Sentenza 5 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2002, n. 3144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3144 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 3 144 /0 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITAL MA DILA CORTE SUPREMA SSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 11913/99 Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Cron. 7262 Dott. Fernando LUPI Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Rep. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Ud. 27/11/01 Rel. Consigliere Dott. Paolo STILE ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: domiciliato in ROMA ZAPPIA AGOSTINO, elettivamente VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell'avvocato SPINOSA NAPOLITANI, rappresentato e difeso dall'avvocato POLIMENI DOMENICO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
FERRPOVIE DELLO STATO SOCIETA' DI FF.SS. SPA TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA C. MONTEVERDI 16, presso lo studio 2001 dell'avvocato GIUSEPPE CONSOLO, che lo rappresenta e 4595 -1- difende, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 46/99 del Tribunale di LOCRI, depositata il 23/01/99 R.G.N. 394/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/01 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato RUGGIERI per delega CONSOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 3 maggio 1996 GO IA, dipendente delle Ferrovie dello Stato S.p.A., esponeva che il Pretore di Caulonia gli aveva riconosciuto la malattia “spondilodiscoartrosi L2-L3-L4”, da cui era affetto, come dipendente da causa di servizio ed ascrivibile alla VII^ categoria tabella A del DPR n.384 del 1981, condannando la società datrice di lavoro alla liquidazione del relativo equo indennizzo. Chiedeva, pertanto, sulla base della richiamata pronuncia, la liquidazione del predetto equo indennizzo, secondo le tabelle vigenti, e la condanna delle Ferrovie dello Stato al pagamento della somma di lire 6.510.715, oltre interessi e rivalutazione e agli aumenti previsti dal contratto di categoria 1993/1995. M Si costituiva l'ente convenuto deducendo che il ricorrente aveva chiesto, in data 4 febbraio 1995, l'indennizzo riconosciutogli con la menzionata sentenza, e, senza attendere l'esaurimento della procedura amministrativa, si era rivolto al Pretore. Nel merito osservava che l'indennizzo doveva essere liquidato in ragione dello stipendio dovuto al momento della liquidazione con riferimento a specifiche tabelle, annualmente rivalutate, il cui importo non era più rivalutabile e costituiva debito di valuta. Disposta ed espletata consulenza tecnica, il Pretore, con sentenza in data 2 aprile 1997, condannava l'ente convenuto al pagamento della somma di lire 8.540.748, oltre interessi e rivalutazione dal 4 febbraio 1995. Proponeva appello la S.p.A Ferrovie dello Stato, deducendo che non erano dovuti gli interessi e la rivalutazione e, in subordine, che venissero riconosciuti solo gli interessi eccedenti gli indici di rivalutazione, sulla somma originaria non rivalutata, dal 1 gennaio 1995. Si costituiva lo IA contestando la fondatezza dell'appello. Con sentenza del 23 gennaio 1999, l'adito Tribunale di Locri, rilevato che l'indennizzo era stato liquidato sulla base di tabelle rivalutate ed aggiornate e che il suo ammontare era soggetto a continua rivalutazione, sempre sulla base di tabelle periodicamente aggiornate e rivalutate, sì da coprire ogni danno derivante dal ritardo -come precisato dal consulente, nominato in primo grado e sentito a chiarimenti-, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiarava che allo IA non erano dovuti, sulla somma liquidata di lire 8.540.748, gli interessi legali e la rivalutazione, confermando nel resto la decisione del Pretore. Per la cassazione di tale sentenza ricorre GO IA con due motivi. Resistono le Ferrovie dello Stato Società di Trasporti Servizi p.a., con - controricorso. M Entrambe le parti hanno presentato memoria, ex art.378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità del controricorso proposto dalla Ferrovie dello Stato S.p.A. per il mancato rispetto dei termini di notifica previsti dall'art.370 c.p.c. Il ricorso è stato, infatti, notificato alla controparte in data 17 maggio 1999, mentre la notifica del controricorso è avvenuta il 2 luglio 1999, oltre, quindi i venti giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso stesso. Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione di legge vizio di motivazione (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), lamenta che la sentenza impugnata abbia fatto erronea applicazione dell'art. 429, terzo comma, c.p.c., laddove ha escluso che allo stesso dovesse essere corrisposta la rivalutazione monetaria e gli interessi sull'importo liquidatogli nella sentenza di primo grado del 2 aprile 1997, a titolo di equo indennizzo per infermità contratte a causa di servizio. A dire del ricorrente, infatti, la natura di credito di lavoro, che caratterizza il diritto del dipendente delle Ferrovie dello Stato all'equo indennizzo, integrante un 2 trattamento di diretta ed immediata derivazione dal rapporto di lavoro, ne determina la rivalutabilità ai sensi della generale previsione dell'art. 429, terzo comma, c.p.c. Tale rivalutazione non sarebbe, inoltre, incompatibile con quella prevista dal D.M. 2 luglio 1983, poiché il relativo meccanismo attiene alla determinazione, sia in sede amministrativa che in sede giudiziale, dell'ammontare dell'indennizzo maturato alla data della domanda amministrativa e calcolato secondo lo stipendio spettante al dipendente a tale data, mentre la salvaguardia del citato art.429 opera (senza possibilità di duplicazione) per i ritardi ulteriori rispetto all'anzidetta data di maturazione del diritto. Il motivo è fondato nei termini che seguono. Sussistendo una derivazione diretta ed immediata dell'equo indennizzo dal rapporto di lavoro, correttamente il Tribunale di Locri ha inquadrato il relativo credito tra quelli di lavoro;
ha escluso, tuttavia, l'applicazione dell'art. 429, terzo comma, c.p.c., osservando che “l'indennizzo è stato liquidato sulla base di tabelle rivalutate ed aggiornate" e che il suo ammontare "è soggetto a continua rivalutazione, sempre sulla base di tabelle periodicamente aggiornate e rivalutate”, sì da ricoprire anche ogni danno derivante dal ritardo, “per come precisato dal consulente". Senonché, il ragionamento non tiene conto che il meccanismo di rivalutazione ex art.429, terzo comma, cit., pur essendo coordinato, e non cumulabile con quello operante in sede amministrativa, interviene a tutela del creditore in caso di ritardato pagamento dell'equo indennizzo così come calcolato in forza dell'altro meccanismo (cfr. Cass.11 febbraio 1992 n.1521). Nel caso in esame, il Giudice a quo ha escluso totalmente anche cioè nel caso di ritardato pagamento dell'equo indennizzo, rivalutato a una certa data secondo i criteri amministra tivi - il riconoscimento della rivalutazione ed interessi, ai sensi 3 del più volte richiamato terzo comma dell'art. 429, tant'è che ha ritenuto esaustivo del diritto vantato dal lavoratore l'aggiornamento operato, sulla base delle apposite "tabelle", dal consulente tecnico ad una certa data, neppure specificata, per il mentre avrebbe dovuto applicare i criteri rivalutativi, di cui all'art.429 cit., ritardo nella corresponsione della somma ancorché rivalutata al momento della liquidazione. L'accoglimento, nei limiti suddetti, del primo motivo di ricorso, determina l'assorbimento del secondo, con cui il ricorrente denuncia omessa e insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia nonché violazione dell'art.112 c.p.c. Ne consegue la cassazione della impugnata decisione in relazione a detto primo motivo, con rinvio ad altro giudice di appello, indicato in dispositivo, per il riesame della controversia, tenendo presente il principio secondo cui, in materia di equo indennizzo, il meccanismo di rivalutazione ex art.429, terzo comma, c.p.c.,, pur non essendo cumulabile con quello operante in sede amministrativa, interviene a tutela del creditore, allorché l'equo indennizzo, così come calcolato in forza dell'altro meccanismo, venga tardivamente corrisposto. Il Giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d'appello di Catanzaro. Roma 27 novembre 2001. Il Consigliere est. Il Presidente سما бав ды Pt. 13. Dille 2. 4