Sentenza 19 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/01/2001, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA AL00.73.9 /0.1 $ LA CORT Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS - Presidente - R.G.N. 2257/98 .1529 Consigliere- Dott. Vincenzo MILEO Cron. Dott. Alberto SPANO' - Consigliere Rep. Dott. Luciano VIGOLO Rel. Consigliere - Ud.26/10/00 Consigliere- Dott. Natale CAPITANIO ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. L.per diritti 3000 SACCHETTI MARCELLINA, già elettivamente CIANFAGNA 19 GEN. 2001 in ROMA VIA APPIA NUOVA 519, presso lo domiciliato IL CANCELLIERE studio dell'avvocato PALMIERO CLEMENTINO, e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CANCELLERIA CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DE NOTARIIS GIOVANNI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in Rilasciata copia legale persona del legale rappresentante pro tempore, al Sig. INPS pendisitti-lFEB. 2001 elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 2000 11 Centrale dell'Istituto, IL CANCELLIERE 4465 presso l'Avvocatura -1- rappresentato e difeso dagli avvocati PASSARO MARIO, giusta delega in calce alla copiaSTARNONI RG, notificata del ricorso;
- resistente con mandato avverso la sentenza n. 54/97 del Tribunale di LARINO, depositata il 25/03/97 R.G.N. 119/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/00 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio NA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con sentenza in data 6/25 marzo 1997, il Tribunale-giudice del lavoro di Larino, accogliendo l'appello proposto dall'INPS nei confronti della propria assicurata sig.ra MA NF TT avverso la sentenza del PR in data 10 gennaio 1992, di accoglimento del ricorso in data 4/22 luglio 1994, rigettava la domanda proposta dalla NF volta ad ottenere la condanna dell'Istituto a corrisponderle la pensione di inabilità revocatale dall'Istituto con decorrenza 1° dicembre 1992 e sostituita da assegno di invalidità. Per la cassazione della sentenza d'appello ricorre l'assicurata con due motivi. L'INPS si è limitato a depositare procura. MOTIVI DELLA DECISIONE. Col primo motivo l'annullamento della sentenza impugnata è chiesto per violazione di legge: art.10 r.d. 1939 e art.24 L.1975. Insufficienza e contraddittorietà di motivazione. Si deduce che ai sensi dell'art.2 della legge n.222 del 1984 occorre avere riguardo alla inabilità riferita ad una attività lavorativa proficua, tale cioè da consentire un guadagno sufficiente alle esigenze minime di vita in un lavoro che per regolarità e durata sia oggetto di concreta domanda. Nel caso di specie, l'inabilità superava certamente la soglia dell'80%, onde non era ipotizzabile lavoro proficuo ove non vi fosse stato un tipo di attività sedentaria. Si aveva dunque una impossibilità di lavoro, secondo la terminolgia vint legislativa e non semplice incapacità. 225798.doc 3 La ricorrente, inoltre, si duole che il Tribunale non si sia pronunciato sul proprio appello incidentale volto a che, confermata la pensione di inabilità, la sentenza fosse rettificata con tale denominazione, mentre era stata attribuita pensione di invalidità. Col secondo motivo è dedotta violazione del principio della domanda- ultra-petizione-Insufficiente motivazione e vengono denunciate erroneità della sentenza, nonché insufficienza e contraddittorietà della motivazione per essersi il Tribunale limitato a rinviare alla consulenza. Esaminando congiuntamente, per la loro intima connessione, i due motivi di gravame, la Corte ne rileva l'infondatezza. Alla luce della consulenza tecnica espletata in prime cure, il Tribunale ha accertato che l'assicurata era ben orientata nel tempo e nello spazio e ben coordinata, che la muscolatura era tonica e trofica, la forza normale, il sistema sensitivo integro, i riflessi osteotendinei normali, la marcia corretta senza appoggi, l'umore buono, la mente lucida, le funzioni di senso integre, mentre dagli esami specialistici erano risultate soltanto anomalie bioelettriche in sede temporo- parieto-occipitale sinistra da esiti cicatriziali. Pertanto, ha ritenuto che esse a circa otto anni dall'intervento di craniotomia non rappresentavano più condizione patologica degna di rilievo medico legale e che, anzi l'attività lavorativa avrebbe avuto benefici effetti di prevenzione di un nuovo processo negativo organico o psicologico. La Corte rileva come essa abbia già avuto occasione di affermare che in materia di invalidità la valutazione del consulente tecnico di ufficio - cui il giudice di merito abbia aderito - puo' esser censurata solo ove vengano denunciati vizi attinenti al processo logico giuridico che ha condotto l'ausiliare e, per l p m 225798.doc U adesione, il giudice predetto a quelle determinate conclusioni e non per mero dissenso in ordine alla diagnosi formulata. E' quindi necessario che i vizi logico- formali si concretino in una palese devianza dalle nozioni correnti di scienza medica, la cui fonte va indicata, o nella omissione di particolari accertamenti dai quali - secondo le predette nozioni - non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi (v. Cass.26 gennaio 1998, n.751 e giurisprudenza ivi citata). In mancanza della denuncia di tali vizi la censura costituisce un mero dissenso valutativo che non attiene quindi, a vizi del processo logico-formale, ma si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice di merito che sulla consulenza tecnica di ufficio si era fondato. Deve aggiungersi che, in assenza di critiche formulate dopo il deposito della relazione dell'ausiliare, la sentenza del giudice di merito non può essere censurata per il solo fatto di avere recepito il convincimento espresso dal medesimo, oltretutto riportando le parti significative della sua relazione in quanto siffatta tecnica motivazionale consente di identificare perfettamente l'iter logico della decisione che non può ritenersi carente in relazione ad aspetti della consulenza non oggetto di argomentate critiche ad opera della parte interessata. Poiché neppure in questa sede di legittimità la ricorrente pone in luce in qual modo il consulente tecnico e il giudice di appello si siano discostati dai corretti criteri di indagine e di valutazione medico legale del caso esaminato, svolgendo appropriate difese - tanto più necessarie in quanto il Tribunale ha posto in luce come il PR si fosse inspiegabilmente discostato dalle conclusioni cui era pervenuto lo stesso ausiliare, ma ha soltanto contrapposto una propria, - diversa valutazione del grado di inabilità residuato, a considerevole distanza di tempo, dall'intervento che aveva dato luogo all'originaria concessione della 225798.doc 5 pensione di inabilità poi revocata, la critica lascia prive di fondamento le affermazioni circa la non utilizzabilità in concreto della residua capacità di lavoro dell'assicurata e presenta anche profili di inammissibilità. Né ha fondamento la censura di omessa pronuncia in ordine ad appello incidentale con cui la pensionata nel chiedere la conferma della pensione di inabilità si era doluta che il PR avesse attribuito solo pensione di invalidità. Infatti il Tribunale nel rigettare la domanda di pensione di inabilità non avrebbe certo potuto riconoscere un tipo di trattamento diverso da quello riconosciuto dallo stesso Istituto di previdenza col provvedimento di revoca del trattamento più favorevole. A maggior ragione, resta escluso, altresì, che il Tribunale rigettando l'appello, abbia omesso di pronunciare sulla domanda originariamente proposta avanti al PR o sia incorso in vizio di ultrapetizione;
infatti, con l'esclusione della inabilità totale idonea al riconoscimento della pensione, il Tribunale non ha escluso la sussistenza di menomazioni comportanti il diritto all'assegno di invalidità riconosciuto dall'INPS e non in discussione nella presente controversia. Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, le considerazioni svolte inducono a rigettare il ricorso. Nulla in ordine alle spese, secondo il disposto dell'art. 152 disp.att.c.p.c. (in relazione alla sentenza della Corte costituzionale 13 aprile 1994, n.134 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.4, comma 2 e 3 del d.l. 19 settembre 1992, n.384, convertito con modificazioni in legge 14 novembre 1992, n.438), non ricorrendo l'ipotesi della pretesa manifestamente infondata e temeraria e non essendo stata svolta dall'INPS una concrete attività difensiva a seguito del deposito della procura. 225798.doc 6 + P. T. M. . La Corte rigetta il ricorso e dichiara di non dover provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, addì 26 ottobre 2000. IL PRESIDENTE Rosario be upuris IL CONSIGLIERE ESTENSORE. IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 1.9 GEN. 2001 oggi, I , D IL COLLABORATORE LLO SSA A DI CANCELLERIA W E 10 BO , TA R . E I RT 3 I SPESA H D 3 T F Z A I O N E 5 STA ELL'A . O N N P D G 3 IM SI O -7 A 1-8 A SEN D D , E TE 1 I ISTRO A E ESEN ITTO G G REG E L IR D LA O L E D 225798.doc 7