Sentenza 30 marzo 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/03/2001, n. 4701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4701 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2001 |
Testo completo
IN NOME DEL POPO0470 1/01 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA I SSAZIONE Oggetto New tudi panages co ve SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Franco PONTORIERI Presidente R.G.N. 2637/99 Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Cron. 10118 Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere Rep. 1631 Dott. Francesco Paolo FIORE Rel. Consigliere Ud. 16/01/01 Dott. Vincenzo MAZZACANE Consigliere ha pronunciato la seguente IL SOLE 24 ORE SENTENZA 3000 sul ricorso proposto da: t BE GI, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, difesa dall'avvocato TODARO CALOGERO, giusta delega in atti;
CANCELLERIA - ricorrente
contro
UL NT;
0 0 5 1 6 9 1 intimata - avversO la sentenza del Tribunale di TERMINI IMERESE, depositata il 25/06/98; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 62 udienza del 16/01/01 dal Consigliere Dott. Francesco -1- Paolo FIORE;
CALOGERO TODARO, difensore deludito 1'Avvocato l'accoglimento del ricorrente che ha chiesto ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO sentenza del 6/12 maggio 1997, il Pretore di Con Cefalù, in accoglimento della domanda proposta da ON CU nei confronti di IA Tornabe- ne, costituiva sul fondo di quest'ultima una servitù di passaggio coattivo a favore del contiguo fondo della prima, sito in Cefalù, via Lancinia, prevedendo il pagamento dell'indennità di lire 2.500.000 e ponendo а carico della OR le spese di lite. A IA OR interponeva gravame, cui resi- steva ON CU. Con sentenza 28 aprile/25 giugno 1998, il Tribunale di Termini Imerese riformava la decisione del Pretore soltanto in punto spese processuali, che compensava, al pari di quelle del giudizio d'appello. Per la cassazione di tale sentenza, IA OR ha proposto ricorso in forza di quattro motivi, illustrati anche con successiva memoria. ON CU, cui il ricorso è stato notificato il 23.1.1999, non ha svolto alcuna difesa. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, va rilevato che questa Corte, con ordinanza resa all'udienza di discussione del 16 3 gennaio 2001, ha risolto la questione insorta sulla notificazione del ricorso per cassazione, effettua- ta a mezzo del servizio postale, ritenendo appunto la ritualità di tale atto. La ricorrente OR chiede l'annullamento della sentenza impugnata sulla base di quattro motivi. Con il primo motivo, denunciando la violazione delle norme sulla competenza, Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che la causa in oggetto non fosse di valore indeterminabile, come invece emergente dal contesto della citazione e dalla documentazione prodotta.." + Con il secondo motivo, censura la sentenza impugna- ta perché sarebbe incorsa nella violazione degli artt. 1051 e 1053 C.C., riconoscendo alla
contro
- parte il diritto, che non le spettava, di ottenere il passaggio coattivo sul fondo di essa ricorrente e liquidando una indennità di lire 2.500.000, non proporzionata al danno (enorme) subito. "Con il terzo motivo, denunciando omessa e comunque contraddittoria motivazione", censura la sentenza impugnata per aver ritenuto "provata la coltivazio- ne del fondo della CU, il quale risulta essere attivato ad uliveto, vigneto e orto, per una non indifferente estensione di are 72.45... rimanendo del tutto irrilevanti le argomentazioni afferenti alla mancata dimostrazione dell'entità dell'attività dell'appellata che, a mente dell'appellante, dovrebbe, addirittura, essere di preminente inte- resse economico e conforme alla normativa comunita- ria." In particolare, la ricorrente sostiene che: " a prescindere dal difetto interpretativo della norma sotto quest'altro profilo ci si contraddice in nuce laddove si ritiene apprezzabile e tutelabile dalla fondo di are 72.45 ca. su cui vi è ulive-norma un to, vigneto casa abitativa, orto con evidente attività dilettantistica non tutelabile... E invece oggi anche norme comunitarie giustificano da sole l'interesse e la legittimità della coltivazione del fondo (1'iscrizione o possesso della quota olio, la possibilità di produrre uve...) che sommata alla tipologia della sanatoria edilizia giustifica appieno il diniego della servitù coatta laddove va tutelato parimenti se non di più il diritto e l'interesse del fondo servente in tutti i suoi aspetti..". Con il quarto ed ultimo motivo, censura la sentenza impugnata per aver disposto la compensazione delle spese processuali, assumendo essa ricorrente che quelle spese andavano invece liquidate per intero a carico della controparte "sia per l'azione quasi temeraria messa in atto sia per la coerenza con lo spirito della norma" I motivi tutti non sono meritevoli di accoglimento. Ed invero, il primo motivo è tutt'affatto generico perché, nel riproporre la questione di competenza per valore, sollevata in sede di merito, non espone alcuna specifica critica delle argomentazioni esposte sul punto nella sentenza impugnata, che tale questione ha risolto in termini contrari alle attese della ricorrente, ma si limita ad affermare il valore indeterminabile della causa in oggetto, relativa a diritto reale su bene immobile (costitu- zione di servitù di passaggio coattivo), senza peraltro indicare specificamente le condizioni, pur disconosciute nella sentenza impugnata (ove si fa espresso riferimento alla rendita catastale del fondo servente), che avrebbero imposto di conside- rare la causa di valore indeterminabile, ai sensi dell'art. 15 c.p.c.. Il secondo motivo è anch'esso generico, al pari del primo, siccome non contiene alcuna specifica critica della ragioni di decisione, che sono state circostanziatamente esposte nellaadottate e 6 sentenza impugnata con riguardo ai punti in que- stione, ma si limita ad una mera denuncia di violazione di norme di diritto, in forza di una particolare e peraltro incompiuta ricostruzione dello stato e dell'uso dei fondi in questione, diversa da quella accertata nella sentenza impugna- ta e non censurata specificamente al riguardo. èIl terzo motivo privo di pregio perché, all'evidenza, dalla sua stessa esposizione, non è dato comprendere quali siano le questioni in concreto sottoposte all'esame di questa Corte con riguardo alla motivazione della sentenza impugnata, che, per l'appunto, si assume omessa e contraddit- e non meglio chiarita toria in forza di una mera R contraddittorietà, non rinvenibile affermazione di neppure nel riportato (in esso motivo) passo della decisione, ovvero in forza del generico e peraltro non chiaro riferimento а norme comunitarie e tipologia della sanatoria edilizia, espresso alla fine dello stesso motivo ed innanzi trascritto tra virgolette. Il quarto motivo, infine, è privo di pregio perché compensazione delle spese processuali rientrala nel potere discrezionale del giudice di merito e non richiede specifica motivazione (v. orientamento t costante di questa Corte, da ultimo sent. I. 5390 del 2000), peraltro nella specie espressa e non censurata. Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Non v'è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo svolto l'intimata alcuna difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso il 16.1.2001, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile. Il presidente Il Cons. Dest. raucoted not fire Th IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania 40000 290000 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 30 MAR 2001 Лоут 124, 18 IL CANCELLIERE C1 4967 2,56 Frances catania 8067 600 155 FZ CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 27.6.2011 serie 4 al n. 33249 versate € 155,77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) s