Cass. pen., sez. I, sentenza 26/03/2004, n. 21834
CASS
Sentenza 26 marzo 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Nella procedura per la convalida del provvedimento del Questore che interdice l'accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni agonistiche, ai sensi dell'art. 6 legge 401/89, l'inefficacia del provvedimento del Questore si determina esclusivamente se il GIP non disponga la convalida entro 96 ore dalla notifica del provvedimento all'interessato, in quanto non è prevista alcuna autonoma ed analoga sanzione qualora il P.M. non formuli la sua richiesta di convalida entro 48 ore dalla ricezione dell'atto.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 26/03/2004, n. 21834
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21834
    Data del deposito : 26 marzo 2004

    Testo completo