Sentenza 28 settembre 2006
Massime • 1
È ammissibile la costituzione di parte civile, ancorché la sottoscrizione del difensore sia apposta esclusivamente in calce alla procura speciale rilasciata dalla persona offesa e non alla dichiarazione di costituzione sottoscritta dal solo interessato, considerato che essa è sufficiente ad integrare il requisito della sottoscrizione del difensore in calce all'atto di costituzione, previsto dall'art. 78, comma primo, lett. e) cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/09/2006, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 28/09/2006
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - N. 1206
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 35370/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso del 8/4/2005 proposto da:
avv. Boggio Massimo difensore di YA RO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del GUP del Tribunale di Genova del 9 marzo 2005;
Sentita la relazione del Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO;
Lette le conclusioni del P.G: in sede che ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOGLIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Gup del Tribunale di Genova ha applicato a NG RO la pena concordata dalle parti in relazione al reato di bancarotta per distrazione, di bancarotta fraudolenta documentale, e di doloso aggravamento del dissesto societario, in qualità di amministratore unico della s.r.l. NG, dichiarata fallita il 15.3.2001 (ai sensi della L. Fall., artt. 223, 216, 219, art. 217, comma 1, n. 4, artt. 2446, 2447 e 2449 c.c.) a lui ascritti: anni due di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche ritenute prevalenti sull'aggravante di cui alla L. fall., art. 219, con condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, da liquidarsi in separata sede;
Avverso l'anzidetta pronuncia, il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:
- violazione dell'art. 606 lett. c) in relazione all'art. 78 c.p.p., con riferimento alla condanna al pagamento delle spese in favore di LM, costituita con due atti di costituzione, il primo quale amministratore della YLS ed il secondo in proprio, senza specificazione della qualità di creditrice e dunque in violazione della L. fall., art. 240 che condiziona la costituzione di parte civile in proprio del creditore personale alla mancata costituzione del curatore del fallimento ovvero, alternativamente, alla circostanza che intenda far valere un titolo di azione propria personale. L'atto di costituzione in questione avrebbe dovuto ritenersi inammissibile per mancata indicazione della causa pretendi;
anche il secondo atto di costituzione era inammissibile per identiche ragioni;
- violazione dell'art. 606 lett. c) in relazione all'art. 78 c.p.p., lett. e) sul rilievo che la costituzione di parte civile dell'LM in proprio era inammissibile anche perché priva di sottoscrizione del difensore che aveva ricevuto la procura, posto che la firma dell'avv. Bolchini era apposta esclusivamente in calce alla procura speciale rilasciatagli dalla persona offesa, mentre la dichiarazione di costituzione di parte civile era sottoscritta solo dall'interessata;
- violazione dell'art. 606 lett. e) in relazione all'art. 541 c.p.p., con riferimento alla condanna al pagamento delle spese processuali nonostante la parte civile non avesse rassegnato alcuna conclusione neppure in merito alla liquidazione delle spese di cui alla menzionata norma processuale e mancava, comunque, ogni motivazione in proposito;
- violazione dell'art. 606 lett. c) c.p.c.p. in relazione all'art. 78 lett. e) con identica formulazione rispetto al secondo motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il primo motivo di ricorso relativo all'asserita inammissibilità della costituzione di parte civile per mancata specificazione della causa pretendi è manifestamente infondato, posto che i due atti di costituzione di parte civile, l'uno nella qualità di amministratore unico, l'altro come persona fisica, sono senz'altro rituali, posto che, per pacifico insegnamento giurisprudenziale, la norma della L. fall., art. 240, che ammette la costituzione di parte civile dei singoli creditori solo in quanto non si sia costituito il curatore, il commissario giudiziale o il commissario liquidatore, si applica solo nei procedimenti relativi ai reati commessi dall'imprenditore commerciale e non già persona diversa dal fallito (cfr., tra le altre, Cass. Sez. 5^, 14.10.1987, n. 1727, rv. 177556). In ordine al secondo ed al quarto motivo, è sufficiente osservare che, per consolidato insegnamento di questa Corte regolatrice, la sottoscrizione del difensore apposta in calce al mandato conferitogli dalla persona offesa ai fini della costituzione di parte civile è sufficiente ai fini della sussistenza del requisito della sottoscrizione da parte dello stesso difensore, in calce all'atto di costituzione anzidetta (cfr., tra le altre, Cass. sez. 1^, 28.4.1997, n. 5047, rv. 207650). Per quanto concerne, infine, il terzo motivo, relativo alla mancanza di conclusioni della parte civile, va ribadito in questa sede l'orientamento secondo il quale, in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, la pronuncia di condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile non è condizionata alla presentazione delle conclusioni da parte di questa, in quanto, avvenuta la richiesta di patteggiamento e rimanendo esclusa la possibilità della pronuncia sull'azione civile, è superflua la presentazione di conclusioni, essendo sufficiente, ai fini della sola liquidazione delle spese, la presentazione della relativa nota (cfr. Cass. 8.6.1992, n. 9102, rv. 191661). Nel caso di specie, oltretutto, la presentazione della nota-spese non era neppure necessaria, posto che il giudice aveva riservato ad altro giudizio la liquidazione delle spese di giudizio.
2. - Per quanto precede, il ricorso - globalmente considerato - deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 settembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2007