Cass. civ., sez. I, sentenza 06/03/2003, n. 3348
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Sentenza 6 marzo 2003

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La prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 n. 4 cod. civ. per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, sicché anche gli interessi previsti dalla stessa disposizione debbono rivestire il connotato della periodicità. La disposizione non è pertanto applicabile, in difetto del richiamato requisito della periodicità, agli interessi moratori di fonte legale dovuti a causa del ritardo nel pagamento del prezzo dell'appalto, ai sensi dell'art. 33 e ss. del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, da versarsi in unica soluzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 06/03/2003, n. 3348
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3348
    Data del deposito : 6 marzo 2003

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