Cass. pen., sez. III, sentenza 30/09/2008, n. 41839
CASS
Sentenza 30 settembre 2008

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Il potere-dovere del giudice di disapplicare la normativa nazionale in contrasto con la normativa comunitaria sussiste solo laddove tale ultima normativa sia dotata di efficacia diretta nell'ordinamento interno. (In conformità a tale principio la Corte, sul presupposto che le coeve direttive comunitarie relative non sono "self executing", ha escluso la possibilità di disapplicazione delle disposizioni, derogatorie alla disciplina sui rifiuti, D. L. n. 138 del 2002 in materia di sottoprodotti, successivamente abrogato dal D.Lgs. n. 152 del 2006).

In materia di gestione dei rifiuti, ai fini della qualificazione di una sostanza quale sottoprodotto, non è più necessario, successivamente alla definizione introdotta dal novellato art. 183, comma primo lett. p), D.Lgs. n. 152 del 2006, che il processo di lavorazione sia un processo industriale, ben potendo consistere anche nella produzione di un servizio. (Fattispecie in cui la Corte ha riconosciuto la natura di sottoprodotti alle miscele di idrocarburi derivanti dallo svuotamento dei bracci di carico delle navi e dallo scarico delle valvole di sicurezza).

Commentari2

  • 1RIFIUTI: demolizione di un edificio.
    Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^, 8 maggio 2024 (Ud. 18/01/2024), Sentenza n.18020 RIFIUTI – Demolizione di un edificio – Processo di produzione ai sensi dell'art. 184-bis, c.1°, lett. a) T.U.A. – Esclusione – Terre e rocce da scavo – Disciplina – Natura dei «sottoprodotti» – Presupposti. L'attività di demolizione di un edificio (che può avvenire per motivi diversi, non è finalizzata alla produzione di alcunché, bensì all'eliminazione dell'edificio medesimo, né può assumere rilevanza il fatto che la demolizione sia finalizzata alla realizzazione di un nuovo edificio, che non può essere considerato il prodotto finale della demolizione, in quanto tale attività non costituisce il prodromo …

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  • 2Effetti in malam partem di atti comunitari (Corte cost, 28/2010)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016

    No a effetti in mala partem di una fonte sovranazionale: l?efficacia diretta di una direttiva è ammessa ? secondo la giurisprudenza comunitaria e italiana ? solo se dalla stessa derivi un diritto riconosciuto al cittadino, azionabile nei confronti dello Stato inadempiente. Gli effetti diretti devono invece ritenersi esclusi se dall?applicazione della direttiva deriva una responsabilità penale (ex plurimis, Corte di giustizia, ordinanza 24 ottobre 2002, in causa C-233/01, RAS; sentenza 29 aprile 2004, in causa C-102/02, Beuttenmüller; sentenza 3 maggio 2005, in cause C-387, 391, 403/02, Berlusconi e altri; Corte di cassazione, sentenza n. 41839 del 2008; caso della cd. polvere di pirite). …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 30/09/2008, n. 41839
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41839
Data del deposito : 30 settembre 2008

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