Sentenza 26 marzo 2004
Massime • 1
Nella procedura per la convalida del provvedimento del Questore che interdice l'accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni agonistiche, ai sensi dell'art. 6 legge 401/89, l'inefficacia del provvedimento del Questore si determina esclusivamente se il GIP non disponga la convalida entro 96 ore dalla notifica del provvedimento all'interessato, in quanto non è prevista alcuna autonoma ed analoga sanzione qualora il P.M. non formuli la sua richiesta di convalida entro 48 ore dalla ricezione dell'atto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/03/2004, n. 21834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21834 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 26/03/2004
Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 1651
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 034678/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GR IM N. IL 28/01/1968;
avverso ORDINANZA del 06/06/2003 GIP TRIBUNALE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RIGGIO GIANFRANCO;
Lette le conclusioni del P.G. Dott. Giuseppe Veneziano, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
OR AN, tramite il proprio difensore, ricorre avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale è stato convalidato il provvedimento del Questore di Roma del 18 marzo 2003, dispositivo nei suoi confronti del divieto di accesso alle manifestazioni sportive e dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, ai sensi dell'art. 6 della legge 13-12-1989 n. 401 e succ. modif.. Denuncia il ricorrente:
1) violazione del termine di 48 ore tra la richiesta del P.M. e la convalida, in quanto nell'ordinanza del G.I.P. non era indicato l'orario del provvedimento;
2) omessa motivazione della richiesta di convalida del P.M.;
3) mancata specificazione delle competizioni per le quali operava l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria;
4) imposizione di tale obbligo anche in relazione alle competizioni calcistiche che la squadra "Roma" avrebbe disputato all'estero e, comunque, eccessiva onerosità del provvedimento in relazione alle partite disputate in trasferta;
5) omessa motivazione del provvedimento di convalida del G.I.P.;
6) omessa valutazione della pericolosità del ricorrente;
illegittimità costituzionale dell'art. 6 co. 1 e 2 della legge n. 401/89 e succ. modif.. Il ricorso è infondato, per le ragioni che di seguito si espongono, in relazione ai motivi dedotti:
1) secondo l'interpretazione di questa Corte (Cass. Sez. 1^ 26-3-2003 n. 1265), non essendo prevista una autonoma sanzione per la mancata formulazione da parte del P.M. delle istanze al G.I.P. nel termine di 48 ore, deve concludersi, per il principio di tassatività delle nullità processuali, che l'inefficacia del provvedimento del Questore si determina unicamente allorché il G.I.P. non disponga la convalida entro 96 ore dalla notifica del predetto provvedimento amministrativo all'interessato: situazione che sicuramente non ricorre nel caso in esame, poiché è pacifico che il provvedimento del Questore fu notificato il 4 giugno 2003 e la convalida reca la data del giorno 6 successivo.
2) La Corte Costituzionale con la sentenza 23-5-1997 n. 144 ha rilevato che il diritto di difesa si attua alla stregua di discipline diverse e che il provvedimento di cui trattasi, per la struttura e la necessità di celerità del procedimento e per gli effetti molto più limitati sulla libertà personale del destinatario, non comporta le medesime garanzie previste in tema di convalida dell'arresto e del fermo di polizia giudiziaria. Con la conseguenza che non è previsto alcun contraddittorio tra il P.M. e l'interessato, il cui diritto di presentare memorie e deduzioni è disancorato dai termini stabiliti per la richiesta del P.M..
3) L'indicazione delle competizioni sportive alle quali è esteso l'obbligo di presentazione agli uffici di polizia è tale da consentire di individuare portata e limiti di operatività del provvedimento.
4) Trattasi di censura di merito, che afferisce ad un apprezzamento discrezionale della pubblica amministrazione.
5) La motivazione "per relationem" è consentita, allorché, come nella specie, si faccia rinvio ad un provvedimento che dia conto della sussistenza dei presupposti di legge, di guisa che sia garantito il diritto di difesa dell'interessato.
6) Il controllo demandato al G.I.P. circa la pericolosità del soggetto ha una portata limitata e non comparabile a quella di cui tratta la legislazione in tema di misure di prevenzione, in quanto è circoscritta a manifestazioni collegate a competizioni sportive, di guisa che essa è desumibile da concrete condotte poste in essere in tale ambito.
Conseguentemente, è manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale dei commi 1 e 2 della legge n. 401/89 e succ. modif., laddove non è previsto l'accertamento della pericolosità attuale dell'interessato, per l'emissione dei provvedimenti indicati nelle norme stesse.
Al rigetto dell'impugnazione consegue "ope legis" la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2004