Sentenza 10 agosto 1999
Massime • 1
Il libretto personale rilasciato dall'Inps all'assicurato ai sensi dell'art. 52 R.D. n. 1422 del 1924 ha una finalità certificativa, che lascia presumere la conformità delle annotazioni in esso contenute alle risultanze in possesso dell'ente previdenziale in base alle quali va rilasciato il libretto in questione e il suo eventuale duplicato, fermo restando l'onere (e il diritto) dell'istituto di dimostrare gli eventuali errori materiali inficianti gli accreditamenti risultanti in favore dell'assicurato e di opporre qualsiasi altra ragione idonea ad invalidare la regolarità formale e sostanziale di dette annotazioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/08/1999, n. 8560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8560 |
| Data del deposito : | 10 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dai magistrati:
Dott. Gaetano Buccarelli - Presidente -
" Fabrizio Miani Canevari - Consigliere -
" Bruno Battimiello "
" Pasquale Picone " rel.
" Maura La Terza "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da EN MO, elettivamente domiciliato in Roma, via Pisistrato, n. 11, presso l'avv. Gianni Romoli, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso;
-ricorrente-
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE (Inps), in persona del presidente in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza, n. 17, presso gli avvocati Carlo De Angelis e Gabriella Pescosolido, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in calce al controricorso;
-controricorrente-
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma n 1663 in data 6 febbraio 1996 (R.G. 42820/93). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21.1.1999 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
uditi gli avv.ti Gianni Romoli e Carlo De Angelis;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Domenico Nardi che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
La domanda proposta da MO OC per l'accertamento nei confronti dell'Inps del diritto alla pensione di anzianità, accolta dal Pretore di Roma, è stata rigettata dal Tribunale della stessa sede, che ha ritenuto fondato l'appello dell'Istituto. Ha osservato il giudice di appello che non era provata - prova che compete all'assicurato - la sussistenza del requisito contributivo, risultando dalla documentazione prodotta dall'Inps l'erroneo accreditamento sul libretto personale dell'OC di contributi di pertinenza di un diverso soggetto assicurato, suo omonimo, al quale era intestata la tessera assicurativa con le marche applicate dal datore di lavoro.
Motivi della decisione
1. Il primo motivo - con il quale si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in relazione agli art. 51 e 52 R.D. 28 agosto 1924, n. 1422, nonché il difetto di motivazione per erronea rappresentazione dei fatti - critica la sentenza impugnata per aver ritenuto la documentazione prodotta dall'Inps idonea a comprovare l'insussistenza del requisito contributivo. In primo luogo, osserva il ricorrente, l'affermazione del Tribunale secondo cui "l'appellato non ha preso alcuna posizione sui documenti prodotti dall'Inps in appello" trovava smentita nella puntuale contestazione che schede provenenti dall'Inps potessero costituire prova dei fatti affermati dall'Istituto medesimo. Inoltre, con l'esibizione della tessera intestata al diverso assicurato con lo stesso nome, non poteva certo dirsi raggiunta la prova dell'erroneità della registrazione a suo tempo effettuata nel libretto personale del ricorrente, registrazione che aveva il valore di una confessione stragiudiziale.
Il motivo non può trovare accoglimento.
Si deve premettere che il libretto personale rilasciato dall'Inps all'assicurato ai sensi dell'art. 51 del r.d. 28 agosto 1924, n.1422 - sul quale vengono annotati tutti i versamenti contributivi,
oltre quelli attinenti ai contributi figurativi - non ha valore costitutivo del rapporto assicurativo, a differenza della tessera assicurativa custodita dall'Istituto, le cui risultanze prevalgono su qualsiasi diversa indicazione contenuta nel libretto personale (Cass. 3 marzo 1983, n. 1594). Il ricorrente richiama la giurisprudenza della Corte, secondo la quale, sul piano probatorio, il contenuto del detto libretto personale, integra, in ordine all'avvenuto versamento dei contributi nel numero attestato, gli estremi di una confessione stragiudiziale che può essere invalidata per errore di fatto, o per violenza morale: ove l'istituto previdenziale eccepisca l'errore di fatto al fine di inficiare la dichiarazione confessoria medesima, è sullo stesso ente che, ovviamente, si riversa il relativo onere probatorio con l'avvertenza che la produzione di una contraria documentazione in suo possesso non assolve l'onere suddetto, occorrendo invece che l'istituto provi il proprio stato di errore al momento della dichiarazione e le ragioni di esso (Cass. 8 agosto 1978, n. 3875). Peraltro, successivamente la Corte ha precisato che il libretto personale ha una finalità certificativa, che lascia presumere la conformità delle annotazioni in esso fatte alle risultanze in possesso dell'ente previdenziale, in base alle quali non solo va rilasciato il libretto in questione, ma anche il suo duplicato (art. 52), fermo restando l'onere dell'istituto di dimostrare gli eventuali errori materiali inficianti gli accreditamenti in favore dell'assicurato ed opporre qualsiasi altra ragione idonea ad invalidare la regolarità formale e sostanziale di dette annotazioni (Cass. 8 ottobre 1983, n. 5855). Orbene, da questi principi non si è discostato il Tribunale, che ha, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede perché sufficientemente e logicamente motivato, ritenuto fornita dall'Inps la prova posta a suo carico.
Ha rilevato, infatti, che la documentazione offerta dall'Inps aveva comprovato che i contributi afferenti al periodo in contestazione ed accreditati all'OC erano stati versati da un ben individuato datore di lavoro (una compagnia aerea) per un suo dipendente, omonimo del ricorrente, ed erroneamente registrati sulla posizione assicurativa dell'appellato, come si desumeva dalle annotazioni nei modelli 07 intestati a OC MO nato il [...] e OC MO nato il [...] (il ricorrente) e, soprattutto, da quelle sulla tessera per marche assicurative, in quanto erano indicazioni provenienti dal datore di lavoro e non dall'Istituto. Pertanto, le considerazioni della sentenza impugnata, circa la mancata contestazione specifica dei documenti da parte dell'OC, non assumono un rilievo deciso nel quadro della complessiva motivazione che sorregge la decisione.
2. Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli art. 1337, 1338 e 1375, nonché la violazione dei principi generali di affidamento e di buona amministrazione, perché l'Inps avrebbe potuto operare legittimamente lo storno dei contributi soltanto dopo avere previamente informato l'interessato e valutato adeguatamente l'affidamento incolpevole ingenerato.
Il motivo non può trovare accoglimento perché, da una parte, deduce la violazione di obblighi che gravano sul debitore in quanto sia realmente tale, mentre nella specie era risultato che l'Inps non era tenuto alla prestazione prevista dalla legge;
dall'altra, si colloca nell'erronea prospettiva degli atti e dei procedimenti amministrativi, i cui principi, tra i quali quello dell'invalidità del provvedimento emanato all'esito di un procedimento della cui apertura l'interessato non sia stato avvisato e posto così nella condizione di parteciparvi (art. 8, l. 7 agosto 1990, n. 241), nonché l'obbligo di valutare l'affidamento determinato nell'interessato quando si esercita il potere di annullamento di ufficio di un provvedimento amministrativo, non possono trovare applicazione in presenza di procedimenti preordinati semplicemente all'adempimento di obbligazioni, dal momento che le denunziate disfunzioni non potrebbero condurre a ritenere esistenti diritti e obblighi che non esistono.
3. Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c. per avere omesso il Tribunale, nel riformare la sentenza di primo grado, di considerare che il comportamento dell'Inps configurava comunque una responsabilità dell'ente, fonte del diritto dell'assicurato al risarcimento del danno. La censura è palesemente infondata perché il Tribunale non aveva il potere di esaminare e pronunziare su di una domanda radicamente diversa nella causa petendi e nel petitum da quella di adempimento della prestazione previdenziale, che rappresentava l'unica domanda proposta dalla parte (art. 112 c.p.c.).
4. Il quarto motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 28 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 e il difetto assoluto di motivazione, perché il Tribunale avrebbe dovuto accertare, in presenza della prova che l'assicurato aveva rivestito la posizione di apprendista artigiano nel periodo in contestazione, se vi fossero stati i versamenti cui era tenuto per legge il Fondo per l'addestramento professionale.
Il motivo è inammissibile in quanto introduce per la prima volta nel giudizio di legittimità una questione che non è stata sottoposta all'esame del giudice di merito - come si evince dalla sentenza impugnata e senza che sul punto vi sia una specifica censura di omesso esame di una parte della domanda -, questione non suscettibile di essere esaminata di ufficio perché coinvolge profili di fatto.
Invero, secondo la giurisprudenza della Corte, ai sensi dell'art. 28 della legge 19 gennaio 1955 n. 25 - il quale prevede che al pagamento delle somme occorrenti per le assicurazioni sociali degli apprendisti provvede il fondo per l'addestramento professionale di cui all'art. 62 della l. 29 aprile 1949 n. 264, senza alcun onere e formalità per il datore di lavoro, e che l'erogazione delle somme viene effettuata con decreto del ministro del lavoro in maniera forfettaria globale per l'intera collettività degli apprendisti - è necessario, ai fini dell'instaurazione del rapporto assicurativo (che ha carattere nominativo), che il datore di lavoro abbia trasmesso all'ufficio del lavoro i nominativi degli apprendisti assunti e che quest'ultimo li abbia comunicati all'Inps (Cass. 23 novembre 1995, n. 12118; vedi anche: Cass. 17 novembre 1990, n. 11107).
5. In ordine al regolamento delle spese del giudizio di cassazione, in forza dell'art. 152 disp. att. c.p.c. (norma vigente a seguito della sentenza costituzionale 13 aprile 1994 n. 134, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2º, del d.l. 19 settembre 1992 n. 384, convertito in l. 14 novembre 1992 n. 438),
non è consentita la condanna dell'assicurato soccombente, non ricorrendo l'ipotesi della pretesa infondata e temeraria.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
dichiara non tenuto il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio nei confronti dell'ente resistente. Così deciso in Roma il 21 gennaio 1999.