Sentenza 9 ottobre 2003
Massime • 1
L'attenuante di aver cagionato alla persona offesa del reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen., è compatibile con l'ipotesi attenuata di ricettazione prevista dall'art. 648, secondo comma cod. pen. solo se la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto che caratterizza l'ipotesi attenuata di ricettazione, perché ove il danno patrimoniale sia stato tenuto presente in tale giudizio l'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 è assorbita nell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, secondo comma cod. pen. (Nella fattispecie, relativa alla ricettazione di alcuni assegni inutilizzabili, la Corte ha escluso la applicabilità dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. proprio in ragione del fatto che il giudice di merito aveva già compiuto una valutazione relativa alla estrema tenuità del valore patrimoniale del bene per riconoscere l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen.).
Commentario • 1
- 1. Attenuante del danno patrimoniale: incompatibilitàDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 4 gennaio 2024
1. La questione La Corte di Appello di Ancona confermava una sentenza pronunciata dal Tribunale di Macerata che, a sua volta, aveva condannato l'imputato alla pena di mesi due di reclusione ed Euro duecento di multa per il reato di ricettazione. Ciò posto, avverso il provvedimento emesso dai giudici di seconde cure proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato che, con un unico motivo, deduceva la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), con riferimento alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4. In particolare, secondo la tesi difensiva, la Corte territoriale aveva errato nel non riconoscere l'attenuante del danno …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/10/2003, n. 46031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46031 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dai Sigg.:
1) Dott. Giovanni D'URSO - Presidente -
2) Dott. Enzo COSTANZO - Consigliere -
3) Dott. Francesco MARZANO - Consigliere rel. -
4) Dott. Vincenzo ROMIS - Consigliere -
5) Dott. Patrizia PICCIALLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1) AN AL, n. in Berna (Svizzera) 1'11.05.1958;
2) GA NA, n. in Civitanove Marche il 09.09.1971;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona in data 4 giugno 2002;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Francesco Marzano;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi;
udito il difensore del ricorrente, avv. Maria Grazia Cavallo, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi;
OSSERVA
1. Il 28 novembre 2000 il Tribunale di Macerata - Sezione Distaccata di Civitanova Marche -, in composizione monocratica, condannava AL AN e NA GA a pene ritenute di giustizia, il primo per imputazione di furto aggravato, il secondo per imputazione di ricettazione.
2. Sui gravami degli imputati, la Corte di Appello di Ancona, con sentenza del 4 giugno 2002, riteneva, quanto a GA, l'ipotesi lieve di cui all'art. 648.2 c.p.; riconosceva a AN le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante;
rideterminava per entrambi gli imputati le rispettive pene e confermava nel resto.
3. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorsi, con unico e comune atto, i predetti imputati, per mezzo del difensore, denunziando:
a) il vizio di violazione di legge, per avere i giudici del merito utilizzato un verbale di ricognizione fotografica, acquisito al fascicolo. del dibattimento, che - si assume - è "atto investigativo inutilizzabile" perché "eseguito ad iniziativa della P.G. senza delega del P.M." mentre "per individuare l'autore di un delitto vi è il tipico strumento della ricognizione personale, rimasto inutilizzato nel caso de quo";
b) "mancata assunzione di prova decisiva e violazione di norma processuale": il P.M. - deduce il ricorrente - aveva rinunciato alla audizione del teste AR "mentre la difesa non era stata interloquita sulla rinuncia del predetto testimone"; "si trattava di deposizione fondamentale";
c) il vizio di motivazione: illogicamente sarebbe stata ritenuta l'ipotesi delittuosa della ricettazione e non era stata riconosciuta l'attenuante di cui all'art.. 62, n. 4, c.p., "ben applicabile contestualmente alla già ritenuta ipotesi lieve ex art. 648, c. 2, c.p."; soggiunge che "la Corte ha sì concesso le attenuanti generiche al AN, omettendo ogni motivazione in punto di diniego della invocata attenuante comune;
quanto al GA, nonostante vi fosse stata esplicita richiesta ... sia delle attenuanti generiche che delle attenuante comune, la Corte di Appello ha omesso ogni motivazione, sia pure sotto l'aspetto minimo, sul diniego delle invocate attenuanti".
3. I ricorsi sono infondati.
Quanto, invero, al primo motivo di gravame (che investe solo la posizione di AN), i giudici del merito premesso che "l'imputato fu visto dalla teste Mavely, la quale in tale occasione, non ebbe dubbio nel riconoscere nella immagine fotografica del AN, la persona che ella aveva visto nell'atto di portare ad effetto il furto ...", hanno dato atto che "il verbale del predetto riconoscimento fotografico è stato validamente acquisito ex art.500 c.p.p. ..., per effetto di contestazione": privo di consistenza
è, quindi, l'assunto gravatorio circa la pretesa inutilizzabilità di tale emergenza probatoria, atteso che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 55 e 348 c.p.p., compete alla polizia giudiziaria il potere-dovere di compiere di propria iniziativa, anche prima di ricevere direttive o deleghe per singole attività investigative, tutte le indagini necessarie ai fini dell'accertamento del reato e dell'individuazione dei responsabili, e quindi anche gli atti ricognitivi che tale finalità sono diretti a conseguire, quali la individuazione di persone o cose (Cass., Sez. II, n. 2655/1997, di., Sez. n. 6394/1991); l'istituto della individuazione di persone è diverso da quello della ricognizione formale di cui all'art. 213 c.p.p. e non v'è un rapporto di preclusività del primo rispetto al secondo.
Quanto al secondo motivo di censura, non si specifica in riferimento a quale dei ricorrenti la circostanza è dedotta. In ogni caso, se riferita a AN, essa non è stata ritenuta, evidentemente, affatto decisiva, la prova della responsabilità essendo stata tratta dalla deposizione della teste Mavely e dal relativo riconoscimento fotografico;
se riferita a GA, la sentenza impugnata ha dato atto che tale imputato è "reo confesso", avendo ammesso "di essere entrato in possesso dei moduli di assegno ..., sia pure affermando di averli trovati abbandonati in un luogo frequentato da tossicodipendenti ...", ed ha dato conto la sentenza impugnata del perché i moduli in questione non potessero ritenersi cose smarrite e del perché doveva ritenersi la consapevolezza nell'imputato della provenienza furtiva degli stessi. Quanto al terzo ed ultimo motivo di censura, non v'è
contraddizione, o illogicità manifesta, nel percorso argomentativo dei giudici del merito circa l'asserito "ritrovamento degli assegni abbandonati" e "l'ipotesi della ricettazione", atteso quanto al riguardo esplicitato nel gravato provvedimento. E quanto alla attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p., questa è, sotto un profilo d'ordine generale, compatibile con l'ipotesi attenuata di cui all'art. 648.2 c.p., solo, tuttavia, se la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto che caratterizza l'ipotesi attenuante di ricettazione, perché ove il danno patrimoniale sia stato tenuto presente in tale giudizio l'attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, è assorbita nell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648.2 c.p. (così Cass., Sez. Un., n. 13330/1989): nella specie tale valutazione patrimoniale è stata compiuta dai giudici del merito nel riconoscere l'ipotesi attenuata della ricettazione, dando essi atto del "valore economico non eccedente l'intrinseco 'cartaceo' del modulo ..., onde è conforme ritenere ravvisabile ... la ipotesi lieve di cui al secondo comma dell'art. 648 c.p.". E quanto al reato di furto addebitato al AN, contestandoglisi il furto di un portamonete contenente anche la patente di guida, la carta di identità, una tessera bancomat, un blocchetto di assegni, oltre ad una somma in contanti di L. 300.000 (tale è la somma riportata nella sentenza impugnata, pag. 1, ed in quella di primo grado, pag. 4), le connotazioni del fatto così rappresentate escludono la sussistenza dell'attenuante comune in questione.
4. I ricorsi vanno, dunque, rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 28 NOVEMBRE 2003.