Sentenza 16 settembre 2008
Massime • 1
Avverso il provvedimento di revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottato d'ufficio non è ammesso ricorso per cassazione, mezzo di impugnazione riservato alla ipotesi di revoca sollecitata dall'ufficio finanziario competente, bensì solo ricorso al presidente dell'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha disposto la revoca.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/09/2008, n. 38478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38478 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2008 |
Testo completo
384 7 8 108 प TA M Al Massimonio
Q.y REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
Registro Generale
n. 13898/2006
Camera di consiglio
16 settembre 2008
Sentenza n.
1597 composta dagli Ill.mi Sigg.
Dott. MORGIGNI Antonio
- Presidente
1. Dott. CAMPANATO Graziana Consigliere
Consigliere 2. Dott. ROMIS Vincenzo
Consigliere 3. Dott. FOTI Giacomo 4. Dott. BRICCHETTI Renato Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal difensore di
GN PE, nato a [...] il [...]
avverso l'ordinanza pronunciata in data 17 novembre 2005 dal Tribunale di
Napoli;
udita la relazione del Consigliere dott. Renato BRICCHETTI;
RBM 1
- lette le conclusioni del di Mario FRATICELLI, che ha chiesto Procuratore Generale dott.
qualificare il ricorso per cassazione come ricorso ex articolo 99 del
d. P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e rimettere gli atti al giudice competente
Svolgimento del processo
Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli 1.
dichiarava inammissibile il ricorso proposto, a norma dell'articolo 99
del d. P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dal difensore di PE GN
avverso il decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio dei non
abbienti.
Osservava il Tribunale che detto provvedimento era impugnabile soltanto mediante ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 113 del citato
d. P. R. n. 115 del 2002.
2. Avverso l'anzidetta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione
PE GN per mezzo del difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando cinque motivi, di cui uno "principale" e gli altri
"subordinati".
Con il motivo principale deduce l'errata interpretazione del menzionato articolo 113, affermando che detta disposizione contempla la
proponibilità di ricorso diretto per cassazione soltanto avverso il
provvedimento al patrocinio adottato dal dell'ammissione di revoca specie, manca) dell'Ufficiogiudice (che, nella richiesta su finanziario.
Motivi della decisione
3. Il motivo principale del ricorso è fondato ed è questa la ragione per cui non si sono enunciate, come richiede l'articolo 173 disp. att.
c.p.p., le restanti doglianze.
in esame, L'ammissione al patrocinio dei non abbienti è stata, nel caso revocata d'ufficio dal giudice, sul presupposto della mancanza,
delle condizioni di reddito di cuisuccessivamente accertata, agli articoli 76 e 92 del d. P.R. n. 115 del 2002.
2 RBY Orbene, come le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato (cfr. Cass.
S.U. provvedimento di revoca 14 luglio 2004, Pangallo), il abbiential patrocinio dei non dell'ammissione impugnabile,
nell'ipotesi in cui sia stato adottato d'ufficio, negli stessi termini e con i medesimi rimedi stabiliti dall'articolo 99 del menzionato d. P.R..
E l'articolo 99 stabilisce, al comma 1, che, avversO il provvedimento anzidetto, l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensi dell'articolo 97, davanti al presidente del tribunale o della corte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto.
Correttamente, pertanto, il difensore dell'imputato aveva proposto ricorso in opposizione al presidente del Tribunale di Napoli, avvalendosi del disposto del citato articolo 99.
Palesemente erronea è, pertanto, l'impugnata ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso in opposizione (il Tribunale mostra, tra l'altro, di ignorare che, ai sensi del comma 5 dell'articolo 568 c.p.p., il giudice che si ritenga incompetente rispetto ad un'impugnazione non deve dichiararla inammissibile, ma trasmetterla al giudice competente).
Va detto per concludere che, come sostenuto dal ricorrente e già
affermato da questa Corte (cfr. Cass. IV 6 novembre 2007, Capuano, RV
238362), l'articolo 113 del d. P.R. n. 115 del 2002, anche nella versione introdotta dall'articolo 9-bis della legge 17 agosto 2005, n. 168 (che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 30 giugno 2005, n. 115), prevede che l'interessato possa proporre ricorso diretto per cassazione soltanto contro il decreto pronunciato "sulla richiesta di revoca ai sensi della lettera d), comma 1, dell'articolo 112", non anche,
quindi, contro il decreto che disponga "d'ufficio" la revoca del provvedimento di ammissione.
L' inequivoco contenuto letterale dell'articolo 113 c.p. non lascia spazio a diverse interpretazioni e non può, pertanto, condividersi la contraria affermazione contenuta in altro precedente di questa Corte (Cass. IV 11
ottobre 2007, Mercuri, RV 237811).
4. In conclusione, la decisione impugnata va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al presidente del Tribunale di Napoli perché
proceda ai sensi dell'articolo 99 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Per questi motivi
annulla l'ordinanza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al presidente del Tribunale di Napoli per il prosieguo.
Così deciso in Roma il 16 settembre 2008
Il Consigliere estensore Il Presidente
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Cazione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLENIA
- 9 OTT. 2008
IL COLLABORATERE DI CANCELLERIA
Maria Angelili
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