Sentenza 4 febbraio 2016
Massime • 1
In tema di convalida del provvedimento assunto dal Questore, a norma dell'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, con il quale si obbliga l'interessato a presentarsi in un ufficio di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive, il giudice non può modificare o integrare una ordinanza precedentemente adottata, atteso che tale statuizione integra la sostituzione di una decisione già assunta in relazione alla quale non può trovare applicazione la procedura di correzione dell'errore materiale di cui all' art. 130 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui il giudice, su sollecitazione della Questura, con successivo provvedimento emesso "inaudita altera parte", aveva integrato l'ordinanza di convalida ampliando le prescrizioni con ulteriori obblighi di presentazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/02/2016, n. 7563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7563 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2016 |
Testo completo
7 56 3/ 1 6 Sent. n.206 UDIENZA CAMERA REPUBBLICA ITALIANA DI CONSIGLIO DEL 04/02/2016 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 24798/2015 TERZA SEZIONE PENALE есн Composta dagli Ill.mi Magistrati: Dott. SILVIO AMORESANO Presidente Dott. ORONZO DE MASI Consigliere Dott. MAURO MOCCI Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DI STASI Consigliere Rel. Dott. ALESSANDRO M.ANDRONIO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Я RI LE VA, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 25/02/2015 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
lette le conclusioni del Procuratore Generale dott. Vito D'Ambrosio, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Il Questore di Trapani con provvedimento in data 23/02/2015, notificato il 23/02/2015, ore 17.55, imponeva a LI LE OR le prescrizioni di cui all'art 6 della legge n. 401 del 1989. Il P.M., nel termine di 48 ore prescritto, richiedeva la convalida del provvedimento. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani, con ordinanza in data 25.02.2015, depositata in pari data alle ore 15,11, convalidava il provvedimento del Questore, specificando l'obbligo di presentazione presso il Commissariato di P.S. di Marsala quindici minuti prima e quindici minuti dopo la fine di ogni partita della squadra di calcio "Sport Club Marsala 1912". Con provvedimento del 6.3.2015, a seguito di segnalazione della Questura di Trapani in merito ad errore materiale contenuto nella ordinanza di convalida, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani, disponeva comunicarsi al LI che aveva "l'obbligo di presentarsi in Commissariato anche 15 minuti dopo l'inizio di ogni partita come indicato nel provvedimento del Questore".
2.Propone ricorso per cassazione LI LE OR, a mezzo del difensore di fiducia, articolando il seguente motivo: contraddittorietà della motivazione ed error in procedendo. Il ricorrente impugna l'ordinanza di convalida del 25.2.2015 notificatagli il 27.2.2015, deducendo che il provvedimento di correzione di errore materiale, adottato in data 6.3.2015 e notificatogli il 7.3.2015, ha violaz e il diritto di difesa, in quanto emesso senza consentire al ricorrente di interloquire. Deduce, inoltre, che il provvedimento di correzione di errore materiale solo formalmente si connota quale correzione di errore materiale, in quanto il provvedimento di convalida non sembra essere frutto di una visione errata della realtà né il risultato di una svista ortografica o di trascrizione bensì il risultato dell'esercizio del ruolo di garanzia del Giudice. Conclude, in via principale, per l'annullamento dell'ordinanza di convalida e degli atti consequenziali e, in via subordinata, per la conferma dell'ordinanza in questione nella parte in cui prescrive e limita l'obbligo di presentazione presso il Commissariato di P.S. di Marsala a due volte anziché tre durante e dopo le partite di calcio dello Sport Club Marsala 1912. Il P.G. presso questa Suprema Corte ha rassegnato ex art. 611 cod. proc. pen. proprie conclusioni, con le quali rileva l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti appresso precisati. 2 2. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani, con ordinanza del 25.2015 convalidava il provvedimento del Questore di Trapani, prescrivendo a LI LE OR l'obbligo di presentazione presso il Commissariato di P.S. di Marsala quindici minuti prima e quindici minuti dopo la fine di ogni partita della squadra di calcio "Sport Club Marsala 1912". Su sollecitazione di personale della Questura di Trapani, con successivo provvedimento emesso inaudita altera parte in data 6.3.2015, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani integrava il contenuto della ordinanza di convalida con l'ulteriore obbligo per il LI di presentarsi in Commissariato anche 15 minuti dopo l'inizio di ogni partita.
3.Tale provvedimento risulta irritualmente assunto. Il provvedimento datato 6.3.2015 costituisce, invero, una modifica ampliativa del contenuto della precedente ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, adottata all'esito del giudizio di convalida rigidamente disciplinato dal legislatore, che all'art 6 della legge n. 401 del 1989 non prevede la possibilità di una successiva modifica o integrazione dell'ordinanza di convalida. L'ordinanza di convalida del Giudice per le indagini preliminari, infatti, può essere solo oggetto di ricorso per cassazione. Né il provvedimento in questione può ritenersi una mera correzione di errore materiale. Я Nella specie, invero, il presunto errore materiale, che sarebbe consistito nella omessa indicazione dell'obbligo di presentazione in Commissariato anche quindici minuti dopo l'inizio di ogni partita, involge, invece, un procedimento valutativo e consapevole del Giudice per le indagini preliminari in ordine al presupposti applicativi della misura e non certo un errore materiale, cioè un mero scostamento fra volontà ed estrinsecazione della medesima. Secondo il consolidato orientamento di questa Suprema Corte (Sez. Un. 14.6.1993 n. 6019, riv. 198543, imp. Armati) in tema di correzione di errori materiali si deve ritenere esclusa l'applicabilità dell'art. 130 c.p.p. quando la correzione si risolve nella modifica essenziale o nella sostituzione di una decisione già assunta. La statuizione ampliativa delle prescrizioni già imposte con il provvedimento di convalida modifica, infatti, in modo significativo la posizione dell'interessato e esorbita dai limiti propri dell'errore materiale e assume i connotati propri di un errore concettuale, di guisa che il provvedimento adottato assume le caratteristiche di una inammissibile sostituzione di una decisione già assunta. Consegue da quanto sopra che il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani del 6.3.2015 deve essere annullato senza rinvio. 3 A Non va, invece, accolta la richiesta di annullamento dell'ordinanza di convalida del 25.2.2015 avanzata in via subordinata dal ricorrente. Alcuna censura, infatti, viene mossa dal ricorrente in merito alla predetta ordinanza e, quindi, sotto tale profilo, il ricorso, essendo privo del necessario contenuto di critica specifica al provvedimento impugnato, difetta del carattere di specificità, in relazione al combinato disposto degli artt. 591 lett. c) 581 lett. c) cod, proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento del GIP del 6.3.2015. Rigetta nel resto il ricorso. Dispone la comunicazione al Questore di Trapani. Così deciso il 04/02/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Antonella Di Stasi Silvio Amoresano DEPOSITATA IN CA LLESIA AL 25 FEB 2015 IL CANCE Luana n 4