Sentenza 8 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/01/2001, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2001 |
Testo completo
E N A L O I L K O A D R O T 7 IS 1 . T 3 G R . E 'A N R L 7 L A 6 Li E REPUBBL001 94 / 0 1 D 9 1 D - E I 5 T - S 3 N N E E E S S G E IN NOME DEL OPOLO ITAL NO I " G A E L LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - R.G.N. 22173/99 Dott. Corrado CARNEVALE Consigliere ..197Cron. Dott. Francesco Maria FIORETTI Dott. Laura MILANI Consigliere - Rep. Dott. Luigi MACIOCE Consigliere Ud. 24/11/00 Dott. Angelo SPIRITO Rel. Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL-SOLE 24 ORE sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: per diritti L il 8 GEN. 2001 MARCHESI MATTEO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IL CANCELLIERE DEI PRATI FISCALI 158, presso l'avvocato SERGIO DEL LIRE 1500 VECCHIO, che lo rappresenta e difende unitamente CANCELLERIA all'avvocato FERNANDO BONTEMPELLI, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
PREFETTURA DI CREMONA;
- intimata - VA avverso la sentenza n. 202/99 del Tribunale di CREMA, 2300 emessa il 19/10/99; G 2208 udita la relazione della causa svolta nella camera di 0375043 -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE consiglio il 24/11/2000 dal Consigliere Dott. Angelo Richiesta appia studio dal Sig. NC SPIRITO;
per diritti L. Seo lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore 9 GEN 200115 IL CANCELLIERE Generale Dott. Antonio MARTONE con le quali si chiede CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, UFFICIO COPIE dichiari la competenza del Tribunale di Como, con le Richiesta copia studio dal Sig. use conseguenze di legge. per diritti 9 GEN. 2001 IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASPAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. G per diritti L. 1/50 GEN 2001il - IL CANCELLIERE -2- R.G. 22173/99 Svolgimento del processo Il sig. MA CH propose innanzi al Tribunale di Crema, ex art. 22 della legge n. 689 del 1981, opposizione avverso l'ordinanza di sospensione della patente di guida per il periodo di un mese, emessa dalla Prefettura di Cremona il 21 gennaio 1999, quale sanzione accessoria al reato di cui all'art. 186, commi secondo e quarto, del codice della strada. Il giudice di quel tribunale, con la sentenza del 19 ottobre 1999 dichiarò l'incompetenza del tribunale civile, sul presupposto che è competente il giudice penale a conoscere delle sanzioni amministrative accessorie ad un reato. Il CH propone ora istanza di regolamento di competenza, chiedendo che sia dichia- rata la competenza del tribunale civile di Crema a conoscere della controversia in oggetto. Motivi della decisione L'istanza va accolta e va dichiarata la competenza del tribunale civile di Crema. E', infatti, incontrastato, nella giurisprudenza di questa Corte regolatrice, il principio secondo cui contro il provvedimento di sospensione della patente di guida emesso dal prefetto, ex art. 223 del nuovo codice della strada (D.LGS. 30 aprile 1992, n. 285, com novellato dall'art. 120 D.LGS. 10 settembre 1993, n. 360) è ammissibile, anche alla luc delle indicazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 31 del 1996 (che dichiarato la legittimità costituzionale del quinto comma della citata disposizio l'opposizione secondo il rito di cui agli art. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, ossia innanzi al giudice civile competente (tra ! recenti, cfr. Cass. 9 febbraio 2000, n. 1446). Comforme Cons. Sprito est. R.G. 22173/99 Sul tema, è stato anche precisato che il provvedimento di sospensione in questione ha natura cautelare, e la stessa norma citata prevede che esso possa essere emesso sulla scorta di un apprezzamento da effettuarsi nell'immediatezza del fatto, sulla sola base del rapporto, del verbale della violazione contestata, nonché del parere del competente ufficio della M.C.T.C., perciò a prescindere dall'inizio di un procedimento penale a carico del titolare della patente e dagli eventuali accertamenti compiuti in quella sede (Cass. 19 aprile 2000, n. 5072). Principio questo che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice del tribunale civile di Crema, conferma l'assoluta indipendenza del provvedimento cautelare in oggetto rispetto al procedimento penale, al suo inizio ed ai suoi eventuali accertamenti. Da tale statuizione sulla competenza deriva la cassazione della citata sentenza del giudice del tribunale di Crema. Sussistono i giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Per questi motivi
La Corte dichiara la competenza del tribunale civile di Crema e cassa la sentenza resa dal giudice di quel tribunale in data 19 ottobre 1999. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione. E A N L O L I E Z D A Così deciso in Roma, il 24 novembre 2000. " R 7 9 T 1 . S 3 louar lavere I T . G R Il Presidente N E A ' R L 7 6 L A 9 E D 1 D - L'Este 5 E I - T S 3 N N E E E S G S E G I " E A L CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL CANCELLIE Prima Sezione Civile Luisa Passinetti fiure Panicor Depositato in Cancelleria - 8 GEN. 2001 2 est Cons. Spirito est IL CANCELLIERE