Sentenza 24 giugno 2002
Massime • 3
Nel leasing traslativo, al quale si applica la disciplina della vendita con riserva di proprietà, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, quest'ultimo, restituita la cosa, ha diritto alla restituzione delle rate riscosse, fatto salvo il diritto del concedente di trattenere un equo compenso per l'uso della cosa, oltre al risarcimento del danno. Mentre l'equo compenso comprende la remunerazione del godimento del bene ed il deprezzamento conseguente alla sua non commerciabilità come nuovo ed al logoramento per l'uso, ma non il mancato guadagno da parte del concedente, il risarcimento del danno può derivare da un deterioramento anormale della cosa dovuto all'utilizzatore (nella specie, non si è considerata meritevole di censura la decisione di appello che, facendo corretta applicazione dell'art.1526, ultimo comma, cod. civ., ha ritenuto eccessivo che il concedente trattenesse l'intero monte dei canoni versati, determinando l'equo compenso in misura corrispondente al valore delle utilità ricavate dall'utilizzatore secondo le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio).
Nel leasing traslativo, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, il risarcimento del danno del concedente non comprende il valore dell'opzione pattuito nel caso di acquisto del bene, valore al cui pagamento l'utilizzatore sarebbe stato tenuto solo nell'ipotesi, non verificatasi, in cui fosse addivenuto all'acquisto, costituente per lui una facoltà e non un obbligo.
Nel leasing traslativo, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, il risarcimento del danno del concedente può essere determinato anticipatamente, a norma dell'art. 1382 cod. civ., attraverso clausola penale, pattuizione che, lecita quale ne sia l'oggetto, in quanto espressione dell'autonomia privata, non è tuttavia equa per il solo fatto di essere stata convenuta, atteso che l'art. 1384 cod. civ. consente al giudice che ne sia richiesto di ridurre equamente la prestazione assunta.
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/06/2002, n. 9161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9161 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO NICASTRO - Presidente -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. LUIGI FR DI NANNI - rel. Consigliere -
Dott. FR TRIFONE - Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BANCA CARIGE SPA, Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, con sede in Genova, quale incorporante la COLUMBUS LEASING SPA, in persona del suo Presidente e Legale Rappresentante Prof. Avv. Fausto Cuocolo, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ARCHIMEDE 44, presso lo studio dell'avvocato STEFANO COEN, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato GIORGIO VILLANI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DI MA AL in proprio e quale legale rappresentante della RISTORANTE ITALIA SRL, DE RT FR corrente in Genova nonché di FR DE RT in qualità di erede universale della defunta Sig.ra RI De RT, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BOEZIO 6, presso lo studio dell'avvocato SIMONE DE MARTINO, difesi dagli avvocati GIANSTEFANO TORRIGINO, TEO TIRELLI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
FALLIMENTO DIFFUSIONE MORO MARE IN FRANCHISING SRL, nonché FALLIMENTO PIZZA CLUB SRL, entrambi in persona del Curatore Dott. Giorgio Bertone, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA VESCOVIO 21, presso lo studio dell'avvocato TOMMASO MANFEROCE, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato ROBERTO FRESCHI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 989/98 della Corte d'Appello di GENOVA, Sezione 3^ Civile, emessa il 10/12/98 e depositata il 30/12/98 (R.G. 295/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/02 dal Consigliere Dott. Luigi CO DI NANNI;
udito l'Avvocato Giorgio VILLANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per l'accoglimento p.q.r. del 1^ e 3^ motivo ed il rigetto del 2^.
ANTECEDENTI DI FATTO e SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La spa MB Leasing, il 14 dicembre 1990, stipulò con la srl Diffusione Moro Mare in franchising un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto porzioni di un immobile in Genova. L'articolo 19 del contratto prevedeva che, in caso di risoluzione anticipata della locazione, il concedente aveva diritto di chiedere il pagamento dei canoni scaduti, oltre gli interessi di mora ad un tasso non inferiore al 20%, e dei canoni da scadere, oltre al risarcimento del maggior danno.
Le obbligazioni assunte dalla Società Diffusione Moro Mare erano garantite da fideiussioni prestate da RN Di MA, da RI De RT, dalla srl Ristorante Italia e dalla srl Pizza CL.
La Società Diffusione Moro Mare risultò inadempiente nel pagamento di cinque canoni di locazione e la Società MB dichiarò all'altra parte l'avvenuta risoluzione del contratto. Sulla base di queste premesse la Società MB, con decreto ingiuntivo, consegui la condanna della srl Diffusione Moro Mare in franchising e dei suoi fideiussori al pagamento della somma di lire 962.398.188, somma comprendente i canoni scaduti e gli interessi, di mora dal 1^ novembre 1993, nella misura del 20%.
2. La Società Diffusione Moro Mare, RN Di MA, RI De RT, la Società Ristorante Italia e la Società Pizza CL, con atto di citazione del 6 aprile 1993, hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo davanti al tribunale di Genova ed hanno chiesto, per quanto è ancora rilevante: a) che la Società MB fosse condannata a restituire i canoni versati, pari a lire 215.895.800, oltre interessi dalla domanda;
b) che fosse dichiarato che la Società MB aveva diritto a trattenere soltanto un equo compenso, indicato nella misura di lire 112.000.000; c) che la penale, consistente nell'obbligo del pagamento dei canoni da scadere, fosse diminuita con eventuale compensazione dei crediti. La Società MB ha resistito all'opposizione e, con domanda riconvenzionale, ha chiesto che gli opponenti fossero condannati a pagare i canoni maturati fino alla restituzione dell'immobile e quelli che sarebbero scaduti, oltre gli interessi nella misura del 25% sui canoni non riscossi, ed il risarcimento del danno nella misura eccedente la penale.
Nel corso del giudizio il consulente tecnico d'ufficio ha dichiarato: che, nel periodo di esecuzione del contratto, il valore di mercato del canone della locazione era di lire 3 milioni mensili;
che il valore di mercato dell'immobile era di lire 568.500.000; che il valore attuale dei canoni da scadere ammontava a lire 823.429.733. 3. L'opposizione a decreto ingiuntivo è stata accolta ed è stata fissata in lire 321.751.065, oltre interessi di mora nella misura del 20% per anno a partire dal 23 ottobre 1991, la somma che gli opponenti dovevano pagare in solido alla Società MB. La somma è stata determinata sottraendo all'importo portato dal decreto ingiuntivo il valore dell'immobile, che l'utilizzatore aveva restituito.
4. La decisione è stata impugnata dalla Società Diffusione Moro Mare in franchising e dai suoi fideiussori i quali, per quanto ancora interessa, hanno chiesto che la somma che essi erano tenuti a pagare fosse ridotta a lire 205.815.265, pari alle mensilità corrisposte in costanza di rapporto.
Nel giudizio si è costituita la Cassa di Risparmio di Genova ed Imperia (Banca CARIGE), incorporante la Società MB, la quale ha chiesto, in via incidentale, anche la condanna degli appellanti al pagamento anche della somma di lire 88.000.000, corrispondente al prezzo del riscatto non riconosciuto dal tribunale. Il giudizio, interrotto a seguito della dichiarazione che le Società Diffusione Moro Mare e Pizza CL erano state dichiarate fallite, è stato riassunto dal fallimento della Società Diffusione Moro in franchising, dal fallimento della Società Pizza CL, da RN Di MA in proprio e quale legale rappresentante della Società Ristorante Italia e da CO De RT, erede universale di RI De RT.
5. La Corte di appello di Genova, con sentenza del 30 dicembre 1998, ha rigettato l'appello incidentale della Banca CARIGE ed ha accolto quello principale, condannando gli appellanti a pagare alla Banca la somma di lire 205.815.265, oltre interessi al tasso legale. La Corte di appello, tra l'altro, ha ritenuto che, verificatosi l'inadempimento dell'utilizzatore, le posizioni delle parti dovevano essere riportate in equilibrio e, in conseguenza, ha adottato le seguenti decisioni:
- ha ritenuto che l'ammontare delle mensilità corrisposte (lire 215.895.000) era manifestamente sproporzionato al valore di godimento del bene e, quindi, doveva essere ridotto, conservando in capo al concedente l'importo corrispondente al valore di godimento del bene, calcolato in lire 3 milioni mensili, moltiplicate per il numero dei mesi per i quali il contratto aveva avuto regolare esecuzione;
- ha disposto che la differenza di lire 115.935.800 doveva essere restituita all'utilizzatore e portata in compensazione dei crediti della controparte;
- ha dichiarato che dalla somma dei canoni scaduti, pari a lire 66.821.332, e dei canoni da scadere, pari a lire 823.429.733, si doveva detrarre il valore del bene, ritornato nella disponibilità del concedente, al momento dello scioglimento del contratto, valore calcolato pacificamente in lire 568.500.000;
- operate le compensazioni, ha determinato i crediti della CARIGE in lire 205.615.265;
- ha rigettato la domanda di riconoscimento della somma contrattualmente prevista per l'opzione, quale ulteriore voce di danno;
- ha determinato gli interessi richiesti nella la misura legale.
6. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la spa Cassa di Risparmio di Genova ed Imperia.
Resistono con distinti controricorsi fallimento della Società Diffusione Moro, il fallimento della Società Pizza CL, RN De MA e CO De RT.
Il fallimento della Società Diffusione Moro Mare in franchising e della Società Pizza CL e la Banca CARIGE hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Somma dovuta alla Banca CARIGE.
1.1. La Corte di Genova, per determinare la somma dovuta dagli appellanti, è partita dal pacifico inquadramento del contratto di leasing come traslativo. Quindi, ha ritenuto che alla fattispecie si dovesse applicare la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 1426 cod. civ. ed ha determinato i crediti delle parti come segue.
La Società MB aveva l'obbligo di restituire i canoni versati, ammontanti lire 215.895.000, detratto il valore di godimento del bene, determinato in lire 99.960.000.
La stessa Società aveva diritto al pagamento della somma di lire 66.821.332 per i canoni scaduti e di lire 823.479.733, per i canoni da scadere;
dall'importo complessivo si doveva detrarre il valore del bene al momento dello scioglimento del contratto, indicato in lire 568.500.000.
Residuava un credito della Società MB di lire
321.751.065, dalle quali doveva essere detratto il credito dell'utilizzatore, giungendo così alla somma finale di lire 205.615.265.
La ricorrente, con il primo motivo, critica questa soluzione, denunciando violazione degli artt. 1384, 1526 e 1362 cod. civ. e difetto di motivazione.
Secondo la CARIGE l'errore in cui è incorsa la Corte di appello consiste nella contemporanea applicazione delle disposizioni contenute negli artt. 1526 e 1384 citati.
La ricorrente intende dire che la disposizione contenuta nell'art. 1526 citato non consente di ridurre l'importo delle rate riscosse in corso di rapporto, perché l'operazione si risolve in un ingiusto profitto in favore dell'utilizzatore.
Dall'errore nasceva la contraddittorietà della motivazione di avere, da un lato, affermato che con l'inadempimento l'utilizzatore perde il diritto di acquistare la proprietà del bene oggetto del contratto e, dall'altro, di avere disposto che il valore del bene può essere detratto dai canoni scaduti e da scadere.
Inoltre, l'ingiusto profitto dell'utilizzatore era accresciuto dal fatto che la condanna alla restituzione delle rate pagate in costanza di rapporto ed il pagamento dell'equo compenso poneva nel nulla il diritto del concedente al risarcimento del danno da inadempimento dell'utilizzatore. Danno questo costituito dal mancato recupero del capitale finanziato e dalla mancata realizzazione dell'utile previsto nel contratto e risarcibile con il pagamento di tutti i canoni previsti nel contratto di leasing, fatta salva la detrazione del valore residuo del bene locato, che nella specie ammontava a lire 568.500.000, come indicato dal consulente tecnico d'ufficio.
Infine, la riduzione delle rate pagate e dei canoni da scadere non costituivano la semplice riduzione della penale, ma la inammissibile riduzione del diritto al risarcimento del danno. In definitiva, la ricorrente sostiene di avere diritto a conseguire le stesse utilità che avrebbe conseguito se il contratto fosse stato regolarmente eseguito.
1.2. Le operazioni compiute dal giudice di appello incidono sulle distinte posizioni dell'utilizzatore e del concedente, entrambe derivanti dalla risoluzione del contratto di leasing per inadempimento del primo.
1.3. Trattandosi di leasing traslativo (al quale si applicano le norme sulla vendita con riserva della proprietà: Cass. 7 febbraio 2001, n. 1715) l'utilizzatore, restituita la cosa, ha diritto alla restituzione delle rate riscosse, fatto salvo il diritto del concedente di trattenere un equo compenso per l'uso della cosa e per il risarcimento del danno.
L'equo compenso comprende la remunerazione del godimento del bene ed il deprezzamento conseguente alla sua non commerciabilità come nuovo ed al logoramento per l'uso.
Il risarcimento del danno può derivare da un deterioramento anormale della cosa dovuto all'utilizzatore.
L'equo compenso non comprende il risarcimento del danno derivante dal mancato guadagno da parte del conducente ed esso deve essere considerato a parte.
1.4. Il risarcimento del danno del concedente può essere determinato anticipatamente attraverso clausola penale ai sensi dell'art. 1382 cod. civ. Questa, espressione dell'autonomia privata, è lecita quale ne sia l'oggetto, ma la legge (art. 1384 cod. civ.) consente al giudice che ne sia richiesto di ridurre equamente la prestazione assunta, in base al principio che la penale non è equa per il solo fatto di essere stata convenuta.
2. Equo compenso.
2.1. L'equo compenso è stato determinato in misura corrispondente al valore delle utilità ricavate dall'utilizzatore secondo i calcoli del consulente tecnico d'ufficio già indicati. In particolare, la Corte ha ritenuto eccessivo che il concedente trattenesse l'intero monte dei canoni versati, in ciò applicando correttamente la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 1526 cod. civ.
2.2. Ciò non significa, quindi, che la Corte abbia operato una riduzione del danno non ammissibile.
3. Risarcimento del danno.
3.1. L'art. 19 del contratto di leasing prevedeva le conseguenze derivanti dall'inadempimento dell'utilizzatore e queste erano si risolvevano nell'assunzione delle seguenti obbligazioni da parte dell'utilizzatore:
- pagare i canoni scaduti con la maggiorazione degli interessi moratori, in misura non inferiore al 20%;
- pagare i canoni da scadere;
- risarcire il danno.
L'art. 19 indicato si configura come clausola con la quale le parti hanno determinato il danno alla prestazione indicata, cioè come clausola penale ai sensi dell'art. 1382 cod. civ. (Cass. 13 dicembre 1989, n. 5572). Nella specie, l'oggetto della clausola penale era costituito dal monte dei canoni scaduti, maggiorato degli interessi mortori nella misura indicata, e dal risarcimento del danno ulteriore. L'autonomia privata consentiva la configurazione di una prestazione siffatta, ma la legge (art. 1384 cod. civ.) consente al giudice che ne sia richiesto di ridurre equamente la prestazione assunta, in base al principio che la penale non è equa per il solo fatto di essere stata convenuta.
Il principio si applica al leasing quale sia la forma con cui questo è configurabile (Cass. 4 agosto 2000, n. 10265). Ne discende che bene è stata ridotta la clausola penale. Ne discende anche che non è stata operata alcuna duplicazione di applicazione delle disposizioni contenute negli artt. 1526 e 1382 cod. civ.
4. Pagamento del valore dell'opzione.
4.1. Il secondo motivo del ricorso si riferisce al mancato riconoscimento del credito di lire 88 milioni e contiene le stesse censure di violazione di legge e di contraddittorietà della motivazione indicate nel primo motivo.
Secondo la ricorrente la somma corrispondeva al valore dell'opzione che era stata riconosciuta al concedente che avesse conseguito la proprietà del bene alla scadenza del contratto e che, per contro, doveva essere riconosciuta al concedente a titolo di danno dal momento che all'utilizzatore era stato riconosciuto l'intero valore del bene.
Il motivo è infondato.
4.2. Il valore dell'opzione era stato pattuito nel caso di acquisto del bene da parte dell'utilizzatore.
L'acquisto del bene era una facoltà e non un obbligo dell'utilizzatore, nel senso che solo nel caso di acquisto l'utilizzatore era tenuto a pagare il valore dell'opzione. Nella fattispecie l'utilizzatore non è addivenuto all'acquisto del bene e, quindi, quanto da lui dovuto non comprende il valore dell'opzione.
Ne deriva che questo valore non può essere riconosciuto al concedente, in quanto il valore dell'opzione non "entra" nella voce di danno da lui subita.
5. Riduzione degli interessi di mora.
5.1. Il terzo motivo del ricorso si riferisce al punto della sentenza in cui la Corte di appello ha ridotto alla misura legale gli interessi di mora del 20% convenuti nel contratto sull'importo delle rate non pagate e dei canoni da scadere dopo la risoluzione del contratto.
La ricorrente sostiene che la riduzione operata è in contrasto con il giudicato formale (artt. 324, 346, 112 cod. proc. civ.), le disposizioni sulla riduzione della penale (art. 1384 cod. civ.) ed è priva di motivazione, perché la Corte di appello:
- non ha considerato che nella sentenza di primo grado i convenuti erano stati già condannati al pagamento della somma di lire 321.751.065 "con gli interessi moratori convenzionali pari al 20% annuo dal 23.10.91 sino al saldo" e che il punto non era stato oggetto di alcuna forma di impugnazione;
- non ha considerato che, riducendo la misura degli interessi a quelli legali, la penale non era stata ridotta, ma di fatto eliminata.
5.2. Il motivo è infondato perché con la domanda di riduzione della penale le parti, evidentemente, avevano già contestato la misura degli interessi come richiesti.
6. Conclusioni.
Il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di questo giudizio sono poste a carico della ricorrente, in base alla regola della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese di questo giudizio in favore dei resistenti, che liquida per ciascuno di essi in Euro 176,25 in favore del Fall. Moro Mare + 1 ed Euro 128,60 in favore di A. Di MA in fr. e n.q. + 1, oltre onorari liquidati, complessivamente, in Euro 3.500,00 in favore del fallimento Diffusione Moro Mare e del fallimento Pizza CL e in Euro 2.500,00, complessivamente, in favore di RN Di MA, in proprio e nella qualità, e di CO De RT.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di cassazione, il 31 gennaio 2002. Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2002