Sentenza 23 settembre 2020
Massime • 1
Il reato di cui all'art. 374-bis cod. pen. è posto a presidio del corretto funzionamento della giustizia, essendo finalizzato ad impedire l'emanazione di provvedimenti giurisdizionali sulla base di presupposti contenuti in dichiarazioni provenienti da privati a contenuto mendace, sicché non è rilevante l'autenticità materiale dell'atto, ma la falsità dei suoi contenuti e l'idoneità dello stesso ad adempiere alla funzione probatoria cui è preordinato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il reato in relazione alla falsificazione della data di una documentazione sanitaria, prodotta in giudizio al fine di avvalorare l'assunto che l'agente, al quale si contestava di aver partecipato ad una rapina, lo stesso giorno si trovasse in altra città per essere sottoposto all'accertamento medico indicato nella falsa certificazione).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/09/2020, n. 2967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2967 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2020 |
Testo completo
02967-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 551 Pierluigi Di Stefano - Presidente - UP - 23/09/2020 Angelo Capozzi - Relatore - Ercole Aprile R.G.N. 3142/2020 Martino Rosati RO Silvestri ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da AF RO, nato a [...] il [...] GI RR, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/07/2019 della Corte di appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RO Molino, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. Roberto Borgogno, in sostituzione dell'avv. Franco Rossetti, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. Я RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino, a seguito di gravame interposto dagli imputati RO AF e RR GI avverso la sentenza emessa il 26/4/2018 dal locale Tribunale, ha confermato la decisione con la quale i predetti sono stati riconosciuti responsabili del reato di cui agli artt. 110,374-bis, comma 2, cod. pen. e condannati a pena di giustizia perché in concorso tra loro, avendo agito il AF quale istigatore ed il GI - specialista in radiologia quale esecutore materiale, attestavano falsamente nella - certificazione e nella correlata radiografia panoramica che la stessa fosse stata eseguita in data 20/8/2009 in Genova, producendo poi la predetta falsa certificazione medica davanti al Tribunale in composizione collegiale di Firenze nell'ambito del procedimento a carico, tra gli altri, dello stesso AF, in ordine ad una tentata rapina aggravata avvenuta in Firenze il 20/8/2009. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati che con distinti atti del difensore deducono lo stesso motivo di erronea applicazione della legge penale. Pur essendo indiscussi i fatti, il giudice di merito ha erroneamente applicato l'art. 374-bis cod. pen. in relazione alla concreta fattispecie posta al suo esame riguardante la falsità della data in cui è stato visitato il AF 20 agosto 2009. Il reato in esame, invece, riguarda le condizioni personali false, cioè quelle dalle quali doveva derivare direttamente il vantaggio per il AF, riguardanti le condizioni dei suoi denti e non certamente la data in cui l'esame è stato fatto. Inoltre, la fattispecie di cui all'art. 374-bis cod. pen., secondo la giurisprudenza di legittimità, riguarda esclusivamente i falsi ideologici e non anche - come quello in esame - i falsi materiali. In ogni caso, esclusa l'ipotesi in questione, non residuerebbe rilevanza penale alla fattispecie trattandosi di documento rilasciato da un soggetto privato che svolgeva la propria attività professionale al di fuori del SSN, pertanto di documento privo di valore amministrativo. Si tratta, pertanto, quanto alla lettera di accompagnamento diretta al collega odontoiatra di una scrittura privata e, quanto alla fotocopia della lastra, di un falso materiale in scrittura privata non punibile per abrogazione dell'art. 485 cod. pen. Я 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili perché manifestamente infondati.
2. Il Giudice di merito ha correttamente rigettato le analoghe prospettazioni difensive mosse in appello riconducendo la fattispecie in esame al canone dell'art. 374-bis cod. pen. rilevando che la falsità riguardava una condizione del soggetto in favore del quale era stata realizzata, dovendo questa intendersi come situazione di fatto in cui versa il soggetto in un determinato contesto temporale, tale essendo - pertanto- quella documentata nella falsa attestazione secondo la quale l'esame radiologico del AF da parte del GI si era svolto il 20/8/2009 a Genova.
3. Quanto alla natura della falsificazione la Corte richiama, aderendovi, l'orientamento ampiamente maggioritario espresso da Sez. 6 del 26/4/2016 n. 23547, Bonetti, Rv. 267395 - al quale questo Collegio aderisce - secondo il quale ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 374-bis cod. pen. è del tutto irrilevante che i documenti prodotti all'autorità giudiziaria siano costituiti da atti pubblici, certificati, scritture private o altro, dovendosi solo aver riguardo alla loro idoneità ad adempiere alla funzione probatoria da essi concretamente svolta. richiamato dalla Corte - ribadito da 4. L'orientamento Sez. 6, n. 10710 del 23/02/2016, Di Maio e altri, Rv. 266315 ha condivisibilmente chiarito che < la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 374-bis cod. pen. è stata infatti introdotta nel sistema allo scopo di tutelare l'esigenza di assicurare il corretto funzionamento della giustizia, in relazione, in particolare, all'emanazione di provvedimenti giurisdizionali sulla base di presupposti enucleabili da dichiarazioni provenienti da privati. La norma tende quindi a garantire la funzione probatoria di quei documenti che potrebbero condurre all'emanazione di una decisione erronea. Dunque, a differenza delle altre fattispecie di falso, la norma non tutela il documento in sé bensì la funzione probatoria esplicata in concreto dall'atto (Cass.,Sez. 6, n. 32962 del 13-7-2001, Rv. 220429). L'elemento oggettivo del reato si riferisce infatti all'attività di documentazione di circostanze non rispondenti al vero e richiede che la suddetta attività documentativa venga realizzata con la finalità specifica della destinazione all'autorità giudiziaria, affinché ne possano eventualmente derivare effetti favorevoli all'interessato (Cass. 20-5-1998, Carboni, Rv. 212117). Trattasi dunque di un reato di pericolo, che si consuma anche a prescindere dalla presentazione della documentazione all'autorità giudiziaria (Cass., Sez. 6, n. 6062/15 del 5-11- 2014, Rv. 263110) e che è configurabile anche nel caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo di trarre in inganno il giudice (Cass., Sez.
6. n. 10026 dell'i 1-12-2008, Rv. 243059), sussistendo,pertanto, anche laddove, come 3 r nel caso in disamina, il magistrato abbia disposto indagini e sia pervenuto all'accertamento della falsità. La norma richiede infatti soltanto che qualcuno abbia dichiarato, in un atto destinato all'autorità giudiziaria, una condizione, qualità personale, un trattamento terapeutico, un rapporto di lavoro in essere o da instaurare, in modo inveridico. Ciò prescinde dalla circostanza che l'atto destinato all'autorità giudiziaria sia materialmente vero o falso. L'atto è infatti soltanto lo strumento attraverso il quale la dichiarazione ideologicamente difforme dalla realtà viene veicolata di fronte al giudice, giacchè l'incriminazione ex art. 374-bis cod. pen. si appunta sulla dichiarazione mendace in sé, quale che sia lo strumento attraverso cui essa viene presentata al magistrato. Deve pertanto aversi riguardo, ai fini della configurabilità del reato in esame, non all'autenticità materiale dell'atto ma all' inveridicità dei suoi contenuti e all'idoneità dell'atto stesso ad adempiere alla funzione probatoria alla quale è preordinato (Cass., 11-7-1997, Sarodi, che, in applicazione di tale principio, ha ritenuto corretta la configurazione del reato in disamina in un caso in cui era stata prodotta all'autorità giudiziaria una dichiarazione di disponibilità all'assunzione dell'imputato come dipendente, da parte di un'impresa, recante la firma apocrifa del titolare di quest'ultima). Non è pertanto rilevante che l'atto contenente la dichiarazione inveridica sia materialmente vero o falso, poiché ciò che conta è che il contenuto di esso sia menzognero>>.
5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma che di stima equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23/09/2020. Il Componente estensore residente Pierluigi Di Stefano Angelo Capozzi the DEPOSITATO IN CANCELLERIA 25 GEN 2021 IL CANCELLIERDE. ZI E ZI