Cass. civ., sez. I, sentenza 03/08/2001, n. 10692
CASS
Sentenza 3 agosto 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La disciplina in tema di scarichi delle pubbliche fognature - di cui al disposto degli artt. 21, comma terzo, della legge n. 319 del 1976 (come modificato dal D.L. n. 79 del 1995 e dalla relativa legge di conversione n. 172 del 1995), nonché della disposizione transitoria contenuta nel terzo comma dell'art. 1 del citato decreto legge - va interpretata nel senso che tra le prescrizioni adottate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, le quali "restano ferme" sino alla definizione della disciplina degli scarichi da parte delle regioni, sono da ricomprendere quelle di cui alla legge n. 319 del 1976 e successive modificazioni ed integrazioni (ed, in particolare, quelle che impongono il rispetto dei limiti di accettabilità previsti dalle tabelle A e C ad essa allegate). Ne consegue che la sanzione amministrativa prevista dal terzo comma dell'art. 21 citato è irrogabile anche nel caso di superamento dei limiti d'accettabilità stabiliti a livello nazionale.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 03/08/2001, n. 10692
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10692
    Data del deposito : 3 agosto 2001

    Testo completo