Sentenza 6 marzo 2003
Massime • 1
La prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 n. 4 cod. civ. per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, sicché anche gli interessi previsti dalla stessa disposizione debbono rivestire il connotato della periodicità. La disposizione non è pertanto applicabile, in difetto del richiamato requisito della periodicità, agli interessi moratori di fonte legale dovuti a causa del ritardo nel pagamento del prezzo dell'appalto, ai sensi dell'art. 33 e ss. del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, da versarsi in unica soluzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/03/2003, n. 3348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3348 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA Giovanni - Presidente -
Dott. CAPPUCCIO Gianmarco - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 10199 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2000, proposto:
DA
COMUNE DI MONTE SAN GIUSTO, in persona del sindaco autorizzato al ricorso con delibera G.M. n. 119 del 9/5/2000 e elettivamente domiciliato in Roma, V. dei Prati Fiscali n. 158, presso l'avv. Sergio Del Vecchio che, con l'avv. Ranieri Felici di Cingoli (MC), lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso.
- ricorrente -
contro
S.p.A. GAZEBO, con sede in Gatteo, in persona del presidente, elettivamente domiciliato in Roma, V. Germanico n. 197, presso l'avv. Mauro Mezzetti che, congiuntamente e disgiuntamente con gli avv. Piero Fiumana e Pietro Baratelli, la rappresenta e difende per procura in calce al controricorso.
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, n. 447 del 25 novembre - 18 dicembre 1999. Udita, all'udienza del 14 novembre 2002, la relazione del Cons. Dr. Fabrizio Forte.
Uditi l'avv. Del Vecchio, per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso e il P.M. Dr. Federico Sorrentino, che ha concluso per il rigetto o in subordine l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.p.a. Gazebo conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Macerata il comune di Monte San Giusto perché fosse condannato a pagarle L. 15.866.218, con interessi e rivalutazione, a titolo d'interessi moratori per ritardo nel pagamento del prezzo dell'appalto per la costruzione dell'impianto di depurazione e nel rimborso della ritenuta dello 0,50 del corrispettivo. L'eccezione del comune di prescrizione del credito di controparte era respinta, con sentenza non definitiva 5 febbraio 1997, dall'adito Tribunale che con ordinanza disponeva per l'ulteriore corso della causa.
L'eccepita prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4, c.c. relativa agli interessi a scadenza periodica annuale o infrannuale non s'applica a quelli di mora accessori ad un'obbligazione risarcitoria assimilabile a un credito di lavoro.
Il comune proponeva appello, deducendo l'applicabilità per contratto del capitolato generale di appalto delle opere pubbliche (D.P.R. 16 luglio 1952 n.1063), per il quale è chiaro il carattere periodico degli interessi dovuti per ritardato pagamento delle rate di prezzo da parte della stazione appaltante e l'esistenza dell'eccepita prescrizione di cinque anni.
L'appellata s.p.a. Gazebo s'opponeva all'accoglimento del gravame anche nelle conclusioni, con le quali invece l'appellante domandava il rigetto della domanda, per fondatezza dell'eccezione di prescrizione, dichiarando non cumulabili rivalutazione e interessi, o per genericità della domanda stessa e omessa prova del ritardo e della mora della P.A.
La Corte territoriale, con sentenza 18 dicembre 1999, ha rigettato l'appello condannando il comune alle spese del grado;
solo per le prestazioni a carattere periodico o continuativo rileva la prescrizione di cinque anni di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. Ai soli interessi con scadenza annuale o infrannuale si applica la prescrizione quinquennale;
quando essi siano accessori d'un credito principale a unica prestazione, pur se frazionabile o estinguibile in più rate, la prescrizione è quella ordinaria.
Trattandosi d'interessi legali, compensativi e moratori spettanti per legge all'appaltatore d'opera pubblica, secondo la disciplina degli artt. 33 e ss. D.P.R. 1063/62 e avendo obbligo la stazione appaltante di pagare all'appaltatore l'unico corrispettivo, pur dovendo versare acconti "nei termini o nelle rate stabilite dal capitolato speciale ed a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti", è da negare periodicità degli interessi e delle prestazioni principali cui accedono.
Alla scadenza dei termini fissati nel contratto o compiuti i lavori in misura da raggiungere l'importo previsto per ciascuna rata, il committente deve emettere il certificato di pagamento (art. 33, 2^ comma), con le modalità dell'art. 34 e, in caso di mancata emissione del certificato, salvo che per colpa dell'appaltatore, sorge il credito agli interessi legali sulle somme dovute sino all'emissione del certificato e se il ritardo supera i sessanta (prima erano novanta) giorni, si ha diritto agli interessi di mora al saggio determinato ai sensi dell'art. 35, con disposizioni simili per il ritardo nel pagamento della rata di saldo.
Non essendovi nel caso pagamenti rateali per titolo negoziale o legale ma accessori connessi ad un'unica prestazione fondamentale, la prescrizione applicabile è la stessa del credito principale di dieci anni. Citata la prevalente giurisprudenza nel senso dell'applicazione della prescrizione decennale (Cass. 11 gennaio 1986 n. 103, 3 settembre 1993 n. 9295, 12 marzo 1994 n. 9429 e 6 marzo 1998 n. 2498 e 29 gennaio 1999 n. 802) e qualche difforme pronuncia (Cass. 29 maggio 1994 n. 5044 e 15 dicembre 1994 n. 10738), la Corte di merito ha confermato il rigetto dell'eccezione di prescrizione di cinque anni e ha respinto il gravame. Per la cassazione di questa sentenza, ha proposto ricorso il comune di Monte San Giusto con due motivi illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c. e la s.p.a. Gazebo si è difesa con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2948 n. 4 e 2946 c.c., in riferimento agli artt. 33,34,35 e 36 del D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, e omessa e insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia. La Corte d'appello ha affermato che per il pagamento del prezzo dell'appalto, frazionato per legge in rapporto agli stati di avanzamento, la prescrizione è di dieci anni;
ciò è errato, essendo obbligatorio il frazionamento e essendo gli stati di avanzamento scaglionati tutti entro l'anno, come risulta dall'esame concreto del contratto, omesso dalla Corte di appello. Dalla stessa prova orale di controparte emerge che, tra il 20 ottobre 1982 e il 20 dicembre 1983, si sono avuti quattro certificati di pagamento dei quali i primi tre nell'anno; v'è quindi omessa pronuncia e motivazione sul fatto che i vari pagamenti dovevano avvenire in un anno secondo il contratto stesso, con l'effetto che vi erano pagamenti periodici infrannuali e la prescrizione era di cinque anni.
Costituisce errore di diritto ritenere che ove il contratto preveda il frazionamento di pagamenti in periodi infraannuali, gli stati di avanzamento cui si collegano i certificati di pagamento non costituiscono fasi o parti di esecuzione del contratto cui si collega quindi un pagamento frazionato o spezzato sin dall'origine, per cui la ratio dell'art. 2948 c.c., che tende a liberare in tempo più breve il debitore tenuto a prestazioni periodiche comporta l'applicabilità della norma e il debitore è tenuto a pagare per cinque anni, trattandosi di prestazione periodica e/o continuativa. La sentenza delle Cass. 802/99 ha chiarito che pur se la causa debendi è unica, la prescrizione è quinquennale, quando il pagamento del debito sia obbligatoriamente frazionato per contratto e il frazionamento non è rimesso alla discrezionalità del committente nel caso;
gli interessi hanno infatti natura moratoria e compensativa e sono dovuti "nei termini e rate stabilite nel capitolato speciale ed a misura dell'avanzamento" (art. 33 D.P.R. n.1063/1962). La Corte non ha tenuto conto del contratto ne' del fatto che gli interessi compensativi si prescrivono in cinque anni;
non è vero che gli stati di avanzamento sono previsti nel solo interesse dell'appaltatore e la S.U. 27 febbraio 1992 n. 2428 si riferisce chiaramente ad un caso nel quale i pagamenti erano frazionati in un periodo molto più lungo di un anno. Tutte le sentenze della Suprema Corte citate dalla decisione impugnata sono irrilevanti per il caso di specie;
è errato non ritenere autonoma l'obbligazione degli interessi che, essendo nel caso dovuti automaticamente, si prescrivono in cinque anni.
1.1. L'art. 2948 n. 4 c.c. prevede che si prescrivono in cinque anni "gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente in un anno o in termini più brevi", qualificando i primi come fattispecie particolare di quella "generale" delle prestazioni periodiche di somme di danaro.
La Cassazione ha quindi, con sentenza 11 gennaio 1986 n. 103 richiamata dai giudici di merito, ritenuto applicabile l'art. 2948 n. 4 c.c. ai soli interessi con scadenza annuale o infraannuale a decorrere dal giorno della maturazione o con decorrenza dalla scadenza di singole rate del debito cui accedono, così evidenziando che l'estinzione si verifica per il credito degli interessi in cinque anni solo in rapporto a prestazioni periodiche cui accedano. Quando si tratti di interessi dovuti, come nel caso, per mora ex re da inadempimento di una somma da versare e chiesti in unica soluzione e non in rate periodiche, non v'è il presupposto d'applicazione dell'art. 2948 n. 4 c.c., perché la rateizzazione del debito unico non assoggetta il rapporto a prescrizione quinquennale (in tal senso Cass. 15 luglio 1965 n. 1546), versandosi in un'ipotesi in cui il credito non è originariamente liquido ed esigibile ma tale diviene nel tempo al maturare delle singole rate di acconto (Cass. 30 gennaio 2002 n. 1225, con riferimento alle annualità dell'indennità d'occupazione).
Nel caso, proprio perché il contratto d'appalto prevede il pagamento di "acconti" del prezzo, ciò chiarisce che si tratta di anticipazioni del corrispettivo dovuto unitariamente, a conferma che non si tratta di prestazioni periodiche o di interessi dovuti a "scadenza" annuale o infrannuale.
Solo con la maturazione di singoli stati di avanzamento lavori si avrà la liquidazione del credito, che lo rende esigibile e idoneo a produrre interessi ed è da negare che ab origine l'obbligo era a scadenze periodiche infrannuali.
Il raggiungimento nella misura dei lavori di quattro stati di avanzamento con emissione ritardata dei certificati di pagamento degli acconti, dimostra solo che i lavori sono stati tempestivamente eseguiti e non che l'appalto, che per legge doveva avere una sua durata, prevedesse pagamenti rateizzati o periodici. È quindi esatto quanto affermato dalla Corte di merito in ordine alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. relativa solo alle obbligazioni periodiche o continuative, con conseguente natura periodica degli interessi relativi (con le sentenze citate dalla Corte di merito cfr. anche S.U. 23 maggio 2002 n. 10955, la cit.
Cass. 1225/2002 e Cass. 16 novembre 1999 n. 411). La previsione del pagamento di acconti nel capitolato speciale richiamato in ricorso non esclude che il corrispettivo è unico così come il rimborso della ritenuta sul prezzo;
pertanto gli interessi legali, moratori ex re in caso di pagamento tardivo, sorgono occasionalmente dal ritardo nel pagamento condizionato all'esecuzione d'una parte delle prestazioni oggetto d'appalto e non per la scadenza d'un termine e il decorso di un tempo che giustifichi la considerazione rateale o periodica degli oneri accessori annuale o infrannuale non prevista nella legge e nel contratto.
Il primo motivo di ricorso deve quindi rigettarsi.
2. Si denuncia poi violazione dell'art. 112 c.p.c. in riferimento all'art. 360 n. 4 c.p.c. per non avere la Corte trattato la domanda subordinata relativa alla non cumulabilità di rivalutazione ed interessi.
2.1. Il rigetto dell'eccezione di prescrizione con una sentenza non definitiva e le contestuali disposizioni date con ordinanza per la prosecuzione del giudizio di merito comporta che in caso di appello immediato di una delle parti, il giudice del gravame non può essere investito delle questioni per le quali è stata disposta la prosecuzione del giudizio, sulle quali sarebbe altrimenti perso l'esame del giudice di primo grado. La questione del cumulo degli interessi e della rivalutazione nel giudizio d'appello era inammissibile e il secondo motivo di ricorso deve di conseguenza ritenersi infondato e da rigettare.
Le spese seguono la soccombenza e si pongono a carico della ricorrente nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese della presente fase che liquida in euro 1000,00 per onorari, oltre a euro 101,22 per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2003