Cass. pen., sez. III, sentenza 04/02/2016, n. 7563
CASS
Sentenza 4 febbraio 2016

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In tema di convalida del provvedimento assunto dal Questore, a norma dell'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, con il quale si obbliga l'interessato a presentarsi in un ufficio di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive, il giudice non può modificare o integrare una ordinanza precedentemente adottata, atteso che tale statuizione integra la sostituzione di una decisione già assunta in relazione alla quale non può trovare applicazione la procedura di correzione dell'errore materiale di cui all' art. 130 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui il giudice, su sollecitazione della Questura, con successivo provvedimento emesso "inaudita altera parte", aveva integrato l'ordinanza di convalida ampliando le prescrizioni con ulteriori obblighi di presentazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 04/02/2016, n. 7563
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7563
    Data del deposito : 4 febbraio 2016

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