Sentenza 30 aprile 2013
Massime • 1
In tema di riesame di misure cautelari personali, la richiesta dell'indagato, detenuto in luogo esterno alla circoscrizione ove ha sede il tribunale competente a decidere, di essere sentito dal magistrato di sorveglianza deve essere avanzata tempestivamente, in maniera tale da non risultare pregiudicata la celerità del procedimento di riesame. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto intempestiva la richiesta avanzata dal detenuto alle ore 13.30 del sabato, essendo l'udienza fissata per le ore 9.00 del lunedì successivo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/04/2013, n. 20883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20883 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 30/04/2013
Dott. GALLO Domenico - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 1033
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 1129/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Campo Gaetano, nato a [...] l'[...];
avverso la ordinanza 10/12/2012 del Tribunale per il riesame di L'Aquila;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. MAZZOTTA Gabriele, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 10/12/2012, il Tribunale di L'Aquila, a seguito di istanza di riesame avanzata nell'interesse di Campo Gaetano, indagato per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla truffa, nonché sostituzione di persona, creazione di false polizze fideiussorie e truffe varie, confermava l'ordinanza del Gip di Pescara, emessa in data 29/10/2012, con la quale era stata applicata al prevenuto la misura cautelare della custodia in carcere.
2. Il Tribunale riteneva sussistente il quadro di gravità indiziaria e le esigenze cautelari che giustificavano la misura custodiale. Dichiarava, tuttavia, l'incompetenza del Tribunale di Pescara, ordinando la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.
3. Avverso tale ordinanza propone ricorso l'indagato personalmente deducendo la nullità del provvedimento ai sensi dell'art. 127 c.p.p., comma 5, non avendo ritenuto il Tribunale di rinviare l'udienza, ex art. 127, comma 4, a fronte della richiesta del detenuto di essere sentito dal magistrato di sorveglianza. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Il Tribunale ha preso atto della richiesta del detenuto di essere sentito dal magistrato di sorveglianza ed ha osservato:
"Si rileva che in data 8 dicembre (festivo, immacolata concezione, sabato, ore 13,30) il Campo ha chiesto di essere sentito dal magistrato di sorveglianza per l'udienza di oggi, lunedì, alle ore 9. Il verbale non risulta ancora trasmesso, ma è chiara l'intempestività della richiesta, che quindi non può avere l'effetto di invalidare l'odierno giudizio per mancata trasmissione delle dichiarazioni eventualmente rese".
3. Secondo l'insegnamento di questa Corte, in materia di riesame di misure cautelari personali l'indagato, detenuto in luogo esterno al circondario ove ha sede il tribunale competente a decidere, ha diritto, ove ne abbia fatto richiesta, alla traduzione per essere sentito davanti al magistrato di sorveglianza, e le sue dichiarazioni devono essere trasmesse senza ritardo, e comunque prima della celebrazione dell'udienza, di fronte al giudice del riesame;
la mancata trasmissione degli atti determina una nullità assoluta e insanabile a norma dell'art. 179 c.p.p., dell'udienza camerale e della relativa decisione. (Sez. 2, Sentenza n. 24245 del 25/02/2004 Cc. (dep. 27/05/2004) Rv. 228632).
4. Tuttavia è necessario che la richiesta di essere sentito dal magistrato di sorveglianza sia proposta tempestivamente in modo che sia possibile darvi attuazione nei tempi stretti in cui deve svolgersi il procedimento de libertate. Infatti, questa Corte ha rilevato, con riferimento all'analoga richiesta di traduzione che, in tema di riesame di misure cautelari personali, la richiesta di traduzione da parte dell'indagato, detenuto in altra circoscrizione, va proposta nella ragionevole immediatezza della ricezione della notificazione dell'avviso della data fissata per l'udienza camerale dinanzi al Tribunale (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 42710 del 04/10/2011 Cc. (dep. 18/11/2011) Rv. 251277).
5. Nel caso di specie il Tribunale ha rilevato che la richiesta è stata presentata alle h. 13,30 di sabato (giorno festivo), essendo l'udienza camerale fissata per le ore 9 del lunedì successivo. È evidente, pertanto, che tale richiesta deve considerarsi intempestiva. Al riguardo le giustificazioni dell'indagato, che assume di aver chiesto di essere ammesso a proporre la richiesta due giorni prima, sono rimaste del tutto sfornite di prova. Di conseguenza il ricorso deve essere respinto.
6. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
7. Inoltre, poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'Istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal citato art. 94, comma 1 bis.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 30 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2013