno SIAE ed abusivamente riprodotti, non integrava il reato di cui alla lett. c) dell'art. 171 ter proprio perché questo prevedeva esclusivamente la vendita e il noleggio e non anche la detenzione per la vendita o il noleggio (Sez. 3^, 17 ottobre 2000, n. 12149, Gaye, m. 217.656; Sez. 3^, 21 febbraio 2001, Zinna, m. 218.979; Sez. 3^, 11 dicembre 2003, n. 5875, Romano, m. 227.841).
È stato infatti esattamente osservato che in materia penale, governata dal divieto di analogia in malam partem e dal principio del favor rei non è consentito al giudice rimediare ad eventuali sviste legislative dilatando la fattispecie penale al di là del suo contenuto tassativo.
Ora, non vi è alcuna ragione per ritenere che le stesse considerazioni e la stessa soluzione non siano applicabili anche con riferimento all'art. 171 quater legge 22 aprile 1941, n. 633, il quale continua a punire, per la ipotesi di originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate, soltanto il fatto di chi, abusivamente ed a fini di lucro, li "concede in noleggio o comunque in uso" e non anche il fatto di chi li detiene per concederli in noleggio.
Non può quindi attribuirsi rilevanza penale ad una condotta - la detenzione sia pure a scopo di noleggio - non rientrante nella fattispecie tipica di cui all'art. 171 quater, in quanto l'equiparazione, ai fini della configurabilità della fattispecie contravvenzionale de qua, al noleggio della condotta di semplice detenzione, sia pure a fini di noleggio, si porrebbe in contrasto con il fondamentale principio di legalità sancito dall'art. 1 cod. pen. e con quello del divieto di analogia in malam partem, dettato dall'art. 14 delle preleggi.
D'altra parte, laddove il legislatore ha voluto anticipare il momento consumativo del reato equiparando al noleggio o alla vendita la semplice detenzione ai fini di noleggio o di vendita, lo ha espressamente previsto, come nel caso del previgente testo della lett. b) dell'art. 171 ter (che si riferiva appunto anche a chi detiene per gli usi anzidetti) o nel caso delle vigente testo delle lett. c) e d) dell'art. 171 ter, che si riferisce espressamente a chi "detiene per la vendita o la distribuzione".
Deve in conclusione ritenersi che la semplice detenzione a fini di noleggio di originali, copie, o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto di autore non rientra nella fattispecie tipica di cui all'art. 171 quater legge 22 aprile 1941, n. 633, in quanto la disposizione punisce il comportamento di chi, abusivamente e a fini di lucro, concede in noleggio o comunque concede in uso a qualunque titolo le dette opere.
Nella specie è pacifico che l'imputata è stata condannata non già per avere noleggiato le videocassette in questione ma solo per averle detenute a fini di noleggio.
La sentenza impugnata deve quindi essere annullata senza rinvio perché il fatto per il quale l'imputata è stata condannata non è previsto dalla legge come reato.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è
previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 16 dicembre 2004. Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2005