Sentenza 30 settembre 2008
Massime • 2
Il potere-dovere del giudice di disapplicare la normativa nazionale in contrasto con la normativa comunitaria sussiste solo laddove tale ultima normativa sia dotata di efficacia diretta nell'ordinamento interno. (In conformità a tale principio la Corte, sul presupposto che le coeve direttive comunitarie relative non sono "self executing", ha escluso la possibilità di disapplicazione delle disposizioni, derogatorie alla disciplina sui rifiuti, D. L. n. 138 del 2002 in materia di sottoprodotti, successivamente abrogato dal D.Lgs. n. 152 del 2006).
In materia di gestione dei rifiuti, ai fini della qualificazione di una sostanza quale sottoprodotto, non è più necessario, successivamente alla definizione introdotta dal novellato art. 183, comma primo lett. p), D.Lgs. n. 152 del 2006, che il processo di lavorazione sia un processo industriale, ben potendo consistere anche nella produzione di un servizio. (Fattispecie in cui la Corte ha riconosciuto la natura di sottoprodotti alle miscele di idrocarburi derivanti dallo svuotamento dei bracci di carico delle navi e dallo scarico delle valvole di sicurezza).
Commentari • 2
- 1. RIFIUTI: demolizione di un edificio.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^, 8 maggio 2024 (Ud. 18/01/2024), Sentenza n.18020 RIFIUTI – Demolizione di un edificio – Processo di produzione ai sensi dell'art. 184-bis, c.1°, lett. a) T.U.A. – Esclusione – Terre e rocce da scavo – Disciplina – Natura dei «sottoprodotti» – Presupposti. L'attività di demolizione di un edificio (che può avvenire per motivi diversi, non è finalizzata alla produzione di alcunché, bensì all'eliminazione dell'edificio medesimo, né può assumere rilevanza il fatto che la demolizione sia finalizzata alla realizzazione di un nuovo edificio, che non può essere considerato il prodotto finale della demolizione, in quanto tale attività non costituisce il prodromo …
Leggi di più… - 2. Effetti in malam partem di atti comunitari (Corte cost, 28/2010)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
No a effetti in mala partem di una fonte sovranazionale: l?efficacia diretta di una direttiva è ammessa ? secondo la giurisprudenza comunitaria e italiana ? solo se dalla stessa derivi un diritto riconosciuto al cittadino, azionabile nei confronti dello Stato inadempiente. Gli effetti diretti devono invece ritenersi esclusi se dall?applicazione della direttiva deriva una responsabilità penale (ex plurimis, Corte di giustizia, ordinanza 24 ottobre 2002, in causa C-233/01, RAS; sentenza 29 aprile 2004, in causa C-102/02, Beuttenmüller; sentenza 3 maggio 2005, in cause C-387, 391, 403/02, Berlusconi e altri; Corte di cassazione, sentenza n. 41839 del 2008; caso della cd. polvere di pirite). …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/09/2008, n. 41839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41839 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 30/09/2008
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 1929
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - N. 13542/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IG AL, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 14.6.2007 della Corte di Appello di Genova;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita, in pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo Fiale;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Dr. Meloni Vittorio, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Uditi i difensori, Avv.ti Panagia Salvatore e Colella Guido, i quali hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Genova, con sentenza del 14.6.2007:
a) confermava la sentenza 3.5.2005 del Tribunale monocratico di quella città nella parte in cui aveva affermato la responsabilità penale di GH AL in ordine al delitto di cui:
- all'art. 81 cpv. c.p. e D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 52, comma 3, in relazione all'art. 483 c.p. (per avere, quale legale rappresentante della s.p.a. "Porto Petroli di Genova" - affidando di volta in volta ai trasportatori consegnatali rifiuti liquidi speciali pericolosi consistenti in "slops" (miscele contenenti idrocarburi derivanti dallo svuotamento dei bracci di carico delle navi e dallo scarico delle valvole di sicurezza) venduti alla s.r.l. "RECOL", concorso nel trasporto illecito di rifiuti effettuato dalle medesime imprese trasportatoci in assenza della prescritta iscrizione all'albo gestori di rifiuti ed in assenza del prescritto formulario identificativo - in Genova, luogo di partenza dei trasporti, dal 3.1.2001 al 28.3.2002);
e, con le già riconosciute circostanze attenuanti generiche, essendo stati unificati tutti gli episodi contestati nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. c.p., determinava la pena in mesi due di reclusione, confermando la concessione dei doppi benefici di legge.
b) assolveva dal medesimo delitto, sotto il profilo della carenza dell'elemento soggettivo, i legali rappresentanti delle imprese che avevano effettuato i trasporti;
c) dichiarava estinta per prescrizione la contravvenzione di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 1 - lett. b), contestata allo stesso GH per lo svolgimento di una attività di gestione di rifiuti non autorizzata.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore del GH, il quale - sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione - ha eccepito:
1) la erronea qualificazione come "rifiuti" delle miscele di idrocarburi di volta in volta trasportate presso la acquirente s.r.l. "RECOL", prospettando che le stesse si dovrebbero considerare, invece, "sottoprodotti" o "materie prime secondarie" alla stregua del D.Lgs. n. 152 del 2006;
2) la incongrua individuazione in fatto delle anzidette miscele, che erano composte di "greggio, benzina, gasolio ed olio combustibile" e venivano vendute alla RECOL come "prodotto petrolifero di pregio". Trattavasi di idrocarburi che, dopo la decantazione effettuata presso la "Porto Petroli", mantenevano una percentuale di acqua estremamente esigua, sì da essere qualificati dalla Dogana come "olio combustibile extra-fluido";
3) la erronea disapplicazione della L. n. 178 del 2002, art. 14, a fronte di un'attività di "trattamento preventivo" (la mera decantazione dell'acqua di spiazzamento prima del riutilizzo) che non integrerebbe una operazione di recupero rientrante tra quelle individuate nell'Allegato C) del D.Lgs. n. 22 del 1997, perché non idonea a fare perdere agli idrocarburi la loro identità;
4) la erronea qualificazione delle miscele trasportate quali "rifiuti pericolosi";
5) la immotivata affermazione della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, in quanto la Corte di merito avrebbe sinteticamente negato la "buona fede" del ricorrente, senza tenere conto che la stessa Dogana di Genova aveva sottoposto a controllo i singoli trasporti, assoggettando i prodotti trasportati alla correlativa accisa fiscale degli idrocarburi, e che alcune sentenze della Cassazione penale (Sez. 3: 31.7.2003, n. 32235, ric. Agogliati ed altri;
3.2.2004, n. 3978, ric. Balistreri) avevano escluso che le miscele di idrocarburi fossero da considerare rifiuto, qualificando le stesse come materie prime secondarie;
6) la omessa pronuncia sulla richiesta di sostituzione della pena detentiva con la sanzione pecuniaria corrispondente ex L. n. 689 del 1981, art. 53 e segg..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le doglianze riferite in ricorso alla erroneità della disapplicazione della L. n. 178 del 2002, art. 14 - quanto alla configurazione delle miscele oggetto dei trasporti - sono fondate e meritano accoglimento.
1. Nella ricostruzione fattuale della vicenda risulta accertato dai giudici del merito che la società "Porto Petroli" provvedeva con i propri impianti, nel porto di Genova, a collegare le navi cisterna e le petroliere agli oleodotti per effettuare il carico e lo scarico di prodotti petroliferi. Nei tubi snodabili (c.d. bracci di carico) utilizzati allo scopo rimanevano, al termine dì ciascuna operazione, quantitativi di prodotto che non potevano essere utilmente pompati e venivano convogliati in un unico apposito serbatoio. In tale serbatoio confluivano, quindi, i residui di idrocarburi diversi (greggio, benzine, gasolio etc.) che si miscelavano fra loro. Vi confluivano pure, in percentuali notevolmente inferiori, gli scarichi delle valvole di sicurezza (dovuti a sovrapressioni nelle linee per l'innalzamento della temperatura esterna) nonché gli idrocarburi di recupero delle acque di spiazzamento degli oleodotti (queste ultime sostanze, prima di essere convogliate ne serbatoio, venivano sottoposte ad un'operazione di decantazione finalizzata a separare l'acqua dai residui di idrocarburi).
Le miscele come sopra formatesi nell'anzidetto serbatoio della "Porto Petroli" (c.d. slops) - costituite principalmente (80-90%) da residui di carico di idrocarburi e, per la restante parte, da sostanze più leggere rappresentate da benzina e gasolio e da acqua in minima percentuale - venivano acquistate dalla s.r.l. "RECOL" e trasportate presso gli impianti di detta società da imprese non autorizzate al trasporto di rifiuti o con automezzi non ricompresi nell'autorizzazione, con documenti di accompagnamento semplificati e senza il prescritto formulario.
I singoli trasporti venivano controllati dalla Dogana di Genova e, sotto il profilo fiscale, i prodotti venivano assoggettati al pagamento delle accise per i combustibili.
Nello stabilimento della RECOL poi, gli slops, previa aggiunta di olio combustibile denso, venivano riscaldati e quindi centrifugati, si da ottenere un olio combustibile a basso tasso di zolfo (BT2) regolarmente posto in commercio. Tali operazioni comportavano la produzione di rifiuti, ritualmente smaltiti nel contiguo impianto di altra società autorizzata.
2. Questa Sezione si è già occupata della vicenda con la sentenza 31.7.2003, n. 32235, ric. Agogliati ed altri - in sede di procedimento incidentale ed in relazione alla conferma del sequestro preventivo di automezzi utilizzati da alcuni dei trasportatori consegnatati degli "slops" - ed in quella occasione ha disposto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza confermativa emessa dal Tribunale del riesame, ritenendo necessaria la rivalutazione dei fatti, in punto di individuazione della natura di "rifiuto" attribuito a quelle miscele, "alla luce del D.L. 8 luglio 2002, n.138, art. 14, convertito con L. 8 agosto 2002, n. 178, e dei più
recenti indirizzi comunitari".
La sentenza impugnata, nel procedimento di merito, ha ritenuto di dovere "disapplicare" le disposizioni di cui al D.L. n. 138 del 2002, art. 14, argomentando che le stesse sono del tutto incompatibili con le direttive europee sui rifiuti (come affermato dalla sentenza 11.11.2004, causa C-457-2, Niselli, della Corte europea di Giustizia).
Il ricorso in esame è riferito alle miscele trasportate e non all'attività di separazione (per decantazione) degli idrocarburi dalle acque di spiazzamento degli oleodotti (si ricordi, al riguardo, che è stata dichiarata estinta per prescrizione la contravvenzione di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 1 - lett. b), contestata allo stesso GH per lo svolgimento di una attività di gestione di rifiuti non autorizzata).
3. Tanto premesso, rileva il Collegio che - secondo la formulazione del D.L. n. 138 del 2002, art. 14, convertito nella L. n. 178 del 2002 - non erano da considerarsi "rifiuti" le sostanze e i materiali residuali di produzione "... se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo dopo aver subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell'Allegato C) del D.Lgs. n. 22 del 1997". Tale previsione derogatoria - pur ponendosi in contrasto con la definizione comunitaria di "rifiuto", secondo quanto affermato dalla Corte di Giustizia con la sentenza Niselli - deve essere comunque applicata dal giudice nazionale, poiché il potere-dovere di detto giudice di disapplicare la normativa nazionale riguarda le ipotesi di contrasto con una norma comunitaria dotata di efficacia diretta negli ordinamenti interni e tali non sono (poiché non sono self-executing) le direttive alle quali ha dato attuazione il Decreto Ronchi:
direttive che, tra l'altro, non possono avere come effetto, di per sè e indipendentemente da una legge interna di uno Stato membro adottata per la sua attuazione, quello di determinare o aggravare la responsabilità penale di imputati (vedi Corte di Giustizia, 3 maggio 2005, procedimenti riuniti C-387/02, C-391/02 e C-403/02). La sentenza interpretativa Niselli della Corte di Giustizia (la quale rilevava un contrasto del diritto interno rispetto ad una direttiva comunitaria non direttamente applicabile) poteva costituire il presupposto di una questione di legittimità costituzionale della norma interna per violazione degli obblighi di conformazione all'ordinamento comunitario sanciti dagli artt. 11 e 117 Cost.:
questa Corte Suprema, infatti, con l'ordinanza n. 1414 del 16.1.2006 (rie. Rubino), ha sollevato la questione ma la Corte Costituzionale (con ordinanza del 14.7.2006) ha restituito gli atti per un nuovo esame alla luce del quadro normativo nel frattempo sopravvenuto. 4. È entrato frattanto in vigore, infatti, il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (poi modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4) che ha abrogato (all'art. 264, comma 1 - lett. 1) la norma di interpretazione autentica di cui al D.L. n. 138 del 2002, art. 14 e, in luogo delle previsioni di cui al comma 2 di quell'articolo (pur ponendosi, secondo la Corte Costituzionale, "quanto a ratio, in linea di ideale continuità" con quella disposizione), ha introdotto una nuova definizione di "sottoprodotto", sottratto a determinate condizioni all'applicazione della disciplina sui rifiuti. A fronte di tale più recente normativa, ritiene il Collegio che la disciplina di cui all'abrogato art. 14 costituisce comunque nel caso concreto "norma più favorevole" per l'imputato e conseguentemente deve essere applicata ai sensi dell'art. 2 c.p., comma 3, (vedi sul punto Cass., Sez. 3, 9.3.2007, n. 10264, Poli), tenuto conto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, una volta che sia entrata in vigore una legge più favorevole, questa deve essere sempre applicata anche se, successivamente, il legislatore ritenga di modificarla in senso meno favorevole (vedi Cass., Sez. 4, 20.5.2004, n. 23613). Nella vicenda in esame sussistono, invero, tutti requisiti di operatività del regime derogatorio di cui allo stesso art. 14, n.
2 - lett. b), poiché la fattispecie riguarda una sostanza residuale (slop) effettivamente ed oggettivamente riutilizzata in un diverso ciclo produttivo, dopo avere subito un trattamento preventivo minimo (decantazione) tale da non sfociare in una delle operazioni di recupero di cui all'Allegato C) del D.Lgs. n. 22 del 1997. 5. La sentenza Niselli della Corte di Giustizia (al punto 44) ha ritenuto ammissibile che un bene, un materiale o una materia prima, derivante da un processo che non è principalmente destinato a produrlo, "può costituire non un residuo, bensì un sottoprodotto, del quale l'impresa non ha intenzione di disfarsi, ai sensi dell'art. 1, lett. a), comma 1, della direttiva 75-442, ma che essa intende sfruttare o commercializzare a condizioni per lei favorevoli, in un processo successivo senza operare trasformazioni preliminari". La nozione di "sottoprodotto" è stata delineata, in ambito comunitario, dalla sentenza della Corte di Giustizia del 14 aprile 2002, resa nella causa C-9/00, AL RA e, secondo la normativa attualmente vigente nel nostro Paese, costituiscono sottoprodotti ai sensi del del modificato D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183, comma 1, lett. p):
"le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi del citato D.Lgs., art. 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni: 1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;
2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;
3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientati qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;
4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;
5) abbiano un valore economico di mercato".
5.1 Rispetto a tale normativa si è affermato dianzi che la disciplina di cui al D.L. n. 138 del 2002, art. 14 costituisce comunque "norma più favorevole" per l'imputato e conseguentemente deve essere applicata, nella fattispecie in esame, ai sensi dell'art.2 c.p., comma 3. Per completezza argomentativa, però, sembra possibile ritenere (in relazione al primo motivo di ricorso) che gli "slops" di cui si discetta siano pure riconducibili alla categoria dei sottoprodotti quale delineata dal novellato D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183, comma 1, lett. p). Tale norma, infatti, può essere interpretata nel senso che il processo che origina il sottoprodotto non debba essere necessariamente un "processo industriale" (come era testualmente prescritto, invece, dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183, comma 1, lett. n), del nella formulazione originaria) e possa essere, quindi, anche di produzione di un servizio.
Inoltre - secondo il più recente orientamento della Corte europea di Giustizia - non è necessario che il riutilizzo si svolga nell'identico luogo di produzione e sotto la direzione del medesimo imprenditore, potendo escludersi la natura di rifiuto pure per il bene che, avendo i requisiti di sottoprodotto così come indicati dal giudice comunitario, sia utilizzato "anche in altre industrie" (ordinanza Saetti-Frediani del 15.1.2004) e "per il fabbisogno di operatori economici diversi da chi l'ha prodotto", cioè in un insediamento appartenente a soggetto diverso dal produttore originario ed in un ciclo produttivo diverso (sentenze Regno di Spagna C-416/02 e C-121/03 dell'8.9.2005; nonché sentenze 18.12.2007 nelle cause C263/05, C195/05 e C195/05).
Resta fermo il principio - affermato e più volte ribadito dalla Corte di Lussemburgo -secondo il quale la valutazione della configurabilità di un sottoprodotto non deve essere effettuata su ipotesi astratte, sussistendo invece l'obbligo di procedere ogni volta all'analisi delle specifiche situazioni di fatto. E, alla stregua di tale principio, nella vicenda che ci occupa:
- le miscele di idrocarburi in oggetto risultano originate, non in modo occasionale o saltuario, da un processo non direttamente destinato alla loro produzione ed hanno un oggettivo valore economico di mercato;
- non sussiste alcun elemento che configuri la volontà del produttore di disfarsi delle sostanze medesime ed anzi appare dimostrata la loro destinazione all'integrale riutilizzo sin dalla fase della produzione;
- l'integrale riutilizzo viene a configurarsi quale impiego certo ed effettivo nel corso di un processo di utilizzazione preventivamente individuato e definito;
- non risulta che l'impiego successivo potesse dare luogo ad emissioni e ad impatto ambientale qualitativamente e quantitativamente "diversi" (razionalmente da intendersi nel senso ai peggiorativi) da quelli autorizzati per l'impianto dove le miscele erano destinate ad essere utilizzate.
La legge attualmente prescrive, come si è detto, che i sottoprodotti non debbono essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati, dovendo possedere tali requisiti sin dalla fase della produzione.
Secondo la precedente formulazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art.183, lett. n), - invece - l'utilizzo del sottoprodotto doveva avvenire "senza la necessità di operare trasformazioni preliminari in un successivo processo produttivo" e doveva intendersi per trasformazione preliminare "qualsiasi operazione che faccia perdere al sottoprodotto la sua identità, ossia le caratteristiche merceologiche di qualità e le proprietà che esso già possiede, e che si rende necessaria per il successivo impiego in un processo produttivo o per il consumo".
La "cernita o la selezione", inoltre, venivano considerate operazioni di recupero ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183, lett. h), e questa Corte ha considerato tali attività sintomatiche di attività di gestione di rifiuti (vedi Cass., Sez. 3: 9.10.2006, n. 33882, P.M. in proc. Barbati;
7.8.2007, n. 32207, Mantini). Il D.Lgs. n. 4 del 2008:
- non contiene più l'anzidetta definizione del concetto di trasformazione preliminare, - esclude la sottoponibilità della sostanza a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari, correlando però detta esclusione alla successiva utilizzabilità nelle stesse condizioni di tutela ambientale;
- non include più le operazioni di cernita e/o selezione tra quelle di recupero, sicché tali attività di trattamento preventivo (consuete nella pratica industriale) - alle quali ben può assimilarsi quella di decantazione (chiarificazione di una sostanza liquida mediante separazione per sedimentazione) che caratterizza la vicenda in esame - qualora non siano finalizzate a rendere successivamente utilizzabili la sostanza o il materiale nelle stesse condizioni di tutela ambientale, potrebbero ritenersi ormai compatibili con la nozione di "sottoprodotto" accolta dalla legislazione italiana.
6. Al riguardo appare opportuno rilevare, infine, che nella normativa comunitaria non si rinviene una definizione di "trasformazione preliminare" (concetto che risulta invece delineato nella sentenza della Corte di Giustizia 15 giugno 2000 nella causa Arco/Epon), mentre una definizione di "trattamento" è contenuta nella direttiva sulle discariche del 26 aprile 1999, n. 31, recepita in Italia con il D.Lgs. n. 36 del 2003. I limiti della presente decisione esonerano comunque il Collegio da una verifica di conformità comunitaria, perché l'applicabilità, nella specie, del regime derogatorio legislativamente previsto dalla L. n. 178 del 2002, art. 14 comporta in ogni caso l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in quanto il fatto (trasporto illecito di rifiuti) non sussiste, restando assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 620 c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2008