Sentenza 5 gennaio 2001
Massime • 1
In conseguenza della morte della persona cagionata da reato, ciascuno dei suoi familiari prossimi congiunti fa valere per il risarcimento del danno un autonomo diritto, sicché il danno dev'essere liquidato in rapporto al pregiudizio da ciascuno patito per effetto dell'evento lesivo. Ciò esclude che il giudice possa procedere ad una determinazione complessiva ed unitaria del danno morale ed alla conseguente ripartizione dell'intero importo in modo automaticamente proporzionale tra tutti gli aventi diritto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/01/2001, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco SOMMELLA - Presidente -
Dott. Ugo FAVARA - Consigliere -
Dott. Francesco TRIFONE - rel. Consigliere -
Dott. Giovanni Battista PETTI - Consigliere -
Dott. AN MANZO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GO AL, LE GO NE, GO BA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ORTI DELLA FARNESINA 126, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO STELLA RICHTER, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato GIUSEPPE D'AMATO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LA PREVIDENTE ASSIC SPA (ora MILANO ASS.NI SPA), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G VASARI 5, presso lo studio dell'avvocato RAOUL RUDEL, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato AL LETIZIA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
LO GI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 3156/97 della Corte d'Appello di MILANO, emessa l'08/10/97 e depositata il 04/11/97 (R.G. 864/95);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/05/00 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito l'Avvocato Giorgio STELLA RICHTER;
udito l'Avvocato Raoul RUDEL;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 12.2.1991 FR IC, NE BO e BA IC, nelle rispettive qualità, i primi due, di genitori e la terza di sorella di RC IC, il quale aveva perso la vita a seguito di un sinistro stradale accaduto il 18.7.1986 in Cesano Boscone, convenivano in giudizio innanzi al tribunale di Milano AN ZU e la società Renana Assicurazioni s.p.a. per ottenerne in solido la condanna al risarcimento dei danni ad essi derivati dalla morte del congiunto.
La costituita società di assicurazione, che non contestava la sua obbligazione risarcitoria, deduceva di avere già corrisposto agli attori la somma complessiva di lire 65.000.000, che riteneva congrua e proporzionata al pregiudizio patito dagli istanti, nei cui confronti chiedeva, perciò, di andare assolta da maggiori pretese. Il tribunale di Milano, con sentenza del 17.10.1994, attesa la responsabilità di AN ZU accertata già in sede penale, condannava i convenuti solidalmente a pagare a titolo di danni agli attori la complessiva somma di lire 593.047.940, di cui lire 580.000.000 per danno morale e la differenza per il danno al veicolo e per le spese funerarie, oltre interessi legali dal giorno del sinistro.
Avverso la sentenza proponeva appello principale la società La Previdente Assicurazioni s.p.a, che aveva incorporato la Renana Assicurazioni s.p.a., la quale denunciava la eccessiva quantificazione del danno morale e l'erronea applicazione degli interessi sulla somma riconosciuta a detto titolo nonché il mancato riconoscimento a suo favore degli interessi legali sulla somma versata.
Avanzavano appello incidentale gli appellati al fine di ottenere la condanna di AN ZU e dell'istituto assicuratore al danno biologico, subito "iure proprio" quali congiunti della vittima, nonché al danno patrimoniale derivante dalla cessata collaborazione della vittima del sinistro all'impresa familiare.
La Corte di appello di Milano, con sentenza depositata il 4.12.1997, in parziale riforma della sentenza di primo grado, determinava il danno morale subito dagli appellati nel minore importo complessivo di lire 240.000.000 (da ripartire in ragione di lire 100.000.000 per ciascun genitore e di lire 40.000.000 per la sorella), con gli interessi nella misura del due per cento annuo dal 18.7.1986; condannava AN ZU e la società di assicurazione a pagare detta somma, detratto l'acconto versato di lire 65.000.000 da conteggiare in moneta rivalutata all'epoca del pagamento secondo indici Istat;
rigettava gli altri motivi dell'impugnazione principale nonché l'appello incidentale;
compensava tra le parti in ragione della metà le spese del grado, che per la restante metà poneva a carico della società appellante.
Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso FR IC, NE BO e BA IC, che affidano la impugnazione a tre motivi, illustrati da successiva memoria. Resiste con controricorso la società Milano Assicurazioni s.p.a., nella qualità di società incorporante per fusione del La Previdente Assicurazioni s.p.a., come da copia del certificato notarile prodotto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivi di impugnazione i ricorrenti, in riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., denunciano la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 2059, 2056, 1223 e 1226 cod. civ. e dei principi generali in tema di valutazione e liquidazione del danno non patrimoniale nonché il vizio di motivazione sul punto.
La complessa censura viene articolata nei rilievi seguenti:
- a) è errata l'affermazione del giudice di appello secondo cui il risarcimento del danno morale avrebbe la funzione "di contribuire, insieme alla sanzione penale cui accede, alla repressione ed alla prevenzione di fatti colpiti da particolare disvalore sociale";
- b) neppure è giuridicamente corretta l'altra affermazione della Corte territoriale, secondo cui la liquidazione del danno morale "non può moltiplicarsi, con rigido criterio aritmetico, in relazione al numero dei congiunti che sopravvivono all'ucciso, in quanto non appare equo parametrare l'entità dell'esborso, cui è tenuto il danneggiante, al numero di figli, fratelli e sorelle della vittima ovvero al fatto che i genitori sopravvissuti fossero entrambi o uno solo", per cui occorre evitare che la somma da liquidare venga a moltiplicarsi in maniera casuale per il fatto che la vittima avesse o meno una famiglia numerosa;
c) il giudice di merito, nella sua valutazione discrezionale del danno non patrimoniale, avrebbe omesso, comunque, di considerare, unitamente agli elementi esaminati già dal tribunale (età della vittima, legittime aspettative di vita sue e dei familiari), gli altri elementi della tragicità dell'evento e della gravità dell'illecito, quest'ultimo, in particolare, rilevante come parametro preminente.
La censura nel suo complesso non è fondata.
Quanto al rilievo enunciato sub a) - secondo cui sarebbe errata in diritto l'affermazione della sentenza impugnata, che identifica la funzione del risarcimento del danno morale nello scopo di contribuire, insieme alla sanzione penale cui accede, alla repressione ed alla prevenzione dei fatti colpiti da particolare disvalore sociale - considera questo giudice di legittimità che l'affermazione in oggetto del giudice di merito, da intendere certamente non nel senso che la responsabilità civile abbia carattere esclusivamente o prevalentemente sanzionatorio, risulta del tutto coerente ad analoga opinione del giudice costituzionale, che dalla attenta lettura della relazione ministeriale al codice civile allo stesso modo conclude che nella scelta legislativa operata dall'art. 2059 cod. civ. è "impossibile negare che la responsabilità civile da atto illecito sia in grado di provvedere non soltanto alla reintegrazione del patrimonio del danneggiato ma fra l'altro, a volte, anche ed almeno in parte, ad ulteriormente pervenire a sanzionare l'illecito, come avviene appunto per la riparazione dei danni non patrimoniali da reato" (cfr. motivazione Corte Cost. 14 luglio 1986, n. 184), assumendo in tal modo "compiti preventivi e sanzionatori".
In ogni caso, dato che la sentenza impugnata esattamente ravvisa il danno morale nei dolori e nelle sofferenze morali, che, non diminuendo come tali il patrimonio della persona che li subisce, vanno alleviati con l'attribuzione di un compenso a titolo di conforto, la cui liquidazione necessariamente deve essere rimessa alla discrezionalità del giudice, questa Corte deve anche considerare come dalla impugnazione prodotta non è dato evincere quale pregiudizio in concreto i ricorrenti abbiano potuto ricavare dal fatto che la funzione della norma dell'art. 2059 cod. civ. sia da identificare anche in compiti preventivi e sanzionatori dell'illecito penale.
Quanto all'altro rilievo sub b), occorre innanzitutto ribadire, secondo il pacifico indirizzo interpretativo di questo giudice di legittimità, che, in conseguenza della morte della persona cagionata da reato, ciascuno dei suoi familiari prossimi congiunti fa valere per il risarcimento del danno morale un autonomo diritto, sicché il danno da essi subito deve essere liquidato in rapporto al pregiudizio da ciascuno individualmente patito per effetto dell'evento lesivo. Il che, per un verso, esclude, in presenza di reato con evento letale, che il giudice possa procedere ad una determinazione complessiva ed unitaria del danno morale ed alla conseguente ripartizione dell'intero importo in modo automaticamente proporzionale tra tutti gli aventi diritto;
per altro verso, comporta, nella determinazione in concreto del danno morale per ciascuno dei congiunti, che la quantificazione deve tenere conto delle effettive sofferenze patite, in modo da rendere la somma riconosciuta adeguata al particolare caso concreto. Ai suddetti criteri il giudice di merito si è certamente uniformato, laddove - dopo avere precisato che la liquidazione del danno morale non può essere automaticamente riferita al numero dei congiunti che sopravvivono alla persona uccisa, essendo, invece, necessario che ciascuno dei congiunti sia indennizzato per le sofferenze realmente patite, che non sempre sono uguali per ciascuno degli aventi diritto - ha proceduto in concreto alla valutazione differenziata delle posizioni dei genitori e della sorella, allo scopo precipuo di escludere ogni rigido meccanismo di automatico ed uniforme trattamento.
Quanto al rilievo di cui sub c) - con il quale si lamenta che la valutazione discrezionale del danno morale non avrebbe tenuto conto degli elementi della tragicità dell'evento e della gravità dell'illecito, quest'ultimo di preminente rilevanza - è di tutta evidenza che nella sua valutazione necessariamente equitativa il giudice di merito ha evidenziato proprio la giovane età della vittima e le soddisfacenti sue aspettative di vita antecedenti all'evento letale (definito, testualmente, "tragico", siccome riferito a studente universitario diplomato con il massimo dei voti), sicché non appare censurabile la compiuta valutazione, che espone i criteri e gli elementi che il giudice di merito, secondo un "iter" argomentativo ineccepibile, ha inteso, tra gli altri, valorizzare. Con il secondo mezzo di doglianza, in riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., i ricorrenti deducono la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 2043, 2059 e 1223 cod. civ. e dei principi generali in tema di rivalutazione del danno e di corresponsione degli interessi nonché il vizio di motivazione sul punto, perché la sentenza impugnata, pur avendo compiuto la rivalutazione del danno, aveva riconosciuto sulla somma liquidata gli interessi compensativi dalla data dell'illecito soltanto nella misura del 2% del capitale ed aveva erroneamente disposto la rivalutazione monetaria della somma versata in acconto dalla società di assicurazione, addirittura con la maggiorazione degli interessi compensativo sulla differenza tra il risarcimento dovuto e l'acconto versato.
La censura è infondata per ciascuno dei profili prospettati. In ordine al primo di essi, relativo alla doglianza circa il mancato riconoscimento degli interessi compensativi sulla somma rivalutata, il criterio adottato dal giudice di merito è del tutto aderente alla precisa indicazione del giudice di legittimità (cfr. Cass. Sez. Un., 17 febbraio 1995 n. 1712), secondo cui in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengano conto della intervenuta svalutazione sino alla data della decisione definitiva, è, inoltre, dovuto il danno provocato dal ritardato pagamento della somma, la cui prova può essere data e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento, nel tempo, del bene o del suo equivalente in danaro. In detta ipotesi - ha precisato questa Corte- gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, "ovvero in base ad un indice medio". Il criterio dell'indice medio annuale del 2% è esattamente il sistema di calcolo adottato dal giudice di merito e, rispetto all'altro criterio del riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la somma equivalente al pregiudizio si incrementa nominalmente, i ricorrenti non prospettano neppure l'ipotesi del risultato utile ad essi più favorevole, che sarebbe derivato dall'adozione del diverso criterio pure ammissibile, per cui non solo non sussiste il denunciato vizio di motivazione;
ma non è possibile neppure ravvisare, sul punto, l'interesse alla impugnazione, dato che, comunque, la regola di diritto, come sopra ribadita da questa Corte, esclude in ogni caso l'attribuzione degli interessi legali, calcolati con decorrenza dal fatto illecito, sulla somma rivalutata al momento della definizione della causa.
NE riconosciuta legittimità del metodo di liquidazione complessiva del danno al momento della decisione, del tutto logica e conseguente è stata la statuizione del giudice di merito di escludere la rivalutazione e gli interessi nella misura dell'indice medio annuale del 2% con riguardo alla somma prepagata già dall'assicuratore, per cui non ha pregio neppure il secondo profilo della censura prospettata.
Con l'ultimo motivo di impugnazione i ricorrenti deducono la violazione delle norme di cui agli artt. 2059, 2043, 2056 e 1223 cod. civ. e dei principi generali in tema di valutazione e liquidazione del danno biologico nonché vizio di motivazione sul punto, per avere il giudice di merito negato il riconoscimento del suddetto danno in difetto di prova circa la sussistenza di alcuna affezione psico- fisica con lesione del bene salute.
Assumono in proposito i ricorrenti che gli effetti della morte di un congiunto si ripercuotono necessariamente sui familiari, con conseguenze negative di natura psico-fisica (menomazione della pienezza familiare e sociale;
esplicazione della personalità morale, intellettuale, culturale), le quali non hanno bisogno di prova specifica, possono essere ricavate in base al "notorio" e consentono la liquidazione del conseguente danno secondo il criterio equitativo. Anche la suddetta censura non è fondata.
Secondo un principio ormai pacifico anche nella giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte Cost. 27.10.1994 n. 372; Corte Cost. ord. 22.7.1996 n. 293) il riconoscimento ai familiari del danno biologico
"iure proprio" per la morte del congiunto ha quale presupposto lo stato di alterazione psico-fisica del richiedente, giacché, al pari di ogni altro danno ingiusto, esso è risarcibile soltanto come pregiudizio effettivamente conseguente ad una lesione. Il dolore conseguente alla perdita di un congiunto non comporta inevitabilmente una compromissione della integrità psicofisica dei parenti superstiti, occorrendo, invece, che sussista un vero e proprio danno alla salute, che costituisce "il momento terminale di un processo patogeno originato dal medesimo turbamento dell'equilibrio psichico che sostanzia il danno morale soggettivo e che in persone predisposte da particolari condizioni (debolezza cardiaca, fragilità nervosa ecc.), anziché esaurirsi un patema d'animo o in uno stato di angoscia transeunte, può degenerare in un trauma fisico o psichico permanente, alle cui conseguenze in termini di perdita di qualità personali, e non semplicemente al "pretium doloris" in senso stretto, va allora commisurato il risarcimento" (Corte Cost. n. 372 del 1994). In presenza di un danno morale, perciò, non sussiste necessariamente anche un danno biologico, la cui dimostrazione non può essere affidata al cd. notorio, nel senso prospettato dai ricorrenti.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa per intero le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 18 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2001