Sentenza 21 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/02/2001, n. 2545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2545 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula "A" REPUBBLICA ITALIANA 02545 /0 1 Reg. gen. n. 11041/98 POR LO ITALL Ud. 18. 12. 2000 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE oggetto: cassa integrazione bron M. 5216 SEZIONE LAVORO Sent. n. composta dai signori 1. Dottor Guglielmo Sciarelli Presidente 2. Dottor Paolino Dell'Anno Re Consigliere 3. Dottor Giovanni Mazzarella Consigliere 4. Dottor SC Antonio Maiorano Consigliere 5. Dottor Gianfranco Servello Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ES NI, BA IS, TH - piano AL e DO SC, elettivamente domici- liati in Roma in via G. G. Belli 27 presso lo studio dell'avvocato Giorgio Bellotti, che li rappresenta e difende da giusta delega a margine del ricorso;
' contro l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliato in CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 1 CANCELLERIA Richiesta copia stude 5500 IL SOLE 24 O dal Sig. per diritti 3000 21 FEB. 2001 CG023831 IL CANCELLIERE Roma in via della Frezza 17 presso la propria Avvocatura centrale, rappresentato e difeso, giusta delega in calce al controricorso, dagli avvocati Giuseppe Fabiani, Vincenza Gorga e Umberto Luigi Picciotto;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Pisa del '12 novembre 1997 depositata il 13 febbraio 1998, numero 125, r.g. 3339/95; Udita la relazione svolta nell'udienza del 18 dicembre 2000 dal consigliere Paolino Dell'Anno; Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procu- ratore generale dottor Marcello Matera, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo: Con ricorso del 7 ottobre 1992, ES NI, BA Mariso- la, NO AL e DO SC convennero in giudizio, avanti il pretore di Pisa, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale del quale chiesero la condanna al pagamento, in proprio favore, di somme a titolo di indennità di cassa integrazione salariale alla quale era stata ammessa la loro datrice di lavoro, società in accomandita semplice Ars Tacco, e da questa non anticipate. Costituitosi il contraddittorio, il pretore rigettò le do- mande con pronuncia del 21 ottobre 1994. Con la sentenza sopra indicata, il tribunale di Pisa ha re- spinto l'appello proposto dai lavoratori rilevando che il provvedimento di autorizzazione al trattamento di integra- zione salariale del 31 ottobre 1991 era stato annullato dal- lo stesso ente previdenziale, nell'esercizio dei propri po- teri di autotutela, in data 30 settembre 1993 per essere stato accertato che l'impresa già prima della sua adozione aveva di fatto definitivamente cessato la attività essendo intervenute le dimissioni in massa della quasi totalità del- le maestranze, circostanza ignorata dall'Istituto, che era stato perciò indotto in errore dalle non veritiere prospet- tazioni del datore di lavoro circa il carattere transitorio e temporaneo della situazione di crisi aziendale. Della decisione viene chiesta la cassazione da ES Mani- la, BA IS, NO AL e DO SC con ricorso sostenuto da un motivo. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale resiste con controricorso. Motivi della decisione: Con l'unica ragione di censura - denunciando violazione e falsa applicazione dell'articolo 1 della legge numero 164 del 1975, nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria mo- tivazione circa un punto decisivo della controversia i ri- - correnti sostengono che il tribunale ha erroneamente ritenu- to applicabili nella specie i principi enunciati da questa Corte con la sentenza numero 415 del 1996 essendo del tutto diversa la situazione di fatto della presente controversia rispetto a quella che si presentava nella causa nella quale intervenne la pronuncia richiamata nella decisione impugna- ta, e ciò perchè in questa il datore di lavoro non ottenne la autorizzazione al trattamento di cassa integrazione per 3 effetto di non veritiere allegazioni all'ente previdenziale, versando l'azienda effettivamente, al momento della istanza in uno stato di crisi che si presentava prevedibilmente come superabile nel futuro, circostanza nota all'ente che nulla ebbe a obiettare, conseguendone che la successiva impossibi- lità di realizzazione positiva della valutazione effettuata dalle parti in chiave probabilistica rendeva illegittimo l'annullamento del provvedimento autorizzatorio, in quanto dovuta esclusivamente a fatti sopravvenuti. Il motivo è privo di pregio. Deve premettersi che il giudice di merito ha preliminarmente ritenuto per accertato in punto di fatto che, già prima del- la adozione del provvedimento di autorizzazione alla ammis- sione all'istituto della cassa integrazione salariale ordi- naria, si era verificato che l'impresa aveva definitivamente cessato la propria attività a seguito delle dimissioni pre- sentate dalla quasi totalità dei dipendenti e che tutto ciò era stata taciuto all'ente previdenziale. Va rilevato che con il motivo di ricorso non vengono denun- ciati vizi di motivazione della sentenza impugnata con rife- rimento a eventuali omesse o erronee valutazioni di circo- stanze attinenti la circostanza accertata dal tribunale, ri- solvendosi la doglianza nella apodittica affermazione di so- pravvenienza di alcuni eventi, assolutamente imprecisati, che si assume, in maniera esclusivamente assertiva, non es- sere stati noti, in precedenza, all'imprenditore. Orbene, non appare seriamente dubitabile che la non conte- stata circostanza accertata dal tribunale come verificatasi antecedentemente alla presentazione della richiesta del be- neficio configura una situazione di fatto tale che, se rap- presentata all'ente, sarebbe stata ostativa alla ammissione al beneficio del trattamento di integrazione salariale, ve- nendo quindi a configurarsi quell'errore di fatto, determi- nato dal doloso silenzio dell'imprenditore e dalla connessa falsità delle dichiarazioni rese in ordine alla "presumibile durata" della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro (articolo 7, primo comma, della legge 20 maggio 1975 numero 164), che inficiò il provvedimento amministrativo e che ne rese legittimo il successivo annullamento con effetti re- troattivi, per la assenza, ab origine, dei presupposti ri- chiesti per la sua adozione. In applicazione dell'articolo 152 delle disposizioni di at- tuazione del codice di procedura civile, non deve statuirsi sulle spese del giudizio.
P. Q. M.
La corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 18 dicembre 2000. Il consigliere estensore Il presidente Valimi mu' Ann emlich I wauth двое IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 3 I 0 A 1 3 D S 5 . S , oggi, 21 FEB. 2001 T A O . R T L , N L A ' A O L S 3 B L CASSAZIOIL COLLABORATORE E 7 I E - P D S D 8 DI CANCELLERIA - I M I 1 E A N S R T 1 P G N S E O O E S T P A R I G O M D A G I C E E 5 , A O L O T D T R I A E T R L T S I I L N D G E E E S D O R E