Sentenza 17 giugno 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/06/2004, n. 28856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28856 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 17/06/2004
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 1043
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 021593/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di BOLOGNA;
nei confronti di:
1) IN RA, N. IL 31/12/1955;
avverso SENTENZA del 26/02/2003 CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROTELLA MARIO;
Udita la richiesta di rigetto, del S.P.G., Dott. G. VIGLIETTA. RITENUTO
1 - Il Tribunale di Ferrara ha condannato a m. 8 e gg. 5 di reclusione con generiche e benefici di legge Sandra Bergamini, per falso ideologico in atto pubblico relativamente all'attestazione di orario su due fogli di presenza, della U.S.L. 31.
La Corte d'appello di Bologna l'ha viceversa assolta perché il fatto non sussiste.
Motiva che l'imputata non rivestiva la qualità di pubblico ufficiale, ma di libera professionista convenzionata, ed erano assenti i connotati individuanti il rapporto d'impiego pubblico e i poteri autoritativi e certificativi, qualificanti l'esercizio della pubblica funzione, onde ha ritenuto l'innocuità della sua condotta. Con il ricorso del P.G. si denuncia erronea applicazione degli artt. 479 - 486 C.P., e si sottolinea che il potere certificativo può
risultare dalla natura dell'atto (Cass., Sez. 5^. n. 8423/92) e che l'attestazione aveva non solo lo scopo privato di stabilire le ore lavorate, ma anche quello pubblico di consentire il controllo dell'attività di assistenza sanitaria fornita dalla U.S.L. ed evitare disservizi.
Con memoria della difesa, si fa rinvio a pronuncia di questa Sezione (n. 3901/2001, Pizzimenti) e si risottolinea quanto già ritenuto nella sentenza impugnata.
2 - Il ricorso è fondato.
La Corte di merito ha fatto malgoverno del concetto di innocuità del falso, che presume bensì il reato perfetto nei suoi estremi, ma il fatto in concreto inoffensivo.
Sotto il primo profilo, per l'assunzione della qualità del soggetto attivo cui si rapporta il titolo di reato, non è necessario un rapporto organico con la P.A., laddove è l'esercizio autorizzato o consentito di una pubblica funzione o di un pubblico servizio che qualifica l'agente. E l'esercizio di attività sanitaria in una struttura pubblica, ancorché da parte di medico convenzionato, importa ad alcun fine l'esercizio del potere di attestazione sul foglio di presenza. Ciò che rileva è il nesso con la funzione o il pubblico servizio esercitato, al di là dell'assenza di esercizio di funzioni attestative nello svolgimento delle proprie mansioni. In questa luce, la giurisprudenza è costante nel ritenere che il foglio di presenza costituisca atto pubblico, laddove l'attestazione serve anche soltanto alle finalità sottolineate nel ricorso. La sentenza citata in memoria è isolata (come segnalato dall'ufficio del massimario) e comunque ancorata ad una fattispecie particolare, in cui si è esclusa in qualsiasi misura la funzione pubblica dell'agente.
Finalmente, incontroverso il reato, l'innocuità del falso va esclusa sol che l'atto sia destinato a provare la verità di un fatto rilevante. E nella specie, è risolutivo che il foglio di presenza sia diretto alla stessa amministrazione per fini pubblici, ancora quelli rammentati nel ricorso.
P.Q.M.
annulla l'impugnata sentenza con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'Appello di Bologna.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2004