Sentenza 5 dicembre 2011
Massime • 1
Integra il reato previsto dall'art. 9, comma secondo, L. 27 dicembre 1956 n. 1423, la violazione, da parte della persona sottoposta a sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, della prescrizione di portare con sé la carta precettiva consegnatagli all'atto della sua sottoposizione alla misura di prevenzione personale.
Commentario • 1
- 1. Le Sezioni Unite sulla violazione dell'obbligo, per il sorvegliatoMaria Chiara Ubiali · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Con la sentenza che può leggersi in allegato le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno preso posizione sulla seguente questione di diritto: "se il sorvegliato speciale, con obbligo o divieto di soggiorno, che non porti con sé e non esibisca a richiesta di ufficiali e di agenti di pubblica sicurezza la carta precettiva (rectius: "carta di permanenza"), risponda del reato di cui al comma primo dell'art. 9 della legge n. 1423 del 1956 (attualmente comma 1 dell'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011) o di quello previsto dal comma secondo del medesimo articolo (attualmente comma 2 dell'art. 75 d.lgs. cit.) o infine, della contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen.". 2. L'imputato era …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/12/2011, n. 1366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1366 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto Presidente del 05/12/2011
Dott. SIOTTO Maria Cristina rel. Consigliere SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo Consigliere N. 1536
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele Consigliere N. 17573/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SI AR N. IL 12/05/1957;
avverso la sentenza n. 2901/2008 CORTE APPELLO di CATANIA, del 09/11/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/12/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA SIOTTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. VOLPE Giuseppe che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 9/11/2010, depositata il 22/11/2010, la Corte di Appello di Catania, in parziale riforma della sentenza 4/7/2008 del Tribunale di Catania, sezione distaccata di Mascalucia, ha determinato in un anno di reclusione la pena nei confronti di SI ME, riconosciuto responsabile del reato di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9 perché, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, si accompagnava a soggetti pregiudicati ed ometteva di portare seco la carta precettiva. La Corte di merito, richiamate le circostanze di fatto esposte nella sentenza di primo grado, ha ritenuto sussistenti nella specie gli elementi costitutivi del reato ascritto dovendosi escludere, sulla base di quanto riferito dal teste Giuseppe D'AR, la "occasionalità" o "casualità" dell'incontro del SI con il soggetto pregiudicato (indicato in tale Alfio NZ) e dovendosi altresì ritenere accertata la mancata esibizione, perché non in possesso del sorvegliato, della carta precettiva.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato con atto del 13/12/2010 deducendo assenza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione nonché violazione di legge, essendo la Corte incorsa in un travisamento dei fatti sia in relazione alla asserita omessa esibizione della carta precettiva, al proposito nulla avendo dichiarato l'appuntato D'AR, sia in relazione all'accompagnarsi del SI con il NZ avendo solo il verbalizzante riferito che, all'atto del controllo all'interno del circolo, il NZ si trovava in piedi accanto al SI, circostanza che certo non integrava quella relazione avente carattere di stabilità e abitualità con pregiudicati richiesta per la sussistenza del reato contestato. Il ricorrente ha inoltre sottolineato la omessa valutazione dei rilievi difensivi. MOTIVI DELLA DECISIONE
Ad avviso del Collegio il ricorso coglie nel segno là dove censura la erroneità della affermazione formulata in primo grado e confermata in appello della sussistenza della violazione della prescrizione di non accompagnarsi a pregiudicati, nel mentre immune da censure è l'accertamento della violazione dell'obbligo di portare seco ed esibire la carta precettiva.
Sotto il primo profilo va premesso il costante indirizzo di questa Corte per il quale la prescrizione, penalmente sanzionata, che impone alla persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di non frequentare o "associarsi" a determinati soggetti, implica un'abitualità o serialità di comportamenti, dovendosi, conseguentemente, escludere che la sua violazione sia integrata da un unico fatto episodico (in tal senso cfr. Cass. sent. n. 46915/2009). Nella specie, da un canto l'imputazione a carico del SI limitava l'accertamento del suo controllo in compagnia di pregiudicato al solo giorno del 30/12/2005 e, dall'altro canto, dalla deposizione del verbalizzante D'AR quale sintetizzata dalla Corte di merito (nulla al proposito emergendo dalla decisione del primo giudice), si evince solo la generica risposta a domanda del P.M., per la quale tale evenienza sarebbe stata altre volte in passato constatata (senza pervero alcuna redazione di rapporto) dal militare. Nulla pertanto autorizza a ritenere accertata anche una sola altra evenienza di contatto personale deliberato tra il SI e pregiudicati, con la conseguenza di dover escludere la sussistenza del fatto. Sotto il secondo profilo, del pari rammentato (cfr. Cass. sent. n. 45508/2009) che integra il reato previsto dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9, la violazione, da parte della persona sottoposta a sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, della prescrizione di portare con sè la carta precettiva consegnatagli all'atto della sua sottoposizione alla misura di prevenzione personale, si osserva che non ha alcuna consistenza la censura mossa in ricorso, essendo emerso che, a richiesta del verbalizzante, il SI non aveva esibito la carta che pur aveva l'obbligo di portare seco fuori della propria abitazione. Su tali basi, quindi, ed accolto il ricorso in parte qua, va annullata la sentenza limitatamente alla violazione di indebita frequentazione di pregiudicati, per insussistenza del fatto, e va invece respinto il ricorso in relazione alla imputazione di mancata esibizione della carta precettiva. Poiché la pena irrogata dalla Corte di appello è stata contenuta nel minimo edittale di un anno di reclusione (essendo stato al SI imposto l'obbligo di soggiorno ed essendosi quindi correttamente applicato in sede di appello il disposto di cui all'art. 9, comma 2 legge citata) e poiché non è stata contestata la continuazione tra le violazioni commesse, l'esclusione ut supra di una delle due fattispecie non può incidere sul trattamento sanzionatorio che, pertanto, si conferma.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla violazione della L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 2, per frequentazione con pregiudicati, perché il fatto non sussiste;
rigetta il ricorso quanto alla violazione della L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 2 per inosservanza della prescrizione relativa alla carta precettiva.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2012